TAR Campania (NA) Sez. II n. 5026 del 2 novembre 2016
Urbanistica.Decadenza del permesso di costruire

La decadenza del permesso di costruire è un provvedimento tipico che può legittimamente essere emanato soltanto in presenza delle due ipotesi tassativamente disciplinate dall’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, ossia nel caso di inutile decorso dei termini stabiliti dalla legge per l’inizio e la fine dei lavori, ovvero qualora sopravvengano previsioni urbanistiche contrastanti con il permesso rilasciato, purché i lavori non siano iniziati; ne deriva che non è consentito all’amministrazione comunale determinare autonomamente ulteriori cause di decadenza automatica del permesso di costruire, come quelle nella specie individuate, collegate alla mancata comunicazione del nominativo del direttore dei lavori e all’omessa trasmissione degli atti inerenti al rispetto della normativa antisismica.

Pubblicato il 02/11/2016

N. 05026/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00591/2008 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 591 del 2008, proposto da:
RITA SILVESTRE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosa Giamundo ed Antonio Verde, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille n. 74 presso lo studio del primo difensore;

contro

COMUNE DI GRUMO NEVANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Canciello in sostituzione dell’Avv. Mario Lamanna, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Atri n. 23 presso l’Avv. Massimo Rubino De Ritis;

per l'annullamento

della nota dirigenziale del Comune di Grumo Nevano prot. n. 2007-16079 del 13 novembre 2007, con la quale è stata disposta la decadenza del permesso di costruire n. 22/2002 del 7 aprile 2004 rilasciato alla ricorrente, nonché di ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame in trattazione, la ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe deducendo una serie di vizi attinenti alla violazione del principio di tipicità delle sanzioni amministrative, alla violazione della normativa edilizia nazionale, alla violazione della legge sul procedimento amministrativo, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.

L’intimata amministrazione comunale conclude nei suoi scritti difensivi per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 25 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia si incentra sulla contestazione della nota dirigenziale del Comune di Grumo Nevano prot. n. 2007-16079 del 13 novembre 2007, con la quale è stata determinata la decadenza del permesso di costruire n. 22/2002 del 7 aprile 2004, rilasciato alla ricorrente per il recupero abitativo di un sottotetto annesso ad un fabbricato sito alla Via Mazzini n. 5/A.

1.1 In particolare, la disposta decadenza, nonostante il riferimento ad alcuni accertamenti in cui si dava atto della realizzazione di opere in difformità dal predetto permesso di costruire (evidentemente rilevanti ad altri fini sanzionatori), trova essenzialmente la sua ragione giustificativa nel fatto che non risultavano trasmesse, nei termini di legge, la comunicazione di nomina del direttore dei lavori e gli “atti afferenti il rispetto delle normative antisismiche in vigore”; all’uopo, l’amministrazione richiamava il disposto del capo 13) del permesso di costruire, il quale così recita: “L’efficacia del presente permesso di costruire è subordinata alla comunicazione a mezzo raccomandata o a mezzo consegna allo Ufficio protocollo Comunale delle nomina del direttore dei lavori e dell’impresa costruttrice;”.

Per un migliore inquadramento della vicenda contenziosa, vale la pena rilevare che la ricorrente depositava presso l’amministrazione comunale, in data 2 settembre 2004, comunicazione di inizio lavori indicando l’impresa costruttrice ma non facendo menzione del nominativo del direttore dei lavori.

2. Ciò premesso, pregnante si palesa la censura con cui parte ricorrente denuncia la violazione del principio di tipicità delle sanzioni amministrative e dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, sottolineando che in materia edilizia la decadenza del permesso di costruire ha natura e connotazioni tipizzate, sicché sarebbe praticabile nelle sole ipotesi di decorso del tempo per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, ovvero di entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche.

La censura è fondata e merita accoglimento.

