Rifiuti.La fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti
La fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti: sono opportuni alcuni chiarimenti
di Vincenzo PAONE
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Rifiuti.Definizione di biomassa
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Consiglio di Stato Sez. II n. 10537 del 31 dicembre 2024
Rifiuti.Definizione di biomassa
La definizione di biomassa fornita dall'art. 2, comma 1, lett. e), d. lgs n. 28 del 3 marzo 2011 è abbastanza eterogenea, similmente a quanto riportato dalla normativa ambientale (allegato II alla parte V del D. Lgs. 152/2006), secondo cui sono biomassa: prodotti, costituiti interamente o in parte di materia vegetale, di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile ai sensi della normativa vigente per recuperarne il contenuto energetico, ed i seguenti rifiuti usati come combustibile: - rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; - rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata; - rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se gli stessi sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata; - rifiuti di sughero; - rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione. In riferimento alla normativa ambientale da ultimo richiamata, si riscontra che nella definizione di biomassa, oltre ai prodotti, sono contemplate anche determinate tipologie di rifiuto la cui definizione è quella riportata all’art. 183 c. 1 lett. a del D.Lgs. 152/2006. Pertanto è possibile affermare che il legislatore “lato sensu” ammette la possibilità che nella biomassa vi possano essere materie dal diverso status giuridico, ossia prodotti e rifiuti che provvede ad annoverare.
Rifiuti.Applicabilità art. 131-bis codice penale
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Cass. Sez. III n. 986 del 10 gennaio 2025 (UP 18 dic 2024)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Novi
Rifiuti.Applicabilità art. 131-bis codice penale
Le condotte post delictum, ove normativamente imposte, anche se antecedenti al momento in cui è intervenuta condanna, in quanto solo anticipatorie di un effetto che sarebbe comunque conseguito ex lege, non rendono di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento della commissione del fatto, escludendo la riconoscibilità dell’art. 131-bis, cod. pen. Fattispecie relativa ad attività di trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi consistiti in liquami appena prelevati dal pozzo nero di pertinenza di un’abitazione privata, in assenza della prescritta autorizzazione.
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Urbanistica.Non è ammissibile la prosecuzione dei lavori abusivi ai fini del completamento delle opere
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 10139 del 17 dicembre 2024
Urbanistica.Non è ammissibile la prosecuzione dei lavori abusivi ai fini del completamento delle opere
In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. Ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento alla medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell’art. 35 l. n. 47 del 1985 , ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica
Beni culturali.Il difficile equilibrio fra tutela del territorio e dei beni culturali e la transizione energetica
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Il difficile equilibrio fra tutela del territorio e dei beni culturali e la transizione energetica
di Stefano DELIPERI
Rifiuti.Rottami di ferro
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Cass. Sez. III n. 985 del 10 gennaio 2025 (UP 18 dic 2024)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Vecchio
Rifiuti.Rottami di ferro
La nozione di rifiuto comprende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, senza che rilevi una possibile riutilizzazione economica, ovvero che la dismissione avvenga attraverso lo smaltimento o il recupero, con la conseguenza che in tale nozione vi rientrano anche i rottami metallici di ferro
- Urbanistica.Caratteristiche della pergotenda
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