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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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  • Urbanistica.La speciale autorizzazione del Genio Civile per l’esecuzione di lavori edili negli abitati a rischio frana

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Beni culturali.Chi trova un bene culturale trova un tesoro. Note a margine di una recente pronuncia del Consiglio di Stato.

Dettagli
Categoria principale: Beni Culturali
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 20 Giugno 2024
Visite: 3373

Chi trova un bene culturale trova un tesoro. Note a margine di una recente pronuncia del Consiglio di Stato.

di Silia GARDINI

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Rifiuti.Differenza tra rifiuti elettrici ed elettronici

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 20 Giugno 2024
Visite: 2381

Consiglio di Stato Sez. IV n. 4549 del 22 maggio 2024     
Rifiuti.Differenza tra rifiuti elettrici ed elettronici

La differenza tra rifiuti elettrici ed elettronici non è solo terminologica, dato che fra le apparecchiature elettriche e quelle elettroniche esiste una differenza tecnica di composizione, in particolare per quanto qui rileva ai fini di un riciclaggio, per fatto notorio nel settore specifico, i dispositivi elettrici utilizzano fili di rame e alluminio per il flusso di corrente elettrica mentre i dispositivi elettronici utilizzano materiale semiconduttore. In coerenza con questo dato tecnico, la normativa in materia distingue fra le due categorie. La direttiva RAEE, 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 e la corrispondente normativa nazionale, d. lgs. 14 marzo 2014 n.49. per parte loro parlano, sia nel testo originale inglese sia in quello italiano, di “electrical and electronic equipment”, ovvero di “apparecchiature elettriche, ed elettroniche”. Nel regolamento 1013/2016 e nel suo antecedente la distinzione invece scompare, perché il testo del codice GC020, espressamente sostituito dalla voce Basilea B1110, che si riferiva ad entrambi, parla solo di apparecchiature “elettroniche” sia nel testo originale inglese, sia in quello italiano, come sopra riportati (fattispecie in cui il provvedimento impugnato, a prescindere dal riferimento che esso fa ad un codice CER, usato all’evidenza solo a scopo descrittivo, è stato ritenuto legittimo, perché un carico di rifiuti, contenendo sia rifiuti elettrici, sia rifiuti elettronici, non rientrava nella fattispecie per la quale è applicabile la procedura semplificata, ovvero nella fattispecie dei soli rifiuti elettronici).

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Rifiuti.Trasporto occasionale di rifiuti propri da attività di impresa: la cassazione conferma obbligo di iscrizione all’albo

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Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 19 Giugno 2024
Visite: 3946

Trasporto occasionale di rifiuti propri da attività di impresa: la cassazione conferma obbligo di iscrizione all’albo

di Gianfranco AMENDOLA

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Ambiente in genere.Prime riflessioni a caldo sulla sentenza della Corte CEDU del 9 aprile 2024

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Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 19 Giugno 2024
Visite: 2319

Verso la positivizzazione di un nuovo diritto umano al clima stabile e sicuro? Prime riflessioni a caldo sulla sentenza della Corte CEDU del 9 aprile 2024.

di Antonietta LUPO

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Danno ambientale.Principi generali e responsabilità

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Categoria principale: Danno Ambientale
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 19 Giugno 2024
Visite: 2611

Consiglio di Stato Sez. VI n. 4298 del 14 maggio 2024
Danno ambientale.Principi generali e responsabilità

Il principio generale di diritto europeo che regola la materia della responsabilità per danno ambientale è quello “chi inquina paga”, espresso dal primo considerando della direttiva n. 2008/98/CE. Le coordinate esegetiche disegnate dal legislatore europeo e recepite dal legislatore interno si basano su criteri estremamente precisi, chiari e rigorosi nell’attribuzione della responsabilità per danno ambientale, e segnatamente: a) il quadro giuridico europeo risultante dai principi generali del Trattato e dal diritto derivato non esige lo stretto accertamento dell’elemento psicologico e del nesso di causalità fra la condotta di detenzione del rifiuto in ragione della disponibilità dell’area e il rischio ambientale dell’inquinamento; b) la normativa nazionale deve essere interpretata in chiave europea e in maniera compatibile con canoni di assoluto rigore a tutela dell’ambiente. La tutela dell’ambiente ruota intorno al fondamentale cardine della responsabilità del proprietario in chiave dinamica, ossia nel senso di ritenere responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione in pristino anche il soggetto non direttamente responsabile della produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto proprietario e detentore dell’area o del sito in cui è presente, per esservi stato in precedenza depositato, stoccato o anche semplicemente abbandonato, il rifiuto in questione. La responsabilità del proprietario del sito, in tal caso, non rinviene necessariamente la propria causa nel cd. fattore della produzione, bensì anche, eventualmente, in quello della detenzione o del possesso (corrispondenti, rispettivamente, al contenuto di un diritto personale o reale di godimento) dell’area sulla quale è oggettivamente presente il rifiuto, dal momento che grava su colui che è in relazione con la cosa l’obbligo di attivarsi per fare in modo che la cosa medesima non rappresenti più un danno o un pericolo di danno (o anche di aggravamento di un danno già prodotto). La responsabilità in questione è pur sempre ascrivibile secondo i canoni classici, comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati, della responsabilità per il proprio fatto personale colpevole, dal momento che la personalità e la rimproverabilità dell’illecito risiedono nel comportamento del soggetto che volontariamente sceglie di sottrarsi o, il che è lo stesso, di non attivarsi anche per mera negligenza, per ripristinare l’ambiente; c) la responsabilità dell’autore materiale del fatto originario generatore del danno ambientale non costituisce un’esimente, né elide, tantomeno in via successiva, la responsabilità di coloro che divengono proprietari del bene o che vantano diritti o relazioni di fatto col bene medesimo

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Ambiente in genere.Reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 18 Giugno 2024
Visite: 2738

Cass. Sez. III n, 22298 del 4 giugno 2024 (UP 7 mag 2024)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Picci
Ambiente in genere.Reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo

Il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell'acquisire e mantenere senza autorizzazione il possesso o la detenzione dello stesso in modo corrispondente all'esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, in maniera da impedirne la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l'uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare in maniera completa e in tutte le sue implicazioni il bene demaniale

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  • Beni culturali.Autorizzazione monumentale e decadenza del titolo edilizio
  • Caccia e animali.Elemento della crudeltà
  • Urbanistica.Impianti distributori di carburanti
  • Urbanistica.Disciplina premiante in deroga e finalità di riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente.
  • Ambiente in genere.Sequestro impianti e misure impositive della prosecuzione di attività produttive di rilievo strategico
  • Beni culturali.Eliminazione barriere architettoniche in edificio vincolato
  • Urbanistica.Alcuni chiarimenti in merito all’autotutela doverosa
  • Urbanistica.Modalità di calcolo della distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti
  • Urbanistica.Condono e richiesta del promissario acquirente
  • Rumore.Classificazione acustica del territorio e sindacato del giudice amministrativo

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