Cass. Sez. III n. 11875 del 26 marzo 2010 CC 17 feb. 2010) 
Pres. Grassi Est. Petti Ric. Barletta
Urbanistica. Ordine di demolizione e patteggiamento 
Il giudice, nel pronunciare sentenza di applicazione della pena per un reato edilizio, non deve ordinare la demolizione del manufatto abusivamente realizzato, del quale abbia accertato l'avvenuta demolizione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'ordine deve essere disposto se l'opera non sia stata altrimenti rimossa o già acquisita al patrimonio comunale).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. GRASSI    Aldo             - Presidente  - del 17/02/2010
 Dott. PETTI     Ciro             - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FIALE     Aldo             - Consigliere - N. 276
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. SARNO     Giulio           - Consigliere - N. 14694/2009
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Barletta Cosimo, nato a Ceglie Messapica il 16 aprile del 1949  			avverso la sentenza del tribunale di Brindisi sezione distaccata di  			Francavilla Fontana del 19 febbraio del 2009;
 udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
 Letta la requisitoria del Procuratore generale dott. Enrico Delehaye  			che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
 letti il ricorso e la sentenza denunciata.
 osserva quanto segue:
 IN FATTO E DIRITTO
 Il tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana,  			con sentenza del 19 febbraio del 2009, ha applicato ex art 444 c.p.p.   			nei confronti di Barletta Cosimo la pena nella misura concordata.  			Il predetto era imputato di reati edilizi ed ambientali.  			Con la sentenza il tribunale ha ordinato altresì la demolizione  			delle opere abusive.
 Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
 l'illegittimità dell'ordine di demolizione in quanto il manufatto  			era stato già eliminato come emergeva dalla nota della Polizia  			Municipale di Ceglie Messapica presente nel fascicolo depositato  			dal pubblico ministero nonché omessa motivazione sul punto.  			Il ricorso va accolto.
 Secondo l'orientamento di questa Corte l'ordine di demolizione va  			disposto se l'opera non sia stata altrimenti rimossa o già acquisita  			al patrimonio comunale. Nella fattispecie la circostanza  			dell'avvenuta demolizione del manufatto abusivo risulta  			inequivocabilmente dall'accertamento compiuto dalla Polizia  			Municipale di Ceglie Messapica, il cui esito è stato comunicato al  			P.M. con la nota n. 944 del 2007.
 Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va  			annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di demolizione che va   			eliminato.
 P.Q.M.
 LA CORTE
 Letto l'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata  			sul punto del disposto ordine di demolizione, che elimina.  			Così deciso in Roma, il 17 febbraio del 2010.
 Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010
                    



