Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n.11524 del 3 ottobre 2019
Beni Ambientali.Potere di intervento dell’Ente Parco
La ratio della disposizione di cui all’art. 13, comma 1, l. n. 394 del 1991, che richiede il preventivo nulla osta dell’Ente parco in via generale per ogni ipotesi di concessione o autorizzazione — nonché delle leggi regionali che rechino disposizioni del medesimo tenore e prevedano la sospensione delle attività e la riduzione in pristino, con provvedimento dell’ente di gestione, per le ipotesi di esercizio di attività difformi dal piano, dal regolamento e dal nulla osta — è quella di radicare un generale potere di intervento dell’Ente parco a presidio del vincolo alla cui tutela è preposto, in ragione dei valori specifici in esso compendiati, da salvaguardare altresì, ma non soltanto, nell’ambito del procedimento per il condono edilizio attivato in relazione al diverso parametro della normativa in materia edilizia e urbanistica; di tal ché deve considerarsi legittima l’ordinanza di riduzione in pristino adottata dall’Ente parco in seguito alla constatazione di una violazione urbanistico-ambientale
Cass. Sez. III n. 38479 del 17 settembre 2019 (UP 13 giu 2019)
Pres. Ramacci Est. Reynaud Ric. Candido ed altri
Urbanistica.Oneri del direttore dei lavori
Certamente negligente è la condotta del direttore dei lavori che si disinteressi del cantiere ove riveste tale formale qualità: in tema di reati edilizi, l'assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico
TAR Sicilia (PA) Sez.I n. 2233 del 23 settembre 2019
Beni Ambientali.Legittimazione ad agire in giudizio di associazione ambientalista
Sulla legittimazione di una associazione ambientalista ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali “in senso stretto” ma anche per quelli ambientali “in senso lato”, comprendenti, cioè, la conservazione e valorizzazione dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti e dei centri storici, intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri
Cass. Sez. III n. 38471 del 17 settembre 2019 (UP 30 mag 2019)
Pres. Sarno Est. Reynaud Ric. Stroppa
Beni Ambientali.Qualificazione giuridica di bosco
Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco - meritevole di protezione ai sensi dell'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento. Le leggi regionali possono dettare una diversa disciplina ai fini dell'individuazione delle zone assoggettate a vincolo paesaggistico e classificate "bosco" e, ai fini penali, tale nozione deve intendersi in senso normativo e non naturalistico, in quanto finalizzata ad evitare deturpamenti "a macchia" di aree boschive. La disposizione normativa prende in considerazione le caratteristiche di tutte le aree omogenee limitrofe a quelle interessate dalla opere, e non solo queste ultime, giacché in tal caso si potrebbero realizzare senza autorizzazione interventi di modifica di territori aventi estensione inferiore ai 2000 metri quadrati, ancorché limitrofi a più ampie aree omogenee ed aventi copertura boschiva, ciò che la normativa citata ha appunto voluto vietare.
TAR Emilia Romagna (BO) Sez.I n. 716 del 21 settembre 2019
Rifiuti.Materiali alla rinfusa sul terreno
La presenza di materiali alla rinfusa su un terreno non configura l'abbandono di rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006 qualora sia dimostrato che quegli oggetti si trovano sul terreno per assolvere una qualche funzione e non siano stati meramente depositati.
Regolamento recante modifica degli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativo all'attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, in conformita' alla direttiva (UE) 2018/350 della Commissione dell'8 marzo 2018.
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