 Cons. Stato Sez. VI sent. 3037 del 17 maggio 2010
Cons. Stato Sez. VI sent. 3037 del 17 maggio 2010
Beni Culturali. Notifica del vincolo
La notifica del vincolo ha luogo per una sola volta al momento in cui esso viene imposto e non deve essere reiterata nei confronti di ogni successivo soggetto che subentri nella proprietà del bene. La trascrizione del vincolo nei registri immobiliari assolve, inoltre, funzione di pubblicità dichiarativa verso i terzi, e non costituisce elemento della fattispecie provvedimentale dichiarativa del vincolo, la cui validità non resta influenzata dagli adempimenti volti a garantire il regime di pubblicità.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 N. 03037/2010 REG.DEC.
 N. 11397/2004 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
 ha pronunciato la presente
 DECISIONE
 Sul ricorso numero di registro generale 11397 del 2004, proposto dalla  Societa'  Semplice Azienda Forestale Monte Rufeno, rappresentata e difesa  dall'avv. Luisa  Totino, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Giuseppe  Ferrari, n.  11;
 contro
 Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma,  via dei  Portoghesi, n. 12;
 
 per la riforma
 
 della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 02542/2004, resa  tra le  parti, concernente DINIEGO DIRITTO DI PRELAZIONE SU UN LOTTO DI TERRENO -   VINCOLO ARCHEOLOGICO.
 
 Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le  Attivita'  Culturali;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il consigliere  Bruno  Rosario Polito e uditi per le parti l’ avvocato Totino e l'avvocato  dello Stato  Fiengo;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 1). Con decreto del 26.10.1993 il Ministero per i Beni Culturali e  Ambientali,  in relazione ad atto di compravendita stipulato il 27.06.1991 relativo a  terreno  ubicato nel Comune di Canino in località “Ponte Rotto”, di dichiarato  interesse  archeologico per effetto di d.m. 26.07.1951, esercitava il diritto di  prelazione  previsto dall’ art. 31 della legge n. 1089/1939.
 
 Avverso detto provvedimento insorgeva a vanti al T.A.R. per il Lazio la  Società  semplice Azienda Forestale Monte Rufeno – acquirente del bene –  deducendo motivi  di violazione degli artt. 31 e 43 della legge n. 1089/1939; 9 della  legge n.  230/1950; 8 e 14 della legge n. n. 841/1950, nonché di eccesso di potere  in  diversi profili.
 
 Con il ricorso di prime cure la Società istante sosteneva, in  particolare, la  necessità della rinnovazione del provvedimento di vincolo, sul rilievo  che il  terreno da essa acquistato, dopo la dichiarazione di interesse  archeologico, era  stato espropriato dall’ E.R.S.A.L., con trasferimento sull’ indennità di   esproprio di ogni diritto di terzo ed eventuale vincolo. Il decreto  impugnato  non sarebbe, inoltre, assistito da congrua e adeguata motivazione,  tenuto anche  conto della possibilità di far ricorso, in luogo della misura ablatoria  prevista  dall’ art. 31 della legge n. 1089/1939, ad altre concorrenti misure di  tutela  del bene archeologico.
 
 Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito  respingeva il  ricorso.
 
 Avverso detta sentenza la Soc. Azienda Forestale Monte Rufeno ha  proposto  appello e ha confutato le conclusioni del T.A.R., insistendo in  particolare,  anche in sede di note conclusive, sul vizio dell’ originaria  trascrizione del  provvedimento di vincolo, perché effettuata alla data del 12.10.1951 nei   confronti del Principe Torlonia, non più proprietario del bene, e non  dell’ Ente  che aveva proceduto al suo esproprio.
 
 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si è costituito in  resistenza
 
 2). Con il primo motivo la società appellante svolge considerazioni che  possono  così riassumersi:
 
 a). una volta avvenuto l’ esproprio da parte dell’ E.R.S.A.L. dei  terreni già  appartenenti al principe Torlonia doveva procedersi ad una nuova  notifica del  provvedimento di vincolo nei confronti dell’ ente succeduto nella  proprietà del  bene;
 
 b). la trascrizione del vincolo è avvenuta in data 12.10.1951 nei  confronti del  principe Torlonia, ormai non più proprietario, essendosi a quella data  già  perfezionato il procedimento di espropriazione in favore dell’  E.R.S.A.L.
 
