Cass. Sez. III n. 3416 del 29 gennaio 2024 (UP 11 ott. 2023)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Magnatta
Ecodelitti.Concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

            1. Il sig. Celestino Magnatta ricorre per l’annullamento della sentenza del 17/10/2022 della Corte di appello di Bari che, decidendo la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione irrogata con sentenza del 10/12/2019 del Tribunale di Bari per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. (in esso assorbite le residue ipotesi contravvenzionali) commesso in San Severo, Torremaggiore, Apricena e Foggia da settembre 2016 sino al 31/08/2017.
                    1.1. Con unico motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della mancanza dell’elemento soggettivo del reato, il dolo specifico consistente nel conseguire un ingiusto profitto dall’illecita attività di smaltimento non autorizzato dei rifiuti, ritenuto esistente dalla Corte di appello in assenza di qualsiasi prova al riguardo ma in base a mere congetture essendo indimostrata la propria consapevolezza dell’altrui dolo di profitto. 

            2. Il ricorso è inammissibile.

            3. Osserva il Collegio:
                3.1. il ricorrente è stato condannato per il reato a lui ascritto perché, quale gestore di fatto di un fondo agricolo, aveva concorso con altre persone nella abusiva gestione di ingenti quantitativi di rifiuti speciali illecitamente smaltiti sul terreno in questione adibito a discarica abusiva;
                3.2. nel disattendere i rilievi difensivi relativi (per quanto qui rileva) al dolo specifico del reato, la Corte di appello ha osservato, in diritto, che, in caso di concorso di persone nel reato punito a titolo di dolo specifico (il fine di trarre profitto), non è necessario che il fine del profitto sia perseguito da tutti e ognuno dei concorrenti o che tutti traggano effettivamente profitto dall’azione, essendo sufficiente la consapevolezza che altri (o anche uno solo di essi) agiscano a tale scopo; ha quindi aggiunto, in fatto, che il ricorrente: a) il 19/12/2007, con scrittura privata non registrata, aveva stipulato con il proprietario del terreno un preliminare di vendita per il prezzo concordato di euro 590.000,00; b) il 20/12/2007 gli era stato trasferito il possesso del terreno; c) il 30/08/2016, continuando ad esercitare, di fatto, il possesso del terreno, aveva stipulato con il legale rappresentante della società «Marino S.r.l.» (società che avrebbe poi smaltito sul terreno ingentissime quantità di rifiuti) un contratto di comodato d’uso gratuito registrato il 16/01/2017; d) in sede di esame l’imputato aveva sostenuto che, stanco di fare l’agricoltore, aveva proposto al l.r. della società di comprare da lui alcuni “tubicini” in precedenza acquistati per l’irrigazione del fondo dai quali la società avrebbe potuto ricavare materiale plastico e che, stante l’esiguità del materiale stesso, la società gli aveva controproposto di poter utilizzare il fondo per il deposito della merce di altra natura in cambio di una piccola percentuale sugli eventuali introiti derivanti dall’operazione; e) non è plausibile che il ricorrente, dopo aver (a suo dire) pagato 400.000,00 euro l’acquisto e il ripristino del suolo (e del sovrastante capannone), si fosse determinato a concederlo a titolo gratuito preoccupandosi di registrare il contratto di comodato e non il preliminare di vendita di dieci anni prima; f) in ogni caso, quand’anche (secondo la tesi difensiva) limitata alla sola attività di riciclo dei tubicini in polietilene, sussisteva, per il ricorrente, la prospettiva di un profitto; g) inoltre, conclude la Corte territoriale, il profitto derivante dallo smaltimento di così ingenti quantitativi di rifiuti sul proprio terreno non poteva che apparire evidente «essendo di immediata percezione l’azzeramento delle spese che invece sarebbero conseguite allo sversamento di quei rifiuti in una discarica autorizzata» (pag. 18);
                3.3. il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è di natura esclusivamente dolosa. E’ perciò necessario, in primo luogo, che l’agente ponga in essere volontariamente una delle condotte tipiche (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione) nella piena consapevolezza: a) della qualificazione dell’oggetto materiale della condotta come rifiuti; b) della loro quantità ingente; c) della natura abusiva della condotta stessa. L’agente deve altresì porre in essere una qualsiasi delle condotte punite nella consapevolezza che siano frutto di più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. Ove manchi la consapevolezza anche solo di uno di questi elementi della fattispecie, anche per errore di fatto, l’agente può rispondere, ove ne ricorrano i presupposti, delle ipotesi di illecita gestione dei rifiuti di natura contravvenzionale;
