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Procura della Repubblica di Napoli
decreto di restituzione cose sequestrate con prescrizioni
Acque. Impianti di depurazione

L'art.85 disp.att. consente la restituzione di opifici in sequestro previa esecuzione ad opera dell'interessato di specifiche prescrizioni tecniche e versamento di idonea cauzione anche senza una preliminare richiesta da parte dell'avente diritto

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n. 77540/00 r.g.NR

DECRETO DI RESTITUZIONE CON PRESCRIZIONI ED IMPOSIZIONE DI CAUZIONE

(art.259 comma 2,262 comma 1 e 321 comma 3 c.p.p.,85 disp.att. c.p.p.)

Il pubblico ministero dott. Francesco Chiaromonte dott.Giuseppe Noviello

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe;

letto il decreto di sequestro preventivo del Gip presso il Tribunale di Napoli avente ad oggetto l’impianto di depurazione di Cuma in ordine ai reati di cui agli artt. 59 comma 6 dlvo 152/99; art.51 dlvo 22/97; 335 c.p.;635 cpv n.1 c.p.;674 c.p.;

osservano

  • Dalle indagini espletate è risultato che una delle principali cause del cattivo funzionamento dell’impianto in questione sia da ascriversi alla cattiva gestione e/o manutenzione che dello stesso viene fatta da parte della ditta gestrice.
  • Risulta pertanto opportuno disporre in favore dell’Ente Regione Campania, affidatario dell’impianto e già custode giudiziario dello stesso, la restituzione del depuratore previa contestuale esecuzione delle specifiche prescrizioni sottoindicate, finalizzate alla eliminazione delle irregolarità di funzionamento dell’impianto.
  • Tale soluzione costituisce lo strumento piu’ opportuno oltre che indolore per operare un giusto bilanciamento di interessi tra l’esigenza cautelare di evitare la prosecuzione della gravissima attività criminosa in oggetto e la necessità, altrettanto pressante, di consentire un recupero della fisologica funzionalità dell’impianto, evitando il blocco simultaneo del depuratore a servizio di intere comunità cittadine, con prevedibili maggiori danni all’ambiente.
  • Il vigente codice di rito (art. 85 disp. att.) consente di procedere alla restituzione di beni in sequestro previa esecuzione di specifiche prescrizioni e con contestuale imposizione di idonea cauzione e cio’ a prescindere da qualsiasi istanza di parte; invero la norma in esame nulla dice circa i tempi in cui detta restituzione dovrà essere effettuata. Nulla è detto neanche sulla indispensabilità di una preventiva richiesta da parte dell’interessato (per converso le norme generali in tema di sequestri consentono se non impongono al giudice di restituire i beni su cui non sia necessario mantenere il vincolo reale, a prescindere da una istanza di parte). Deve al contrario ritenersi che il richiamo letterale al “consenso dell’interessato”, lungi dall’imporre una necessaria preventiva concertazione con costui, altro non sia che l’esplicazione del principio generale che inibisce all’A. G. di coartare l’esecuzione di un obbligo infungibile di facere. Ne discende che è senza dubbio legittima la decisione del giudice di restituire imponendo prescrizioni ed è altrettanto legittima la possibilità per l’interessato di non ottemperare a quanto impostogli, non fruendo in tal modo della restituzione e con conseguente ricostituzione della misura cautelare reale.

Deve però a questo punto farsi notare come la regola generale della rinunciabilità alla restituzione trovi nel caso in esame una eccezione fattuale; invero la disponibilità dell’ente pubblico ad ottemperare alle prescrizioni impartite deve ritenersi sempre oggettivamente sussistente. In primis non par dubbio infatti che il ripristino della funzionalità del depuratore rientri tra i doveri di buona amministrazione che detto Ente si prefigge istituzionalmente; secondariamente è altrettanto sicuro che sui singoli amministratori regionali gravi un dovere giuridico di attivazione che, ove disatteso, potrebbe assumere ulteriore rilievo penale ed essere sanzionato ai sensi dell’art. 328 c. p.