 Con riguardo al profilo di doglianza “sub” a) il dal T.A.R. ha  correttamente  disatteso l’ ordine argomentativo del ricorrente ribadendo la “natura  meramente  dichiarativa dell’ atto impositivo del vincolo, correlata a  caratteristiche e  peculiarità intrinseche che il bene possedeva <ab origine> e che  permangono  indipendentemente da ogni suo successivo trasferimento di proprietà,  anche a  titolo espropriativo”.
 
 La notifica del vincolo ha luogo per una sola volta al momento in cui  esso viene  imposto e non deve essere reiterata nei confronti di ogni successivo  soggetto  che subentri nella proprietà del bene. La trascrizione del vincolo nei  registri  Immobiliari assolve, inoltre, funzione di pubblicità dichiarativa verso i  terzi,  e non costituisce elemento della fattispecie provvedimentale  dichiarativa del  vincolo, la cui validità non resta influenzata dagli adempimenti volti a   garantire il regime di pubblicità.
 
 La circostanza che, sul piano temporale, la trascrizione sia avvenuta  quando il  soggetto notificato aveva perduto la proprietà del bene, non inficia  detto  adempimento, che ha il suo presupposto nell’ atto di notifica nei  confronti di  chi (principe Torlonia) al momento del riconoscimento del valore  particolarmente  importante del bene, ai sensi della legge n. 1089/1939, era titolare del  diritto  dominicale.
 
 La trascrizione del vincolo ha, in ogni caso, avuto luogo in data  anteriore all’  acquisto della proprietà del terreno da parte dell’ odierno appellante.  Al  regime di tutela gravante sul bene è fatto puntuale richiamo nello  strumento  negoziale del 27.06.1991, nelle cui premesse si dà atto che il terreno  oggetto  di vendita è inserito “in zona soggetta a vincolo archeologico rispetto  assoluto”.
 
 2.1). Con il secondo mezzo la società istante lamenta il difetto di  motivazione  del provvedimento con il quale è stato esercitato, ai sensi dell’ art.  31 della  legge n. 1089/1939, il diritto di prelazione nell’ acquisto del terreno  con  destinazione agricola.
 
 Il motivo non condiviso.
 
 Il decreto impugnato soddisfa le condizioni minimali stabilite dall’  art. 3  della legge n. 241/1990 ai fini dell’ esternazione delle ragioni del  provvedere.
 
 Nelle premesse dell’ atto sono richiamate le disposizioni cui viene data   applicazione e alle quali si collega il potere esercitato. E’ indicato  l’  oggetto nei cui confronti il provvedimento si dirige, costituito da un  comprensorio interessato dalla presenza di plurimi reperti archeologici  di cui è  individuata la tipologia e consistenza. L’ atto indica, quindi, le  condizioni in  presenza della quali, ove intervenga un negozio di alienazione del bene  oggetto  di vincolo ai sensi della legge n. 1089/1939, può essere esercitato il  diritto  di prelazione riconosciuto in capo all’ autorità preposta alla tutela.  Si versa  a fronte di una valutazione di opportunità non sindacabile nel merito,  che si  collega alla posizione si supremazia che la norma riconosce all’  Amministrazione  quanto all’ acquisizione del bene, in presenza di un trasferimento della   titolarità del diritto dominicale.
 
 La scelta acquisitiva del bene in mano pubblica non resta condizionata  dalla  possibilità di porre in essere, avvalendosi degli artt. 14 e 15 della  legge n.  1089/1939, interventi strettamente conservativi e di salvaguardia del  bene di  interesse culturale, trattandosi di misure di minore entità che  diventano  recessive ove si determinino le condizioni per una più intensa e  completa tutela  avvalendosi dell’ art. 31 della legge n. 1089/1939.
 
 L’ appello va, quindi, respinto.
 
 Stante la costituzione solo formale dell’ Amministrazione spese e  onorari del  giudizio possono essere compensati fra le parti.
 P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato, Sezione VI in sede giurisdizionale, respinge l’  appello  in epigrafe.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010  con  l'intervento dei Signori:
 
 Giovanni Ruoppolo, Presidente
 Paolo Buonvino, Consigliere
 Rosanna De Nictolis, Consigliere
 Giancarlo Montedoro, Consigliere
 Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 Il Segretario
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 17/05/2010
 
                    




