Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n.27671 del 28 luglio 2025 (UP 2 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric.Bertelli
Rifiuti.Illecita gestione e forza maggiore
Le condotte penalmente rilevanti possono essere attribuite a forza maggiore solo quando derivino da fatti non imputabili all’imprenditore, il quale non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. La forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente. In relazione al reato di illecita gestione di rifiuti le difficoltà gestionali riconducibili alla carenza di personale non integrano gli estremi della forza maggiore, poiché, il reato è punito a titolo di colpa, ravvisabile anche nel non aver implementato il personale a seguito di tali vicissitudini.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6417 del 21 luglio 2025
Rifiuti.Siti di interesse nazionale
L’inclusione di una data area, che potrebbe coincidere anche con il territorio di un Comune, all’interno di un SIN non significa che ciascuna di esse all’interno del relativo perimetro sia contaminata e debba essere sottoposta a bonifica; l’inclusione nel SIN infatti ha di per sé una sola conseguenza, ovvero l’accentramento in capo al Ministero delle competenze per la bonifica stessa, che deve poi avvenire applicando le relative norme generali: ciò si ricava dall’art. 1 commi 3 e 5 della citata l. 426/1998, che demandano appunto al Ministero di predisporre il programma di bonifica e di attuarlo. Quest’affermazione va però precisata ed approfondita nella sua esatta portata. L’inclusione nel SIN di un dato terreno assorbe, e quindi ne rappresenta un equivalente normativo, il presupposto indicato dall’art. 242 d.lgs. 152\06 del “verificarsi di un evento … potenzialmente in grado di contaminare il sito” che obbliga ad attivare le relative procedure di bonifica: ciò si desume dalla lettera dell’art. 252 d.lgs. 152/2006, che prevede appunto l’individuazione del SIN sulla base di presupposti inerenti la pericolosità degli inquinanti presenti nonché sulla base dell’impatto ambientale in termini di rischio sanitario ed ecologico. In questo modo, l’inclusione di un terreno nel SIN viene a costituire un vero e proprio vincolo ambientale, del quale si deve tener conto, ad esempio, nel momento in cui si rilasci un permesso di costruire
Cass. Sez. III n.27669 del 28 luglio 2025 (UP 2 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric.Rocco
Rifiuti.Quantificazione della sanzione da irrogare alla persona giuridica
Per quantificare la sanzione da irrogare alla persona giuridica, il giudice penale è tenuto ad applicare i medesimi criteri utilizzati per le pene disposte nei confronti delle persone fisiche e ad esplicitare il percorso logico condotto per giungere alla sanzione finale, con motivazione che diventa tanto più stringente quanto più egli intenda discostarsi dal minimo edittale. Può applicarsi - in virtù del disposto dell’art. 11, D. lgs. n. 231 del 2001 – il principio, già affermato in relazione al disposto dell’art. 133-bis, cod. pen., secondo cui la diminuente della pena pecuniaria per le condizioni economiche del condannato trova applicazione nel caso di vera e propria impossibilità, o quantomeno di estrema difficoltà, a soddisfare la pena pecuniaria inflitta.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6500 del 22 luglio 2025
Urbanistica.Nozione di volume tecnico
Si definisce tecnico il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio; tali possono essere, in via esemplificativa, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all'ascensore e simili, un tale volume, che deve porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione, nonché in rapporto di proporzionalità con le esigenze effettive da soddisfare, non è di norma computato nella volumetria massima assentibile
Il controllo delle emissioni delle discariche
di Mauro SANNA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6489 del 22 luglio 2025
Rifiuti.Colpa dell'ente proprietario della strada nell'abbandono di rifiuti
La colpa dell'ente proprietario della strada nell'abbandono di rifiuti (cfr. art. 192 d.lgs. 152/2006) è integrata dall'omessa manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze ex art. 14 d.lgs. 285/1992, omissione che risulta ex se dimostrata dalla presenza di rifiuti in loco, senza che occorra provare ulteriori profili di colpa dell'ente proprietario. L'art. 14 d.lgs. n. 285 del 1992 impone all'ente proprietario della strada, tra l'altro, la "manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo": tale disposizione deroga, in quanto speciale, alla generale previsione dell'art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006 e, dunque, rende non necessaria la dimostrazione dell'elemento soggettivo in capo al proprietario della strada in caso di presenza di rifiuti sulla strada stessa o sulle relative pertinenze.
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