  • Detto potere/dovere di restituzione, stante l’inequivoco disposto dell’art. 321 comma 3 c.p.p., pertiene nel corso delle indagini preliminari in prima battuta al Pubblico ministero.

P.T.M.

Visti gli artt. 259 comma 2, 262 comma 1, 321 comma 3 c.p.p. e 85 disp. Att. c.p.p.;

DISPONE

La restituzione dell’impianto di depurazione di Cuma al Presidente delle Regione Campania;

IMPONE

Al Presidente della Regione le seguenti specifiche prescizioni:

1. Ripristino di funzionalità del sistema di sollevamento esterno dall’alveo Camaldoli (tre pompe funzionanti su sei esistenti)

2. Ripristino di funzionalità del sistema di sollevamento esterno della Stazione di Cuma (una pompa funzionante su sei esistenti)

3. Ripristino di funzionalità ed efficacia della fase di Grigliatura;

4. Ripristino di funzionalità del sistema di sollevamento interno primario (3 coclee funzionati e quattro fuori servizio)

5. Ripristino di funzionalità del sistema di sollevamento interno secondario (4 coclee funzionanti e quattro fuori servizio);

6. Ripristino di funzionalità ed efficacia delle fasi di Dissabbiaggio e Flottazione;

7. Ripristino di funzionalità della fase di Preareazione;

8. Ripristino di funzionalità della fase di Chiarificazione Primaria e Secondaria di cui risultano attualmente in servizio 5 vasche su sedici.

9. Ripristino di funzionalità della fase di Ossidazione di cui risultano attualmente in servizio 5 vasche su 14.

10. Ripristino di funzionalità della fase di stabilizzazione dei fanghi i cui silos di stoccaggio sono risultati fuori esercizio.

11. Ripristino di funzionalità dell’impianto di desolforazione del Biogas;

12. Miglioramento del sistema di dosaggio e diffusione dell’ipoclorito di sodio;

13. Realizzazione di un sistema preciso e puntuale di controllo del conferimento di liquame e percolato attraverso autoespurghi, finalizzato a verificare – anche mediante esecuzione di analisi preventive- quantità, qualità e provenienza di tali rifiuti liquidi, oltrechè il rispetto dei limiti e condizioni previsti dalla legge e dalle autorizzazioni Regionali e Provinciali.

Termine perentorio per l’esecuzione delle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 12, 180 giorni dalla notifica del presente decreto;

Termine perentorio per l’esecuzione delle prescrizioni di cui al punto 13, 30 giorni dalla notifica del presente decreto;

IMPONGONO

Altresì, a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito la cauzione di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni), da versare entro il termine perentorio di gg dieci alla Cassa delle Ammende –Ministero Giustizia- Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e Pena –Roma-, nelle forme previste dalla legge e con deposito presso la segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli della ricevuta attestante l’avvenuta prestazione della cauzione.

Manda alla Ufficiali di PG della Polizia Ecologica della Provincia per la esecuzione e per la notifica del presente decreto in una con il decreto di sequestro disposto dal Gip Tribunale di Napoli, al Presidente della Regione Campania, all’assessore competente della Regione, al dirigente dell’area generale coordinamento Ecologia Tutela Ambiente ciclo integrato acque, al dirigente del settore Ecologia e del settore ciclo integrato acque; al Direttore Regionale di gestione dell’impianto di Cuma; all’amministratore Unico della soc. PIANESE ed al direttore tecnico di gestione delle predetta società.

Si delega altresì la predetta PG al successivo controllo circa l’esatto adempimento delle prescrizioni imposte, notiziando tempestivamente questo Ufficio in merito.

Napoli

Il Pubblico Ministero

Dott.Francesco Chiaromonte

Dott.Giuseppe Noviello