Urbanistica.Convenzione urbanistica e modifica della destinazione da scuola primaria a scuola secondaria
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n.320 del 8 aprile 2019
Urbanistica.Convenzione urbanistica e modifica della destinazione da scuola primaria a scuola secondaria
Il Comune, dopo aver sottoscritto una convenzione urbanistica, può modificare, nell’ambito delle sue prerogative istituzionali in materia di edilizia scolastica, la destinazione dell’edificio scolastico da scuola primaria a scuola secondaria, razionalizzando le funzioni di due poli scolastici presenti sul territorio comunale. La scelta della tipologia della scuola (primaria o secondaria) è di esclusiva pertinenza del Comune, trattandosi di valutazioni discrezionali sull’interesse pubblico. L’esercizio del potere di variare la qualificazione della scuola non può quindi essere considerato una forma di inadempimento del Comune rispetto agli obblighi assunti con la convenzione urbanistica, e non legittima il rifiuto della controparte di adempiere alle proprie obbligazioni.
Acque.Salviamo la legge salvamare
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di Gianfranco AMENDOLA
Rifiuti.Messa in sicurezza permanente
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n.326 del 8 aprile 2019
Rifiuti.Messa in sicurezza permanente
In assenza di contaminazione del sito (nei termini definiti dall’articolo 240, comma 1, lett. e) del TUA) non sono applicabili le procedure di cui agli articoli 242 e ss. del TUA e quindi non è ammessa la messa in sicurezza permanente, configurandosi diversamente un’ipotesi di abbandono di rifiuti, con conseguente obbligo di rimozione e destinazione degli stessi agli impianti autorizzati al trattamento.
Rifiuti.Debiti dei Comuni per la gestione dei rifiuti: possibili rimedi
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di Alberto PIEROBON
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Urbanistica.Differenza tra demolizione irrogata ex art. 31 TU edilizia e quella di cui all'art. 34
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TAR Puglia (LE) Sez.II n.515 del 28 marzo 2019
Urbanistica.Differenza tra demolizione irrogata ex art. 31 TU edilizia e quella di cui all'art. 34
La demolizione irrogata ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 ha una disciplina differente rispetto a quella di cui all’art. 34 del medesimo Testo Unico. Le fattispecie contemplate dall’art. 31 come legittimanti la sanzione demolitoria sono infatti costituite dagli abusi edilizi connotati da maggior gravità, e segnatamente: assenza di permesso di costruire, totale difformità da esso, variazione essenziale (descritta al successivo art. 32) rispetto al titolo edilizio. La sanzione da irrogare è, necessariamente, quella della demolizione, che non può essere sostituita da un diverso provvedimento afflittivo e che comporta l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree occupate dalle opere abusive, oltre alle sanzioni pecuniarie aggiuntive in caso di inosservanza. La demolizione prevista dall’art. 34 consegue invece al più lieve abuso costituito dalla parziale difformità dal permesso di costruire: in questo caso il titolo edilizio è stato rilasciato, ma il titolare ha realizzato un’opera diversa rispetto a quella assentita, senza tuttavia porre in essere difformità talmente gravi da potersi qualificare come essenziali ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 380/2001. Nel caso dell’art. 34, si può ovviare alla demolizione nel caso in cui essa risulti pregiudizievole per le porzioni immobiliari legittimamente realizzate mediante sostituzione con una sanzione pecuniaria, inoltre per essa non opera la previsione dell’acquisizione al patrimonio dell’ente comunale.
Urbanistica. Sospensione condizionale subordinata alla demolizione
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Cass. Sez. III n. 16152 del 15 aprile 2019 (Pu 9 gen 2019)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. Friolo
Urbanistica. Sospensione condizionale subordinata alla demolizione
Il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell’opera abusiva, senza dover procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell’emanazione dell’ordine di demolizione che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell’accertamento della persistente offensività dell’opera stessa nei confronti dell’interesse protetto.
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