Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n.6071 del 3 settembre 2019
Aria.AUA per emissioni in atmosfera impianto idustriale
La IV Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 6071 del 03/09/2019 si è definitivamente pronunciata su un procedimento per il rilascio di un'Autorizzazione Unica Ambientale relativa alle emissioni in atmosfera prodotte da un impianto industriale che realizza impermeabilizzanti per l'edilizia (settore produttivo a forte impatto con problematiche anche di natura odorigena). Al di là dello specifico caso trattato, gli elementi significativi della decisione risiedono nell'interpretazione che il giudice amministrativo ha deciso di fornire al requisito della "modifica sostanziale", in presenza del quale è giustificata la richiesta dell'Autorità competente di imporre all'azienda la presentazione di una domanda per una nuova autorizzazione espressa e non di una mera comunicazione (art. 269 D. Lgs. 152/2006). Il Consiglio di Stato ritiene che si debba classificare una modifica come "sostanziale" ogni qualvolta vi sia un potenziale incremento qualitativo o quantitativo delle emissioni in atmosfera rispetto al precedente assetto produttivo, ciò a prescindere dal superamento del limite teorico massimo previsto dall'autorizzazione attualmente vigente. Interessante anche il riconoscimento, compiuto dai Giudici del Consiglio di Stato, di un'ampia discrezionalità tecnica attribuita ad amministrazioni come le Agenzie Ambientali nel formulare valutazioni prognostiche in settori altamente specialistici come quello oggetto della controversia in questione (segnalazione e commento Avv. G. Fantini)
TAR Toscana Sez. III n. 1149 del 22 luglio 2019
Urbanistica.Valore probatorio dei dati catastali
I dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di un mero valore indiziario, ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia
Cass. Sez. III n. 31640 del 18 luglio 2019 (CC 31 mag 2019)
Pres. Andreazza Est. Scarcella Ric. Manna
Aria. Opere destinate alla difesa nazionale
Non è la natura ex se di “opera destinata alla difesa nazionale” dell’arsenale militare a determinare in assoluto l’esenzione (come del resto è comprovato dalla stessa previsione introdotta dal d. lgs. n. 183 del 2017 che estende l’applicabilità delle norme in tema di tutela dall’inquinamento atmosferico dettate dal d. lgs. n. 152 del 2006 nel caso in cui in uno stabilimento destinato alla difesa nazionale siano ubicati medi impianti di combustione), quanto, piuttosto, lo svolgimento di attività al suo interno finalizzate (esclusivamente, si intende) alla difesa e alla sicurezza del paese a giustificare la deroga di cui al combinato disposto degli artt. 272, comma quinto, TUA e 361, d. lgs. n. 66 del 2010, laddove dette attività siano svolte a favore di soggetti privati e per la manutenzione di navi non militari, nessuna giustificazione logico – giuridica vi è alla deroga.
Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 5 settembre 2019
«Inadempimento di uno Stato – Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE – Protezione contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali – Articolo 16, paragrafi 1 e 3 – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) – Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) – Misure di contenimento – Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante infette in una fascia di 20 km nella zona infetta – Articolo 7, paragrafo 7 – Obbligo di monitoraggio – Ispezioni annuali – Articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9 – Misure di eradicazione – Inadempimento costante e generale – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione»
TAR Sicilia (CT) Sez. I n.1842 del 19 luglio 2019
Beni ambientali.Pianificazione paesaggistica
Come risulta dall’art. 135 del D. Lgs. n. 42/2004 la funzione pianificatoria in materia paesaggistica spetta allo Stato e alle Regioni ed è solo fra questi enti che, con particolare riferimento a quanto previsto dal primo comma, ultimo periodo, di tale disposizione, il provvedimento di adozione può eventualmente assumere la forma del concerto. Né tantomeno può parlarsi di atto complesso (diseguale), per il decisivo rilievo che gli enti locali non manifestano od esprimono nel procedimento di adozione del piano alcuna volontà provvedimentale
Cass. Sez. III n. 31213 del 16 luglio 2019 (CC 14 mag 2019)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. El Abassi
Rifiuti.Indagine volta all’accertamento dell’effettiva natura di rifiuto
Nell’indagine volta all’accertamento dell’effettiva natura di rifiuto si deve evitare di porsi nella sola ottica del cessionario del prodotto, e della valenza economica che allo stesso egli attribuisce (sì da esser disposto a pagare per ottenerlo), occorrendo, per contro, verificare “a monte” il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene. Opinare in termini diversi comporterebbe la facile creazione di pericolose aree di impunità, nelle quali numerose condotte oggettivamente integranti una fattispecie di reato ben potrebbero esser dissimulate da accordi – dolosamente preordinati – volti a privare il bene di una particolare qualità, ex se rilevante sotto il profilo penale, invero già “a monte” acquisita ed insuscettibile di esser cancellata.
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