Cass. Sez. III n. 43504 del 9 novembre 2012 (CC 12 lug 2012)
Pres.Squassoni Est. Andronio Ric. Calvaruso
Caccia e animali. Ricorso per cassazione e soggetti legittimati

I soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze rese dal tribunale in sede di riesame delle misure cautelari reali sono solo coloro che hanno partecipato al procedimento incidentale. (In applicazione di tale principio, la S.C. in ipotesi di maltrattamento di animali ha dichiarato l'estromissione dal giudizio di legittimità della Lega Antivivisezione Onlus, affermando che essa, pur essendo persona offesa, non fosse abilitata a presentare memorie).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 12/07/2012
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1614
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 7871/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CALVARUSO VITTORIO N. IL 23/06/1945;
avverso l'ordinanza n. 1/2012 TRIB. LIBERTÀ di RIETI, del 31/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 31 gennaio 2012, il Tribunale di Rieti ha rigettato la richiesta di riesame nei confronti del provvedimento di sequestro probatorio e preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale, in relazione al reato di cui all'art. 727 c.p., comma 2, avente ad oggetto gli animali e gli automezzi adibiti a strutture di detenzione descritti nel verbale d'ispezione e sequestro redatto dal Corpo forestale dello Stato, ad eccezione delle anaconde e dello squalo nutrice. Gli animali e i mezzi oggetto di sequestro erano utilizzati dall'indagato per l'esercizio della sua attività di mostra faunistica itinerante.
2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di censura, si denunciano l'erronea applicazione della norma incriminatrice e la violazione di legge che conseguirebbe alla carenza e manifesta illogicità della motivazione. Premette la difesa che il Tribunale ha ritenuto che gli animali oggetto di sequestro presentassero sintomi di tipo comportamentale di vario genere e gravità, come movimenti stereotipati e atteggiamenti ansiosi che, secondo la valutazione dello stesso Tribunale, integrano le gravi sofferenze di cui alla norma incriminatrice, come conseguenza della detenzione degli animali stessi in condizioni inadeguate rispetto alle loro caratteristiche ecologiche ed etologiche. Sostiene la stessa difesa che le ragioni poste a sostegno dell'ordinanza non troverebbero riscontro nella relazione degli ausiliari di polizia giudiziaria, dalla quale risulterebbe, invece, che solo alcuni degli esemplari oggetto di ispezione presentavano comportamenti stereotipati e stressati, mentre la maggior parte degli animali risultava in buono stato di salute, ben nutrita, adeguatamente mantenuta: in particolare, con particolare riferimento alle 27 specie di volatili presenti, solo 4 specie presentavano sintomi di uno stato di stress. Considerazioni analoghe varrebbero - prosegue la difesa - anche per i mammiferi, con l'unica eccezione del leone marino, rispetto al quale gli ausiliari di polizia giudiziaria avrebbero comunque omesso di considerare che si tratta di un esemplare di età molto avanzata; quanto, poi, ai rettili e i pesci, questi sarebbero stati trovati in buone condizioni psicofisiche. La mancanza di cibo e acqua riscontrata dalla polizia giudiziaria rappresenterebbe - per la difesa - una circostanza del tutto contingente ed esclusivamente dovuta al fatto che, nel momento in cui era eseguita l'ispezione, gli addetti alla cura degli animali stavano provvedendo alla pulizia quotidiana dei contenitori del cibo e dell'acqua; quanto, poi, alla presunta mancanza di spazi sufficientemente adeguati alle esigenze delle varie specie, il ricorrente osserva che non sarebbe stata riscontrata sugli animali alcuna patologia o deficit motorio, in mancanza di una normativa specifica concernente le dimensioni delle strutture di detenzione. La difesa svolge, poi, considerazioni analitiche dirette a confutare la motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alle condizioni di singoli animali o gruppi di animali.
2.2. - Si rileva, in secondo luogo, la violazione dell'art. 121 c.p.p., perché il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto della memoria depositata dalla difesa in udienza.
3. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza di fronte a questa Corte la LAV (Lega Antivivisezione) Onlus, affermando di essere persona offesa nel giudizio cautelare reale, ha chiesto il rigetto del ricorso dell'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Deve preliminarmente dichiararsi l'estromissione della LAV (Lega Antivivisezione) Onlus dal presente giudizio, trattandosi di un soggetto che, pur qualificandosi come persona offesa dal reato, non era stato parte del giudizio di riesame.
