Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 2785 del 23 gennaio 2024 (CC 12 ott. 2023)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. De Simone
Urbanistica.Demolizione e diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio
In tema di reati edilizi, l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 C.E.D.U., posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto “assoluto” a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato
TAR Veneto Sez. IV n. 3 del 2 gennaio 2024
Rifiuti.Natanti fuori uso
Sebbene le norme interne e sovranazionali non offrano indicazioni esplicite e univoche circa la possibilità di qualificare come rifiuti, agli effetti della sottoposizione alla relativa disciplina, le imbarcazioni fuori uso - le quali non figurano nell’elenco europeo dei rifiuti (E.E.R.) riprodotto nell’Allegato ‘D’ alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006, dove si trovano codici E.E.R. associati ai “veicoli fuori uso” cui le imbarcazioni non sono assimilabili e a quelli genericamente prodotti da attività di demolizione - cionondimeno a determinate condizioni, quelle stesse che, per l’art. 183, comma 1°, lett. a) del T.U.A. citato dai ricorrenti, connotano come rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”, anche le imbarcazioni abbandonate possono ricadere nella disciplina relativa. Va invero considerata la destinazione oggettiva dell’imbarcazione, che per come desumibile dall’inequivoco intento del proprietario di “disfarsi” della stessa, consente di ricondurre il natante in questione entro la nozione di “rifiuto” proposta dall’art. 183, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n 152/2006, oltre che dell’art. 3, n. 1, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, secondo cui è parimenti “«rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi” .
Consiglio di Stato Sez. VI n. 920 del 30 gennaio 2024
Beni culturali.Natura indennitaria del premio archeologico e profili partecipativi
Il premio spettante al proprietario del sito, presso il quale è stato effettuato il ritrovamento di un reperto archeologico, non può essere considerato alla stregua di una vincita, di un pronostico o di una scommessa, promanante dalla mera sorte. Trattasi, per contro, di un indennizzo, corrisposto a titolo di ristoro per gli effetti derivanti dall’attività autoritativa di incameramento di un bene che, ancorchè ritrovato nell’ambito di una proprietà privata, transita nella sfera di spettanza statale, in omaggio a superiori interessi pubblici. Va, in ogni caso, garantita la partecipazione del soggetto destinatario, con conseguente onere, a carico dell’amministrazione, di esaminare e valutare gli apporti propositivi e propulsivi offerti dallo stesso.
Cass. Sez. III n. 3416 del 29 gennaio 2024 (UP 11 ott. 2023)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Magnatta
Ecodelitti.Concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza
Tribunale UE (Prima Sezione ampliata) 31 gennaio 2024
«Responsabilità extracontrattuale – Ambiente – Direttiva (UE) 2019/904 – Divieto di immissione sul mercato di prodotti di plastica oxo-degradabile – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Assenza di distinzione tra i prodotti a base di plastica oxo-degradabile e i prodotti a base di plastica oxo-biodegradabile – Valutazione d’impatto – Parità di trattamento – Proporzionalità»
Consiglio di Stato Sez. VI n. 207 del 5 gennaio 2024
Beni culturali.Premio per il ritrovamento
In tema di beni culturali il premio per il ritrovamento ( di reperti o ruderi non importa ) trova giustificazione nella particolare meritevolezza del comportamento tenuto dal soggetto beneficiario. Tale meritevolezza è agevolmente ravvisabile nel comportamento del concessionario di ricerca, che si assume l’onere di organizzare l’attività di ricerca, anticipando anche i fondi necessari, dipoi garantendo la consegna del bene alle autorità pubbliche; considerazioni analoghe valgono per lo “scopritore” fortuito, il quale si viene a trovare nella condizione di poter nascondere la scoperta (che, proprio perché fortuita, non è conosciuta o conoscibile dalle autorità competenti, che pertanto non sono in condizione di esercitare la necessaria vigilanza), ma ciò nonostante si attiva per rendere noto il ritrovamento e per custodirlo e garantirne la consegna; é poi, per le medesime ragioni ravvisabile nel proprietario che sia anche concessionario di ricerca o “scopritore”, nonché nel caso in cui il concessionario o lo “scopritore” siano soggetti terzi rispetto al proprietario: ciò perché in tal caso l’attività del concessionario di ricerca e dello “scopritore” si rendono possibile grazie al consenso del proprietario, che deve consentire l’ingresso di tali soggetti sulla proprietà. Resta da porsi un Quid juris nel caso in cui – come nella specie – il ritrovamento sia effettuato direttamente dall’autorità preposta. La risposta che va data al quesito, in coerenza con quanto sopra detto, è che in un caso simile il proprietario ha diritto al premio per il ritrovamento non per il mero fatto di essere proprietario ma solo se sia apprezzabile un suo comportamento meritevole, per tale intendendosi un comportamento che possa essere considerato una specie di concausa efficiente del ritrovamento: ad esempio l’aver segnalato alla Soprintendenza anche solo dei piccoli reperti, la conformazione peculiare del terreno indicativa della presenza di emergenze archeologiche, qualsiasi elemento indicativo della possibile esistenza di ruderi o reperti nel sottosuolo; oppure l’aver consentito l’ingresso nella proprietà a prescindere da formali atti autoritativi; e, in generale, comportamenti simili, comportamenti, cioè, con i quali il proprietario presta una fattiva collaborazione che si rileva utile per far venire alla luce il ritrovamento.
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