Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 39317 del 25 dettembre 2019 (UP 24 mag 2019)
Pres. Andreazza Est. Cerroni Ric. De Leo
Urbanistica.Responsabilità del progettista
E’ configurabile la responsabilità del progettista in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l’attestazione del progettista di “conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti” comporta l’esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza sulla conforme esecuzione dei lavori
Cass. Sez. VI n. 37902 del 12 settembre 2019 (UP 22 mag 2019)
Pres. Di Stefano Est. Ricciarelli Ric. Canale
Ambiente in genere.Dirigente pubblico e reato di cui all'art. 328 c.p.
Sulla responsabilità per il reato di cui all’art. 328 c.p. del dirigente pubblico che non provvede al risanamento di un immobile di proprietà dell’ente pubblico versante in condizioni di degrado igienico-sanitario conseguente all’accatastamento di materiali e rifiuti di vario genere.
TAR Piemonte Sez. I n.1047 del 7 ottobre 2019
Sviluppo sostenibile.Principio di autoresponsabilità
In applicazione del principio di autoresponsabilità, il richiedente che intende ottenere l’autorizzazione unica deve porre in essere tutte le attività necessarie secondo lo standard di diligenza ritagliato sulla categoria professionale dell’operatore nel settore energetico e deve pertanto attivarsi tempestivamente per ottenere il rilascio della documentazione richiesta a pena di improcedibilità della domanda.
Ecocidio: Analisi di una proposta
di Carlotta Maria CAPIZZI
TAR Puglia (BA) Sez. II n. 1265 del 4 ottobre 2019
Ambiente in genere.Relazione di riferimento
L’istituto giuridico della relazione di riferimento è stato introdotto dal decreto legislativo 46 del 2014, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva europea 2010/75, denominata direttiva IED, riferita alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. La direttiva europea, al 24º considerando, configura la relazione di riferimento come uno strumento pratico atto a consentire un raffronto in termini quantitativi tra lo stato di un sito su cui insiste un’installazione e lo stato dello stesso al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di accertare se si è verificato un aumento significativo dell’inquinamento del suolo o delle acque sotterranee; pertanto, la relazione di riferimento dovrebbe contenere informazioni che si avvalgono dei dati esistenti sulle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee; al 25º considerando la direttiva collega l’obbligo di ripristino del sito allo stato descritto nella relazione di riferimento al principio “chi inquina paga”. In applicazione dei suddetti principi, la direttiva europea definisce all’articolo 22, comma 2, la relazione di riferimento come il documento contenente le informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti. In sostanza, nell’ottica della direttiva europea, la relazione di riferimento dovrebbe consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione
Cass. Sez. III n. 38596 del 18 settembre 2019 (UP 18 apr 2019)
Pres. Di Nicola Est. Zunica Ric. Figliomeni
Caccia e animali. Danno e legittimazione associazioni
In tema di reati commessi ai danni di animali, l’art. 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (“diritti e facoltà degli enti e delle associazioni”), nell’attribuire ope legis alle associazioni e agli enti individuati con decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2006 per l’affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, non esclude la legittimazione a costituirsi parte civile di associazioni diverse, anche non riconosciute, che perseguano la stessa finalità e che deducano di aver subito un danno diretto dal reato.
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