SI APRE LA NUOVA STAGIONE BALNEARE ED ARRIVANO I NUOVI CRITERI PER DETERMINARE IL DIVIETO DI BALNEAZIONE
di Luigi FANIZZI

Dopo aver emanato il decreto di attuazione della direttiva sulla gestione della qualità delle acque di balneazione il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione.

In seguito al parere tecnico favorevole del coordinamento delle Regioni (sono state accolte nel testo tutte le proposte presentate dalle stesse) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di eri il decreto ministeriale (che entrerà in vigore oggi) relativo non solo alla determinazione del divieto di balneazione, ma anche alle modalità e alle specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

La disciplina europea stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio e classificazione, di gestione e di informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione. E' finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana. E si applica a qualsiasi parte di acque superficiali nella quale l'autorità competente prevede che un congruo numero di persone pratichi la balneazione e non ha imposto un divieto né emesso un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione.

Dunque il decreto ministeriale fissa i valori limite relativi a un singolo campione il quale superamento determina appunto, il divieto di balneabilità, individua le azioni di gestione in caso di superamento dei limiti e le modalità di informazione al pubblico.

Il primo monitoraggio - che dovrà essere effettuato dalle Regioni e dalle Provincie autonome secondo i parametri della qualità delle acque di balneazione (quelli contenuti nel decreto legislativo del 2008) - dei parametri indicati decreto legislativo 2008, dovrà essere attuato a decorrere dalla stagione balneare 2010. Non appena avviato cesserà la validità dei parametri indicati dalla precedente normativa (ossia quella del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 cesseranno).

Qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite dovranno essere attivate una serie di azioni di gestione. Per esempio l'adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione attraverso un'ordinanza sindacale e informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto.

Le Regioni e le Provincie autonome potranno anche revocare il provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione.

Ma qualora i risultati analitici di un singolo campione, pur conformi ai valori rilevino scostamenti anomali rispetto ai dati storici, le Regioni e le Province autonome potranno anche valutare se adottare adeguate misure di gestione: accertamenti ed ispezioni atte a verificare le cause del peggioramento qualitativo dell'acqua; eventuale attuazione di programmi di risanamento per il miglioramento qualitativo.

Il cittadino potrà trovare tutte le informazioni relative alle acque di balneazione e formulare nel contempo suggerimenti, osservazioni o reclami attraverso il sito www.portaleacque.it . Il sito, infatti fornisce in tempo reale informazioni aggiornate sulla qualità delle nostre acque, con tutti i dati provenienti dalle Arpa regionali sui parametri microbiologici, foto e mappe satellitari.