TAR Marche Sez. I n. 608 del 2 novembre 2016
Urbanistica.Opere precarie e temporanee

Non è rilevante la modalità con la quale un manufatto è infisso al suolo al fine di stabilire se si è in presenza di opere precarie e temporanee (le quali non abbisognano quindi del titolo edilizio) o, al contrario, di stabili trasformazioni del territorio. Ciò che rileva è l’uso oggettivo del manufatto che il proprietario o l’autore dell’intervento abbiamo posto in essere dopo la sua realizzazione. A voler diversamente opinare si darebbe la possibilità indiscriminata di eludere gli indici edificatori previsti dal PRG, e ciò mediante la posa in opera di casette prefabbricate, container, roulottes, camper, etc., ossia di opere che non sono ancorate al suolo nello stesso modo degli edifici tradizionali ma che, opportunamente collocate ed eventualmente nel tempo “rinforzate”, finiscono per assolvere alle medesime finalità (se non residenziali, certamente accessorie alla residenza – magazzini, garages, legnaie, etc.).




Pubblicato il 02/11/2016

N. 00608/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00376/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2015, proposto da:
Danilo Mancini, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Galanti C.F. GLNFNC78S11D488U, Gianluca Sposito C.F. SPSGLC73C12F839A, con domicilio eletto presso avv. Maurizio Miranda, in Ancona, viale della Vittoria 7;

contro

Comune di Gradara, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

- dell'ordinanza di demolizione n. 3 del 17/3/2015 del Comune di Gradara Reg. Gen. 9 Ufficio Tecnico, comunicata il 18/3/2015, con la quale si ingiunge la demolizione delle opere ritenute abusive descritte nello stesso provvedimento ed il ripristino dello stato dei luoghi sul terreno distinto in catasto al foglio n.8 mapp. 152 e 141 il tutto entro 90 gg dal ricevimento del provvedimento;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2016 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Mancini - coltivatore diretto e imprenditore agricolo a titolo principale - impugna il provvedimento con il quale il Comune di Gradara gli ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere realizzate in assenza dei necessari titoli autorizzativi sul terreno agricolo di sua proprietà ricadente in Via Ghetto, angolo Strada vicinale Treponti:

- capanno in legno appoggiato su platea in cemento, avente dimensioni di m 4,10 x 6,00 x 2,75-2,35h;

- container avente dimensioni di m 6,85 x 2,45 x 2,40h;

- tettoia di collegamento fra i due suddetti manufatti, avente dimensioni di m 3,10 x 5,00 x 2,10h;

- recinzione costituita da paletti in cemento e rete metallica plastificata, sul cui lato interno è stata piantumata una siepe di cipressi;

- riporto di terreno finalizzato alla realizzazione di un piazzale pianeggiante utilizzato come parcheggio di mezzi agricoli (vedasi anche la documentazione fotografica allegata alla relazione istruttoria depositata in giudizio dal Comune in data 12/1/2016).

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- violazione degli artt. 3 e 31 T.U. n. 380/2001, degli artt. 146, 147 e 149 D.Lgs. n. 42/2004, degli artt. 3 e 8 L.R. Marche n. 13/1990, dell’art. 41-septies L. n. 1150/1942. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà e illogicità (il ricorrente, in sintesi, evidenzia che: le prime tre opere di cui è stata ingiunta la demolizione non sono stabilmente infisse al suolo e soddisfano esigenze temporanee dell’azienda agricola; quanto alla recinzione, l’intervento è consistito per la gran parte nella sostituzione di una recinzione preesistente e nell’infittimento della siepe anch’essa preesistente; il livellamento del piazzale non ha implicato alcuna sostanziale modifica dell’assetto territoriale e, comunque, si tratta di intervento a suo tempo assentito dal Comune; tutti gli interventi sono conformi al PRG e alla L.R. n. 13/1990 e sono assentibili anche ex post dal punto di vista paesaggistico).

3. Con ordinanza n. 218/2015 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, fissando per la trattazione del merito l’udienza del 15 aprile 2016 e disponendo istruttoria a carico del Comune.

La trattazione della causa è stata poi differita al 21 ottobre 2016, stante la pendenza del procedimento di autorizzazione all’esecuzione di lavori di costruzione di un manufatto accessorio e di miglioramento ambientale complessivo dell’area, avviato dal ricorrente con istanza presentata in data 14/3/2016.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre la causa è passata in decisione.

4. Il ricorso merita accoglimento solo in parte, come si dirà infra.

Va in premessa evidenziato che, non avendo parte ricorrente comunicato al Tribunale lo stato attuale e/o (se già intervenuto) l’esito del procedimento di autorizzazione all’esecuzione degli interventi di sistemazione complessiva dell’area, il ricorso va esaminato nel merito. Questa puntualizzazione si rende necessaria anche alla luce di quanto evidenziato a pagina 3 della memoria difensiva depositata dal sig. Mancini in data 15 marzo 2016: in effetti, anche a voler ammettere che il lotto non abbia esaurito la volumetria ammessa dal PRG e dalla L.R. n. 13/1990, ciò non rende di per sé legittime le opere realizzate sine titulo, ma consente per l’appunto di conseguire la sanatoria (laddove, naturalmente, ne sussistano i presupposti) oppure il rilascio di un atto che autorizzi ex novo la costruzione dei manufatti accessori ritenuti indispensabili per la conduzione del fondo.

