Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 10236 del 12 marzo 2024 (UP 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Rel. Reynaud Ric. Consiglieri
Rifiuti.Violazione delle prescrizioni impartite nell’AIA.
Secondo la definizione contenuta nell’art. 183, lett. n), d.lgs. 152/2006, per “gestione dei rifiuti” s’intende, per quanto qui interessa, anche «lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento». In forza della vigente legislazione è evidente come le operazioni di estrazione, captazione, recupero energetico o termodistruzione del biogas prodotto dai rifiuti conferiti in discarica – comprese le relative operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti a tal fine predisposti – siano rilevanti, qualificanti e funzionali rispetto alla corretta gestione ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, senza che al proposito rilevi la possibilità di qualificare o meno il biogas come rifiuto. La violazione delle prescrizioni al proposito impartite nell’A.I.A., in conformità a quelle specifiche disposizioni di legge che ne attestano la significatività rispetto alla gestione dei rifiuti, integra dunque la fattispecie penale contestata all’imputato e non ricade tra quelle riconducibili al residuale illecito amministrativo previsto dall’art. 29 quattuordecies, comma 2, d.lgs. 152 del 2006.
Consiglio di Stato Sez. II n. 1767 del 22 febbraio 2024
Urbanistica.Acquisizione al patrimonio del comune per omessa demolizione e demolizione tardiva.
Il termine di novanta giorni entro il quale deve essere ottemperata ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.p.r. n. 380/2001 l’ingiunzione di demolizione, deve considerarsi un termine perentorio. L’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire. In coerenza con tale assunto, il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale dell’ente. L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva). È, pertanto, irrilevante l’eventuale adempimento tardivo al fine di evitare il trasferimento della proprietà a favore del Comune e qualora l’ordinanza di demolizione sia eseguita tardivamente, l’Amministrazione deve emanare il provvedimento dichiarativo di acquisizione (di un bene ormai suo), anche se risulti che l’ordinanza sia stata eseguita dopo la scadenza del termine di novanta giorni. Resta comunque illecita la demolizione posta in essere dal privato successivamente a tale passaggio di proprietà. Il Comune potrebbe, infatti, decidere di non demolire l’opera nei casi di cui all’art. 31, comma 5, d.p.r. n. 380/2001.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2645 del 19 marzo 2024
Sviluppo sostenibile.Impianto di energia da fonti rinnovabili progettato in zona agricola
Tanto l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (secondo cui in "attuazione delle linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti"), quanto il punto 17.1 delle linee guida assegnano alle Regioni (e alle Province autonome) - e non ai Comuni - il compito di individuare le aree non idonee all’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Gli eventuali atti di pianificazione comunale operano una "valutazione di “primo livello”, ma non possono creare preclusioni assolute e aprioristiche” (segnalazione e massima Avv. E. Gaz)
Cass. Sez. III n. 10238 del 12 marzo 2024 (UP 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Hoxha
Urbanistica.Opere in difformità totale
Integra il reato di cui all'articolo 44, comma primo, lettera b) e, secondo i casi, lettera c), d.P.R., 6 giugno 2001, n. 380, anche la realizzazione di abusi edilizi non eseguiti in difformità "totale" o eseguiti in variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, giustificandosi una tale interpretazione onde evitare "zone franche" di impunità, dovendosi, pertanto, intendere il riferimento letterale della disposizione all'esecuzione di lavori in "difformità totale" come limitato alle sole ipotesi in cui la difformità non configuri anche una violazione delle norme urbanistiche. A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 (e già della L. n.47 del 1985, art. 7), devono ritenersi eseguite in totale difformità dal permesso di costruire quelle opere "che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile".
Consiglio di Stato Sez. III n. 1725 del 21 febbraio 2024
Rifiuti.Locazione ed obblighi di bonifica
Sia il proprietario locante che colui che conduce in locazione possono risultare responsabili per l’inquinamento dei suoli e il requisito della colpa postulato dall’art. 14 d.lgs. 22/1997 e dall’art. 192 d.lgs 152/2006 può consistere anche nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per un’efficace custodia e protezione dell’area e per evitare l’indebito deposito di rifiuti nocivi
Corte di Giustizia (Settima Sezione) 21 marzo 2024
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Azione dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60/CE – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Prevenzione contro il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali – Allegato V, punto 1.2.2 – Definizioni dello stato ecologico “elevato”, “buono” e “sufficiente” dei laghi – Criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica “fauna ittica”»
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