Osserva il Collegio, in adesione ad un diffuso orientamento giurisprudenziale (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. III, 4 aprile 2013 n. 1870; TAR Puglia Bari, Sez. III, 14 gennaio 2009 n. 33), che la decadenza del permesso di costruire è un provvedimento tipico che può legittimamente essere emanato soltanto in presenza delle due ipotesi tassativamente disciplinate dall’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, ossia nel caso di inutile decorso dei termini stabiliti dalla legge per l’inizio e la fine dei lavori, ovvero qualora sopravvengano previsioni urbanistiche contrastanti con il permesso rilasciato, purché i lavori non siano iniziati; ne deriva che non è consentito all’amministrazione comunale determinare autonomamente ulteriori cause di decadenza automatica del permesso di costruire, come quelle nella specie individuate, collegate alla mancata comunicazione del nominativo del direttore dei lavori e all’omessa trasmissione degli atti inerenti al rispetto della normativa antisismica.

Tale interpretazione del dato normativo è da ritenersi preferibile, nonostante qualche isolato orientamento contrario (pure citato dalla difesa comunale), non solo perché appare in linea con il principio di tipicità delle sanzioni amministrative (direttamente discendente dall’art. 97 Cost.), che impone ad ogni misura sanzionatoria il corrispondente fondamento nella legge, ma anche perché si profila più adeguata dal punto di vista logico-sistematico, atteso che per le omissioni contestate alla ricorrente circa la direzione dei lavori ed in ordine agli oneri di documentazione ai fini della normativa antisismica sono appositamente predisposti i sistemi sanzionatori (anche penali) rispettivamente contemplati dagli artt. 68 e ss. e dagli artt. 95 e ss. del d.P.R. n. 380/2001.

2.1 Nella spiegata ottica, ossia nella necessità che sia comunicato (come avvenuto nella fattispecie) solo l’inizio dei lavori per evitare la sanzione decadenziale di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, deve essere letta anche la prescrizione contenuta al capo 13) del permesso di costruire, posto che, in virtù del succitato principio di tipicità, ai provvedimenti amministrativi non è dato individuare autonome fattispecie sanzionatorie, e quelle individuate non possono che essere considerate come giuridicamente irrilevanti e prive di ogni concreto effetto applicativo.

2.2 In sintesi, il gravato provvedimento decadenziale è stato emesso per ipotesi sanzionatorie non contemplate dalla legge.

Né convincono le obiezioni formulate al riguardo dalla difesa comunale, così riassumibili: a) la decadenza è sufficientemente motivata con riferimento alle riscontrate difformità dal permesso di costruire; b) la stessa trova adeguato supporto normativo nell’art. 14 del regolamento edilizio comunale, che commina tale sanzione per il caso di mancata comunicazione del direttore dei lavori.

Invero, è sufficiente replicare quanto segue con riferimento ad entrambi gli evidenziati profili: i) già si è chiarito che il provvedimento impugnato, pur richiamando alcune riscontrate difformità dal permesso di costruire, individua il proprio fondamento giustificativo esclusivamente negli omessi adempimenti partecipativi in merito al nominativo del direttore dei lavori ed alla documentazione ai fini antisismici: infatti, le ipotesi di difformità dal titolo edilizio trovano il proprio trattamento sanzionatorio negli artt. 31-34 e non nell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001; ii) l’art. 14 del regolamento edilizio comunale, recante alcune fattispecie speciali di decadenza della licenza/permesso di costruire (tra cui quella collegata alla mancata comunicazione del direttore dei lavori), essendo entrato in vigore nel lontano giugno 1973, in una cornice legislativa ben diversa da quella attuale, deve intendersi implicitamente abrogato dall’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, che ha regolato l’intera materia della decadenza del permesso di costruire attraverso la rimodulazione delle singole ipotesi sanzionatorie.

3. Alla luce di quanto esposto, appare conclamata l’illegittimità del gravato provvedimento di decadenza per violazione del principio di tipicità delle sanzioni amministrative e dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto con l’annullamento di tale atto, assorbite in ogni caso le rimanenti censure meno invasive quivi non esaminate.

3.1 Le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente amministrazione comunale nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota dirigenziale del Comune di Grumo Nevano prot. n. 2007-16079 del 13 novembre 2007.

Condanna il Comune di Grumo Nevano a rifondere in favore della ricorrente le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed importo del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Carlo Dell'Olio        Claudio Rovis