Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Regolamento recante modifica degli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativo all'attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, in conformita' alla direttiva (UE) 2018/350 della Commissione dell'8 marzo 2018.
Quando, con un emendamento, un rifiuto scompare in una regione e resta rifiuto in un’altra. e’ l’economia circolare, bellezza
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Veneto Sez. II n.1013 del 20 settembre 2019
Urbanistica.Difformità rilevanti ai fini sanzionatori
Il comma 2-ter dell’art. 34 DPR 380/2001 consente di escludere dall’ambito delle difformità rilevanti ai fini sanzionatori quelle che si verificano a causa di un fisiologico scarto tra la precisione del disegno e la realizzazione, o dalla consistenza dei materiali, o dalla necessità di modesti adeguamenti in sede esecutiva e, pertanto, non possono che rilevare le misure effettive delle opere realizzate. Peraltro è la stessa norma che espressamente correla la soglia del 2% alle “misure progettuali”. I parametri urbanistici, invece, definiscono gli elementi rilevanti per la determinazione della capacità edificatoria di un fondo. Ad essi può farsi riferimento per valutare la sostanziale conformità alla disciplina urbanistico-edilizia di un intervento realizzato in difformità dal progetto assentito ai fini di una sanatoria. L’ipotesi regolata dal comma 2-ter dell’art. 34 DPR 380/2001 definisce, invece, i limiti quantitativi entro i quali gli eventuali scostamenti dalle misure progettuali non sono ritenuti causa di difformità dell’opera rispetto al progetto.
L'attività di ARPA Lombardia sul fronte delle indagini di polizia giudiziaria: il caso dell'"aliquota reati contro l'ambiente e la salute" istituita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio
di Davide CORBELLA
Cass. Sez. III n. 38470 del 17 settembre 2019 (UP 24 mag 2019)
Pres. Andreazza Est. Cerroni Ric. Stella
Caccia e animali. Divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione
La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.), sì da escludere la natura speciale delle norme in genere fissate in tema di caccia, e quindi la configurabilità di un mero illecito amministrativo.
Cass. Sez. III n. 38021 del 13 settembre 2019 (UP 30 mag 2019)
Pres. Sarno Est. Reynaud Ric. Viasu ed altro
Aria.Reato di getto pericoloso di cose
Posto che all’inciso "nei casi non consentiti dalla legge", contenuto nella disposizione ncriminatrice di cui all’art. 674 cod. pen. e riferibile solo alle emissioni che possono essere specificamente autorizzate, deve riconoscersi un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell'illecito penale, da un lato, e dell'illecito civile, dall'altro, poiché il reato di getto pericoloso di cose non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento
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