                3.4. ai fini della integrazione del delitto è altresì necessario il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. Il profitto costituisce la causa del delitto, il movente tipizzato della condotta che qualifica il fatto come reato o lo diversifica da altre fattispecie criminose;
                3.5. in termini generali, il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Cass. pen., SU n. 9149/1996, Chabni Samir). Può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico (Cass. pen., SU, n. 1/1999, Cellammare). Il profitto del reato deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (Cass. pen. SU, n. 29951/2004, Focarelli; Cass. pen. SU, n. 31617/2015, Lucci); può essere di tipo “accrescitivo” (Cass. pen., SU, n. 31617/2015, Lucci) ma può consistere anche in un risparmio di spesa (Cass. pen. SU, n. 38343/2014, Espenhahn; Cass. pen., SU, n. 18374/2013, Adami). Profitto del reato è anche il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest’ultimo (Cass. pen. SU, n. 10280/2008, Miragliotta). Applicando questi principi, la giurisprudenza ha affermato che il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali (C. IV, n. 28158/2007) o in vantaggi di altra natura (C. III, n. 40827/2005; C. III, n. 53136/2017, che ha ravvisato il vantaggio del trasporto illecito nello sgravare le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale e nella maggiore celerità dei lavori di riqualificazione di un aeroporto internazionale; C. IV, n. 29627/2016 e C. III, n. 40828/2005, secondo cui il profitto può consistere persino nel rafforzamento della propria posizione all'interno dell’azienda). C. III, n. 35568/2017, ha precisato che il requisito dell'ingiusto profitto non deriva dall'esercizio abusivo dell'attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti;
                3.6. il profitto del reato è ingiusto non soltanto quando esplicitamente "contra legem", ma anche quando collegato a mediazioni o traffici illeciti o ad operazioni volte a manipolazioni fraudolente dei codici tipologici (C. III, n. 45598/2005). Per C. III, n. 16056/2019, il profitto è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti;
                3.7. è stato precisato (e deve essere ribadito) che ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza (Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021, dep. 2022, Natale, Rv. 282697 - 01);
                3.8. donde il giudice tragga la convinzione della consapevolezza dell’altrui scopo è questione di fatto che può essere censurata in sede di legittimità negli stretti limiti ammessi dall’art. 606, lett. e) cod. proc. pen.;
                3.9. nel caso di specie, incontestato il contributo causale alla realizzazione della discarica, la prova di tale consapevolezza è stata desunta, in modo non manifestamente illogico, dalle circostanze di fatto sopra indicate delle quali il ricorrente non contesta la rispondenza a vero, sì da rendere assolutamente generico il ricorso;
                3.10. si aggiunga, peraltro, che la conclusione della Corte di appello è robustamente supportata, sul piano logico, da (non più contestate) ricostruzioni ulteriori dei fatti dai quali risulta che il ricorrente: a) su dodici episodi di scarico, aveva assistito a ben otto posizionandosi in luogo favorevole alla vista e all’osservazione delle operazioni di scarico e allontanandosi subito dopo; b) in un’occasione aveva egli stesso condotto l’autista del camion verso il fondo ove sarebbero stati depositati i rifiuti; in un’altra aveva dato indicazioni sul modo di spostare i rifiuti;
                3.11. né il ricorrente ormai più contesta di essere «pienamente inserito nell’organizzazione (…) fornendo un ripetitivo contributo utile all'abbandono e smaltimento di ingenti quantità di rifiuti in quella che è diventata una discarica non autorizzata, concretamente attivandosi perché l'azione illecita andasse a buon fine» (pag. 17).

                4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11/10/2023.