Trova infatti applicazione il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, dal combinato disposto dell'art. 322 c.p.p. e art. 325 c.p.p., comma 1, si desume che sono legittimati a proporre ricorso per Cassazione avverso le ordinanze rese, a norma dell'art. 324 c.p.p., in sede di riesame in tema di sequestro, solo i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento di riesame. Costoro non sono neanche legittimati a prendere parte al giudizio di legittimità, ne' a presentare memorie, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro (ex multis, sez. 3, 8 giugno 2006, n. 31385). All'estromissione dell'intervenuta consegue che non possono essere presi in considerazione, ai fini della presente decisione, i rilievi svolti dal suo difensore.
5. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5.1. - Il primo, articolato, motivo di ricorso è inammissibile, perché, pur essendo formalmente riferito a pretese violazioni di legge, è in realtà diretto a prospettare vizi della motivazione, come tali non riconducibili alla categoria della "violazione di legge" ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1.
Oggetto della doglianza del ricorrente è, infatti, la motivazione dell'ordinanza del Tribunale relativamente alla sussistenza, accertata allo stato degli atti, di stati patologici degli animali detenuti dall'indagato che siano stati produttivi di gravi sofferenze e siano stati determinati dalle cattive condizioni di detenzione e mantenimento.
Deve, peraltro, osservarsi che la motivazione in questione risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente quanto alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, perché prende le mosse da una serie di dati istruttori correttamente ritenuti univoci, rilevandosi, in particolare, che: a) all'esito dell'ispezione eseguita da agenti del Corpo forestale dello Stato era emerso che le condizioni generali di detenzione di tutti gli animali ospitati presso la struttura circense dell'indagato fossero inadeguate e non rispettose delle caratteristiche delle varie specie; b) tali conclusioni avevano trovato conferma nella relazione redatta, all'esito di ispezione veterinaria, da tre esperti del settore, ausiliari di polizia giudiziaria; c) questi ultimi avevano riscontrato che lo spazio di affaccio delle gabbie si presentava totalmente chiuso, con la conseguenza che gli animali si trovavano al buio; d) avevano altresì rilevato che le luci al neon illuminavano in modo inidoneo la struttura e che la temperatura interna era estremamente bassa, nonostante la presenza di specie tropicali che avrebbero richiesto temperature significativamente più alte; e) le condizioni igieniche di molte delle gabbie erano inaccettabili, per la presenza di deiezioni o residui alimentari, i ricoveri erano privi di arricchimenti ambientali, erano ristretti e insufficienti per esercitare i più semplici movimenti (ad esempio gli uccelli non avevano spazio per aprire ed estendere le ali); f) tutti gli animali presentavano sintomi di tipo comportamentale quali movimenti stereotipati e atteggiamenti ansiosi; g) gli ausiliari di polizia giudiziaria avevano effettuato rilievi analitici specie per specie, evidenziando le condizioni di malessere degli animali detenuti e le cause dalle quali, caso per caso, esse dipendevano.
5.2. - Il secondo motivo di doglianza - con cui si lamenta che il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto della memoria depositata dalla difesa in udienza - è infondato.
Non vi è dubbio che, secondo quanto precisato da questa Corte, si debba, in sede di riesame, tenere conto dei rilievi della difesa, ivi compresi quelli svolti nelle memorie depositate in udienza. Infatti, il Tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia dei diritti costituzionali che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (ex plurimis, sez. 3, 12 gennaio 2010, n. 6656; sez. 3, 26 gennaio 2011, n. 19594). Non è, però, necessario che il Tribunale proceda ad una analitica disamina di ciascun elemento di fatto e ad una puntuale confutazione dei singoli rilievi critici mossi dalla difesa, essendo sufficiente che la motivazione adottata sia logicamente coerente e circostanziata in relazione al complesso delle argomentazioni difensive, in modo da escluderne in radice la fondatezza (ex plurimis, sez. 1, 10 luglio 2007, n. 34974; sez. 1, 19 ottobre 2011, n. 41738).
Tali principi trovano piena applicazione nel caso di specie, perché - come visto - il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha evidenziato il complesso degli elementi probatori posti a fondamento della sussistenza del fumus commissi delicti, per di più esaminando le peculiarità delle situazioni delle diverse specie di animali. 4. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2012