Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Sicilia (CT) Sez. I n.1842 del 19 luglio 2019
Beni ambientali.Pianificazione paesaggistica
Come risulta dall’art. 135 del D. Lgs. n. 42/2004 la funzione pianificatoria in materia paesaggistica spetta allo Stato e alle Regioni ed è solo fra questi enti che, con particolare riferimento a quanto previsto dal primo comma, ultimo periodo, di tale disposizione, il provvedimento di adozione può eventualmente assumere la forma del concerto. Né tantomeno può parlarsi di atto complesso (diseguale), per il decisivo rilievo che gli enti locali non manifestano od esprimono nel procedimento di adozione del piano alcuna volontà provvedimentale
Cass. Sez. III n. 31213 del 16 luglio 2019 (CC 14 mag 2019)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. El Abassi
Rifiuti.Indagine volta all’accertamento dell’effettiva natura di rifiuto
Nell’indagine volta all’accertamento dell’effettiva natura di rifiuto si deve evitare di porsi nella sola ottica del cessionario del prodotto, e della valenza economica che allo stesso egli attribuisce (sì da esser disposto a pagare per ottenerlo), occorrendo, per contro, verificare “a monte” il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene. Opinare in termini diversi comporterebbe la facile creazione di pericolose aree di impunità, nelle quali numerose condotte oggettivamente integranti una fattispecie di reato ben potrebbero esser dissimulate da accordi – dolosamente preordinati – volti a privare il bene di una particolare qualità, ex se rilevante sotto il profilo penale, invero già “a monte” acquisita ed insuscettibile di esser cancellata.
TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n. 177 del 24 giugno 2019
Rifiuti.Inquinamento del suolo e coinvolgimento dei potenziali responsabili della contaminazione
In tema di inquinamento del suolo, la disciplina di settore non impone il coinvolgimento dei potenziali responsabili della contaminazione sin dai primi accertamenti. L’art. 244, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, infatti, si limita a disporre che “la provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”. La necessità di un coinvolgimento del potenziale responsabile si palesa solo in un secondo tempo come si ricava dai contenuti dell’art. 242, comma 4, laddove prevede che “entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”.
Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche.
Piani per la gestione dei rifiuti:metodi ed errori
di Alberto PIEROBON
Cass. Sez. III n. 30535 del 11 luglio 2019 (UP 30 mag 2019)
Pres. Sarno Est. Corbetta Ric. Milo
Urbanistica.Violazione di sigilli ed esecuzione di opere distinte
Il reato di violazione di sigilli è configurabile allorché si eseguono nella stessa area occupata dalla costruzione abusiva opere distinte, ma ad essa inequivocabilmente collegate, mirando l'apposizione dei sigilli ad impedire la prosecuzione dei lavori e l'ultimazione dell'opera, così che assume rilievo penale anche la condotta che, pur non determinando la distruzione effettiva dei sigilli, eluda il vincolo di immodificabilità imposto
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