Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 5972 del 29 agosto 2019
Urbanistica.Necessità di sottoporre a VIA le estensioni o modifiche di progetto
Le modifiche o estensioni di progetti inizialmente sottoposti alla valutazione di impatto ambientale devono essere soggette a V.I.A. solamente qualora, in base alla normativa vigente in quel momento, sarebbe necessaria la valutazione di impatto ambientale se il progetto, così come modificato od esteso, fosse stato presentato ex novo
Cass. Civile Sez. Tribut. n. 19334 del 18 luglio 2019 (Ud 5 giu 2019)
Pres. Chindemi Est. Stalla Ric. Eurowind
Sviluppo sostenibile.Sulla determinazione del valore di un parco eolico ai fini Ici
Ciò che rileva, ai fini della determinazione del valore degli immobili non accatastati in questione (fabbricati o impianti), è la valutazione desumibile dalle scritture contabili con i correttivi (lordo ammortamento e coefficienti di adeguamento annuale) prescritti dalla legge (segnalazione e masima Avv. M. BALLETTA)
Cass. Sez. III n. 36405 del 26 agosto 2019 (UP 18 apr 2019)
Pres. Di Nicola Est. Andronio Ric. PM in proc. Rossello
Ambiente in genere. Procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale
La procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale prevista dagli artt. 318 bis e ss del d.lgs. n. 152 del 2006 è applicabile anche nel caso in cui, previo accertamento dell’assenza di danno o pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, l’autorità amministrativa di vigilanza competente non abbia impartito prescrizioni per regolarizzare la situazione di fatto che integra la contravvenzione accertata; l’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, si riferisce sia alle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, sia alle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto, precedentemente all’emanazione della prescrizione, all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n.790 del 30 agosto 2019
Rifiuti.Obblighi di intervento
Dalla lettura degli articoli 240, lettere i), m) ed n), 242 e 245, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, alla luce del principio “chi inquina paga” espresso dall’art. 191, par. 2, del TFUE e ribadito dall’art. 239, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.152/2006, emerge che il solo soggetto responsabile dell’inquinamento è tenuto, ai sensi del citato 242, ad eseguire (oltre alle misure di prevenzione, la cui definizione è contenuta nella lettera i) del citato articolo 240) anche le misure di messa in sicurezza di emergenza e le opere di bonifica. Il proprietario dell’area che non sia responsabile dell’inquinamento deve invece provvedere, ai sensi del menzionato comma 2 dell’art. 245, a dare comunicazione dell’inquinamento alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competente, nonché ad attuare unicamente le “misure di prevenzione”, con esclusione delle più gravose misure costituite dalla messa in sicurezza d’emergenza e dalla bonifica (il cui obbligo di attuazione grava, in entrambi i casi, solamente sul soggetto responsabile dell’inquinamento)
Cass. Sez. III n. 36400 del 26 agosto 2019 (UP 17 apr 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Reynaud Ric. Martino
Rifiuti.Verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in discarica
La verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in discarica, da effettuarsi dal gestore almeno una volta l’anno secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 3, d.m. 27 settembre 2010, disposizione richiamata nel caso di specie dall’A.I.A., va effettuata entro il 31 dicembre dell’anno civile di riferimento.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 787 del 29/8/2019
Rifiuti.Materiali di riporto
I materiali di riporto restano sottratti alla disciplina dei rifiuti se conformi ai limiti del test di cessione, mentre, in caso contrario, tali matrici vanno qualificate come “fonti di contaminazione”, con la conseguenza che le caratteristiche qualitative del materiale utilizzato per i riempimenti debbono, in tal caso, essere verificate in relazione alla destinazione impressa all’area in questione dallo strumento urbanistico vigente. Ne deriva che solo “le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute
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