Cass. Sez. III n. 1895 del 19 gennaio 2026 (CC 13 nov 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Biondo
Urbanistica.Sospensione dell'ordine di demolizione e istanza di condono
L'ordine di demolizione delle opere abusive, impartito con sentenza irrevocabile, può essere sospeso dal giudice dell'esecuzione soltanto qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti e in un breve lasso di tempo, l'adozione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale in contrasto con l'ordine stesso. Il pagamento dell'oblazione per il condono edilizio effettuato dopo il passaggio in giudicato della sentenza non determina l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione, il quale può essere revocato solo all'effettivo rilascio del permesso in sanatoria. Grava sull'istante un onere di allegazione in merito ai fatti che giustificherebbero la sospensione; è pertanto legittimo il giudizio prognostico negativo del giudice laddove, nonostante la prospettata sanabilità, l'inerzia amministrativa si sia protratta per oltre vent'anni dalla presentazione dell'istanza senza il rilascio del titolo
RITENUTO IN FATTO
1. Cristina Marie Biondo ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 23 maggio 2025 del Tribunale di Palermo che, pronunciando in sede esecutiva, ha rigettato la domanda di annullamento o non esecutività dell’ingiunzione a demolire emessa dal Pubblico ministero il 17 gennaio 2025 in esecuzione della sentenza del 17 dicembre 1993 del Pretore di Palermo che aveva condannato Vito Biondo (deceduto il 28 marzo 2023) alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 20 lett. c), legge n. 47 del 1985 (oggi art. 44, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 380 del 2001) e aveva ordinato la demolizione dei manufatti abusivamente costruiti (tre costruzioni di centotrenta metri quadrati ciascuna, di cui venti metri quadrati adibiti a veranda).
1.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 655, 665 e 666 cod. proc. pen., il travisamento dei fatti e della causa tipica, il difetto e/o la illogicità della motivazione. Premette, in fatto, che il 9 dicembre 2004, insieme con Vito Biondo e Beaver Cheryl Elizabeth, avevano presentato tre distinte domande di condono ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, con relativo versamento dell’oblazione autoliquidata e degli oneri concessori. La documentazione era stata nuovamente trasmessa il 15 luglio 2011 al Comune di Terrasini per completare la pratica e ottenere lo svincolo del terreno che, nelle more, l’Ente si era intestato, e ciò al fine di procedere all’accatastamento degli immobili. Con determina n. 22 del 14 giugno 2012 il Comune aveva preso atto dell’istanza in sanatoria (e relativi versamenti) e aveva annullato l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dei tre immobili disponendone la restituzione in favore degli aventi diritto. L’ordinanza impugnata, nella parte in cui afferma che non risultano sussistenti gli elementi di fatto che consentono di accogliere la richiesta di annullamento o revoca dell’ingiunzione di demolizione, è completamente disancorata dagli atti del procedimento ed in contrasto con la dichiarata sanabilità delle opere. Con nota del 24 gennaio 2025 il Comune di Terracini aveva infatti rappresentato al Pubblico ministero procedente l’insussistenza di ragioni ostative al rilascio dei permessi in sanatoria e, su istanza della ricorrente (e di Vito Biondo e Beaver Cheryl Elizabeth), aveva altresì certificato la congruità delle somme versate a titolo di oblazione ed oneri.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 655, 665 e 666, comma 5, cod. proc. pen., il difetto di istruttoria e la mancata sospensione dell’ordine di ingiunzione. Lamenta che la negativa prognosi del Tribunale di un imminente rilascio del titolo in sanatoria contrasta con la documentazione prodotta. Sarebbe stato sufficiente chiedere informazioni al Comune di Terrasini, magari anche mediante l’audizione del Responsabile dell’Area 5, per sciogliere ogni dubbio al riguardo avuto riguardo alla documentazione prodotta attestante la sanabilità delle opere. Aggiunge che il vincolo ferroviario attestato dal Comune di Terrasini non ricade sull’immobile dalla ricorrente ma soltanto su quello di D’Anna Carolina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Osserva il Collegio:
3.1. il Tribunale ha rigettato l’istanza della ricorrente di annullamento o sospensione dell’ingiunzione di demolizione sul rilievo che nel caso in esame non sussistono elementi che lascino ragionevolmente prevedere l’imminente rilascio della concessione in sanatoria;
3.2. la ricorrente se ne duole, ma infondatamente;
3.3. secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145 - 01; Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007, Rv. 237062 - 01; Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004, Rv. 230308 - 01; Sez. 7, n. 40175 del 17/09/2021, n.m.; Sez. 3, n. 33817 del 03/06/2021, n.m);
3.4. si è così precisato che il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763 - 01);
3.5. si deve altresì escludere che il legislatore abbia inteso comprendere l'estinzione della pena e la cessazione della sua esecuzione fra le conseguenze derivanti dall'oblazione interamente corrisposta dopo il giudicato di condanna, in quanto preciso intendimento legislativo è stato quello di limitare l'efficacia estintiva del condono edilizio fino alla sentenza definitiva (art. 38, terzo comma, legge n. 47 del 1985, richiamato dall’art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003). Su tali basi deve pervenirsi alla conclusione di negare che l'oblazione in questione da causa speciale di estinzione del reato possa degradare a causa estintiva della pena o della sua esecuzione, se corrisposta dopo intervenuto il giudicato irrevocabile, atteso che in tale ipotesi l'avvenuta sanatoria comporta la cessazione di alcuni soltanto degli effetti penali della condanna, essendosi esclusa la sua computabilità ai fini della recidiva e la valutabilità della stessa come precedente ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998, dep. 1999, Sacchetti, Rv. 213009 - 01; Sez. 1, n. 3757 del 21/06/1995, Arcamone, Rv. 202605 - 01);
3.6. ne consegue che il pagamento completo e nei termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, né l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione che può essere revocato soltanto a seguito del rilascio del permesso in sanatoria (Sez. 3, n. 47128 del 19/04/2018, Di Spigna, Rv. 274322 - 01; Sez. 3, n. 24665 del 15/04/2009, Murgia, Rv. 244076 - 01);
3.7. nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto la pendenza di istanze di condono risalenti all’anno 2004, ad oltre cioè più di venti anni da oggi;
3.8. se è vero che, come sostiene la ricorrente, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Rv. 267413 - 01; Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Rv. 248276 - 01; Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Rv. 219253 - 01), è altrettanto vero che, nel caso di specie, la ricorrente non si è fatto carico di allegare alcun concreto elemento dal quale il Giudice dell'esecuzione avrebbe potuto desumere che la domanda di condono sarebbe stata definita in tempi brevi posto che, come detto, sono trascorsi più di trenta anni tra la data di irrevocabilità della sentenza contenente l'ordine di demolizione e quella in cui il pubblico ministero le ha notificato l'ingiunzione a demolire e poco meno di ventuno anni dalla data in cui erano state presentate le istanze di condono;
3.9. non è dunque frutto del malgoverno delle normasostanziali e processuali indicate dalla ricorrente né manifestamente illogico il giudizio prognostico negativo formulato dal Giudice dell’esecuzione sulla ragionevole e concretamente prevedibile emanazione, in tempi brevi, di un provvedimento amministrativo incompatibile con l’ordine di demolizione;
3.10. costituisce un dato di fatto che la affermata sanabilità delle opere e l’assenza di motivi ostativi al rilascio dei titoli in sanatoria non si è tradotta nell’effettivo rilascio dei titoli stessi, essendo semmai illogica più l’inerzia del Comune che la decisione del Giudice che ne ha preso atto.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13/11/2025




