Urbanistica.La piscina non è una pertinenza
- Dettagli
- Categoria principale: Urbanistica
- Categoria: Consiglio di Stato
- Visite: 8950
Consiglio di Stato Sez. VII n. 44 del 2 gennaio 2024
Urbanistica.La piscina non è una pertinenza
La piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, perciò configura una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001 e non una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale. Tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede. La piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è esclusivamente complementare all'uso delle abitazioni e non costituisce una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini o nei luoghi di svago. Né può essere considerata pertinenza la realizzazione della piscina, considerato che la stessa comporta una "durevole trasformazione del territorio" la quale, sotto il profilo urbanistico, presenta una funzione autonoma rispetto a quella propria dell'edificio cui accede e per tale ragione non può coincidere con la relativa nozione civilistica. La nozione di pertinenza urbanistica è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia. Viceversa, tali non sono i manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione.
Rifiuti.Abbandono di rifiuti diventa reato: ma siamo certi che sia un bene?
Abbandono di rifiuti diventa reato: ma siamo certi che sia un bene?
di Gianfranco AMENDOLA
Leggi tutto: Rifiuti.Abbandono di rifiuti diventa reato: ma siamo certi che sia un bene?
Aria.Disciplina delle limitazioni alla circolazione veicolare
- Dettagli
- Categoria principale: Aria
- Categoria: Consiglio di Stato
- Visite: 2349
Consiglio di Stato Sez. V n. 282 del 9 gennaio 2024
Aria.Disciplina delle limitazioni alla circolazione veicolare
L’art. 16 Cost. non preclude l’adozione di misure che, per ragioni di pubblico interesse, influiscano sul movimento della popolazione; è pertanto costituzionalmente legittima una previsione come quella dell’art. 7 del Codice della strada, in quanto l’art. 16 Cost. consente limitazioni giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela. Conseguentemente, non sono utilmente proponibili, contro atti amministrativi attuativi della norma, doglianze di violazione degli artt. 16 e 41 Cost. quando non sia vietato tout court l’accesso e la circolazione all’intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell’abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico; la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è giustificata laddove derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali e ambientali, specie di rilievo mondiale o nazionale; la gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario e assoluto che la Costituzione riconosce all’ambiente, al paesaggio, alla salute; è legittima la diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione e alla provenienza dei mezzi di trasporto, specie quando una nuova disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzioni di continuità; i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che vanno contemperati secondo criteri di ragionevolezza la cui scelta è rimessa all’autorità competente; in particolare, l’uso delle strade, specie con mezzi di trasporto, può essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanità, attengano al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare e alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere; la tipologia dei limiti (divieti, diversità temporali o di utilizzazioni, subordinazione a certe condizioni) viene articolata dalla pubblica autorità tenendo conto dei vari elementi rilevanti: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’uso indiscriminato del mezzo privato, trattandosi di disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela e alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza il cui sindacato va compiuto dal giudice amministrativo in ossequio al principio di separazione dei poteri ed alla tassatività dei casi di giurisdizione di merito, ab externo, nei limiti della abnormità.
Leggi tutto: Aria.Disciplina delle limitazioni alla circolazione veicolare
Acque.Autorizzazione allo scarico
- Dettagli
- Categoria principale: Acque
- Categoria: Giurisprudenza Civile Merito
- Visite: 3006
Tribunale di Benevento Sez. I civ. n. 222 del 31 gennaio 2024
Est. Consolante Ric. Comune di Castelvetere in Valfortore
Acque.Autorizzazione allo scarico
La mera mancata presentazione tempestiva della domanda di rinnovo non integra alcuna una condotta illecita in presenza, come nel caso di specie, di un’autorizzazione allo scarico ancora valida per effetto della normativa emergenziale epidemiologica da Covid-19 (sehnalazione e massima Avv. M. Balletta)
Sviluppo sostenibile.Sulla compatibilità col diritto dell’Unione europea degli incentivi alla produzione di energie rinnovabili
- Dettagli
- Categoria principale: Sviluppo sostenibile
- Categoria: Consiglio di Stato
- Visite: 1581
Consiglio di Stato Sez. II n. 926 del 30 gennaio 2024
Sviluppo sostenibile.Sulla compatibilità col diritto dell’Unione europea degli incentivi alla produzione di energie rinnovabili
Va rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: dica la Corte di giustizia se i principi recati dall’art. 3 della direttiva 2001/28/CE e dall’art. 4 della direttiva 2018/2001/UE ostano o non ostano a una normativa interna, quale l’art. 7, comma 7, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 luglio 2019, che, nell’ambito di un regime nazionale di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, preveda, con riferimento a fattispecie in cui i produttori vendono l’energia sul libero mercato, un meccanismo incentivante (c.d. “a due vie”) in forza del quale, rispetto ai soli impianti di nuova costruzione di potenza pari o superiore a 250 kW, l’incentivo è calcolato come differenza tra la tariffa spettante all’impresa (determinata tenendo conto, da un lato, delle tariffe di riferimento previste per ciascuna tipologia d’impianto e d’intervento, dalla normativa applicabile e, dall’altro, delle riduzioni offerte al ribasso dall’operatore nell’ambito delle procedure di asta o registro, nonché delle ulteriori decurtazioni previste in via generale dalla normativa interna) e il prezzo zonale orario, con conseguente obbligo di riversare le somme eccedenti il valore della tariffa spettante quando il prezzo zonale orario sia a essa superiore (c.d. “incentivo negativo”)
Urbanistica.Mutamento destinazione uso e carico urbanistico
- Dettagli
- Categoria principale: Urbanistica
- Categoria: Consiglio di Stato
- Visite: 2960
Consiglio di Stato Sez. VII n. 314 del 9 gennaio 2024
Urbanistica.Mutamento destinazione uso e carico urbanistico
In generale, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile deve considerarsi urbanisticamente rilevante e, come tale, soggetto di per sé all'ottenimento di un titolo edilizio abilitativo, con l'ovvia conseguenza che il mutamento non autorizzato della destinazione d'uso che alteri il carico urbanistico integra una situazione di illiceità a vario titolo, che può e anzi deve essere rilevata dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere di vigilanza. Sulla base della definizione di aumento del carico urbanistico, si deve inoltre affermare che l’aumento dello stesso si verifica quando la modifica della destinazione funzionale dell'immobile determina una attrazione per un maggior numero di persone, con la conseguente necessità di un utilizzo più intenso delle urbanizzazioni esistenti.
Leggi tutto: Urbanistica.Mutamento destinazione uso e carico urbanistico
- Ambiente in genere.Il paesaggio e l’ambiente non sono asserviti alla produzione di energia da fonti rinnovabili
- Urbanistica.Onere della prova in materia di domanda di sanatoria di abusi edilizi
- Beni culturali.Vincoli di tutela indiretta
- Urbanistica.Demolizione e diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio
- Rifiuti.Natanti fuori uso
- Beni culturali.Natura indennitaria del premio archeologico e profili partecipativi
- Ecodelitti.Concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Ambiente in genere.Divieto di immissione sul mercato di prodotti di plastica oxo-degradabile
- Beni culturali.Premio per il ritrovamento
- Rumore.Regolamentazione emissione dei rumori da parte dei Comuni
Pagina 137 di 652