Sempre in premessa va osservato che, con riguardo ai profili paesaggistici, il ricorrente sostiene in maniera apodittica e unilaterale la conformità delle opere de quibus con il vincolo paesaggistico ex D.M. 31/7/1985 insistente sull’area. Tale conformità, laddove esistente, non può ovviamente che essere affermata dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio delle Marche e non certo dall’autore dell’abuso edilizio.

5. Ciò detto, il ricorso va respinto con riguardo alle seguenti opere:

- capanno, container e tettoia di collegamento fra i predetti manufatti;

- livellamento del piazzale,

mentre va accolto con riguardo alla siepe e, parzialmente, per quanto concerne la recinzione.

6. Partendo proprio dalla siepe, l’accoglimento del ricorso discende dalla duplice considerazione che:

- nel provvedimento impugnato il Comune ha considerato solo i profili urbanistico-edilizi degli abusi in parola;

- la piantumazione ex novo o il rinfoltimento di una siepe in zona agricola non danno certo luogo ad un intervento di rilievo edilizio (e men che mai a problematiche connesse alla tipologia dei materiali usati), ma pongono eventualmente questioni connesse alla necessità di garantire fasce di rispetto della sede stradale. Ma poiché nel provvedimento non si fa menzione di tale profilo, in parte qua il ricorso va accolto.

Quanto alla recinzione, il ricorso va accolto limitatamente alla parte che è stata oggetto di semplice sostituzione della recinzione preesistente. Al riguardo va solo evidenziato che nel provvedimento il Comune non ha spiegato la ragione per la quale l’intervento si pone in contrasto con l’art. 82 delle NTA per ciò che concerne i materiali utilizzati e che in questa sede l’amministrazione non ha confutato l’affermazione del ricorrente circa la parziale preesistenza della recinzione.

Il tratto della recinzione realizzato ex novo richiedeva invece il previo titolo autorizzativo, il che è comprovato dagli stessi argomenti spesi a pagina 5, ultimo periodo, del ricorso (laddove il ricorrente si limita ad evidenziare che la recinzione insiste su un tratto di strada vicinale chiusa dopo 150 metri dall’incrocio e non trafficata e che la rete metallica e la siepe sono state collocate in perfetto allineamento con le piante già esistenti. Tali circostanze, però, non hanno alcuna rilevanza ai fini edilizi e paesaggistici).

7. Per il resto, invece, le doglianze formulate in ricorso non possono trovare condivisione.

7.1. La giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, n. 3321/2000 e VI, n. 2842/2014; Cass. pen., III, n. 36040/2012) ha ormai da tempo chiarito che non è rilevante la modalità con la quale un manufatto è infisso al suolo al fine di stabilire se si è in presenza di opere precarie e temporanee (le quali non abbisognano quindi del titolo edilizio) o, al contrario, di stabili trasformazioni del territorio. Ciò che rileva è l’uso oggettivo del manufatto che il proprietario o l’autore dell’intervento abbiamo posto in essere dopo la sua realizzazione.

A voler diversamente opinare si darebbe la possibilità indiscriminata di eludere gli indici edificatori previsti dal PRG, e ciò mediante la posa in opera di casette prefabbricate, container, roulottes, camper, etc., ossia di opere che non sono ancorate al suolo nello stesso modo degli edifici tradizionali ma che, opportunamente collocate ed eventualmente nel tempo “rinforzate”, finiscono per assolvere alle medesime finalità (se non residenziali, certamente accessorie alla residenza – magazzini, garages, legnaie, etc.).

Nella specie, come del resto ammesso in ricorso e confermato anche nella citata memoria difensiva del 15 marzo 2016, le opere in argomento esistono da alcuni anni e sono utilizzate dal sig. Mancini per la ordinaria conduzione del fondo, ergo le stesse non possono essere qualificare come opere precarie e temporanee, essendo destinate a dare un’utilità prolungata nel tempo. E, del resto, il fatto stesso che sia stata richiamata la possibilità della sanatoria postuma dimostra che il ricorrente ha interesse a conservarne l’uso anche in futuro.

Le opere in questione, poi, sviluppano anche volumetria, il che rileva ai sensi dell’art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004.

7.2. Discorso analogo va fatto, in generale, per l’intervento di livellamento del piazzale, dovendosi ulteriormente precisare che lo stesso:

- dà luogo a trasformazione permanente del suolo (e dunque necessitava di titolo abilitativo);

- non può dirsi autorizzato permanentemente con la presa d’atto del Comune di cui alla nota prot. n. 1685 del 26/2/2011, la quale aveva efficacia autorizzativa di due anni, come è giusto che sia per opere dichiaratamente temporanee (si veda l’istanza presentata a suo tempo dal ricorrente documento - allegato n. 3 al ricorso);

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004, non ha sviluppato alcuna volumetria.

8. In conclusione, il ricorso va accolto solo in parte.

La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Francesca Aprile, Primo Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Tommaso Capitanio        Maddalena Filippi
         
         
         
         
         

IL SEGRETARIO