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Tar Puglia (LE) Sez. III n. 1457 del 21 settembre 2009
Rifiuti.Recupero di rifiuti speciali non pericolosi anche per la produzione di cemento inteso come legante idraulico ed additivi

Non è condivisibile l’assunto che possa qualificarsi come cemento solo il cd clinker Portland, che si ottiene dalla macinazione del clinker con l'aggiunta di gesso ed anidride, e che pertanto possano qualificarsi come "cementifici" unicamente gli stabilimenti che producono clinker Portland. Deve invece considerarsi cemento anche la cd. "pasta cementizia" ottenuta aggiungendo acqua ad una miscela di cemento ed inerti come sabbia pietrisco ghiaia e ceneri, come si desume chiaramente dal riferimento operato dal DM 5/2/1998 alle "forme di cemento usualmente commercializzate", che lascia intendere chiaramente come il cemento possa assumere diverse forme e dunque essere di diversa tipologia e qualità.


Pubblicato il 21/09/2016

N. 01457/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00535/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 535 del 2016, proposto da:
Coppola Palmira, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Maria Cursi C.F. CRSLSN69M45I119D, con domicilio eletto presso Alessandra Cursi in Lecce, via Imperatore Augusto, 16;

contro

Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Marino Guadalupi C.F. GDLMMR80L01F152D, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23;
Comune di Torchiarolo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota 11.1.2016 prot. n. 774 del Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi;

- della nota 12.1.2016 prot. n. 204 a firma del Responsabile della 4^ P.O. del Comune di Torchiarolo di comunicazione del provvedimento provinciale n. 774/2016;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2016 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti gli avv.ti M.A. Cursi e M.M. Guadalupi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 11.03.2016 la sig.ra Coppola Palmira, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima votata alla produzione di manufatti in cemento mediante miscelazione a freddo di leganti idraulici ed additivi con stabilimento sito nel Comune di Torchiarolo, invoca l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota 11/01/2016 prot. n. 774 con cui il Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ha dichiarato improcedibile l'istanza, presentata in data 21/12/2015, volta al rilascio di una autorizzazione unica ambientale all'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 Decreto Legislativo n° 152/2006 anche per la produzione di cemento inteso come legante idraulico ed additivi, secondo le modalità previste dal D.M. 5/2/1998 nel testo integrato e modificato dal D.M. 186/2006, nonché della nota 12/01/2016 prot. n. 204 a firma del Responsabile della 4^ P.O. del Comune di Torchiarolo di comunicazione del provvedimento provinciale n. 774/2016 e di ogni altro atto ad essa connesso presupposto e consequenziale.

A sostegno del ricorso la sig.ra Coppola formula i seguenti motivi di gravame:

-violazione ed erronea interpretazione ed applicazione del D.M. 5/2/1998 - eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto.

Espone in particolare la ricorrente di svolgere l'attività di produzione di cemento inteso come legante idraulico e di additivi per la produzione di cemento e calcestruzzi la cui commercializzazione non è destinata alla costruzione di edifici ovvero di strutture portanti ma per la realizzazione di sottofondi, intonaci ovvero per la formazione di miscele, malte etc, e di avere già ottenuto, nel corso degli anni: iscrizione con determinazione dirigenziale 8/5/2003 n. 353 nel Registro Provinciale delle Imprese, ai sensi dell'art. 33 del dl.vo 22/97 e del DM 5/2/1998 per l'attività relativa al recupero delle tipologie di rifiuti di cui ai paragrafi 13.1. e 13.2 dell'allegato I del citato DM 5/2/98, nonché relativa alla tipologia di rifiuti di cui al paragrafo 13.6 (gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi), per un quantitativo annuo superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 corrispondente alla 5° classe di attività di cui al DM 350/98; iscrizione, con determinazione 11/10/2004 n. 1086, alla 4° classe di attività per un quantitativo di rifiuti da recuperare compreso tra le 6.000 e le 15.000 tonnellate annue; iscrizione, con determinazione 12/10/2005 n. 1053, alla 3° classe di attività per un quantitativo massimo da recuperare di 20.000 tonnellate annue; nonché iscrizione, con determinazione 1/7/2010 n. 1190, per le tipologie di cui i paragrafi 13.1 e 13.2 per un quantitativo massimo di 20.000 tonnellate.

Successivamente la Ditta ricorrente, con istanza del 26/03/2015, ha chiesto il rinnovo dell'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del Decreto Lgs n° 152/2006 nella III classe di attività di cui al D.M. 350/1998, dichiarando che nulla era cambiato rispetto alle condizioni e ai presupposti che avevano determinato i precedenti rinnovi, ma con la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi 17/7/2015 n. 70 otteneva solo l’autorizzazione al rinnovo dell'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti per la messa in riserva e recupero delle ceneri "ai soli fini della produzione di laterizi e conglomerati cementizi con esclusione di qualsiasi altra tipologia di preparati o miscele da commercializzare a terzi".

Con istanza del 21/12/2015, pertanto, la Ditta ha presentato all'Ufficio Ecologia della Provincia di Brindisi una nuova richiesta specificamente volta al “rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale all’attività di recupero anche per la produzione di cemento inteso come legante idraulico ed additivi, secondo le modalità previste dal D.M. 5.2.98 nel testo integrato e modificato dal D.M. 186/06”, allegando il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio come “cementificio”, senonchè, con il provvedimento impugnato, il Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi ha dichiarato improcedibile tale ulteriore istanza per mancanza di un "impianto che possa essere considerato come cementificio ovvero stabilimento preposto alla produzione di clinker Portland".

Si è costituita la Provincia di Brindisi sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito dell’avverso ricorso e codesto T.A.R., con ordinanza n. 176 del 06.04.2016, ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato considerato il mancato accertamento di “irregolarità, che fin dal 2003 la ricorrente ha svolto l’attività di produzione di leganti ed additivanti sempre previa regolare autorizzazione e considerato il pregiudizio grave ed irreparabile evidenziato”; quindi, all’udienza pubblica del 26.07.2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tanto premesso, a parere del Collegio il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.

Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione e carenza di interesse all’azione ex art. 100 c.p.c. per mancata impugnazione di atto presupposto formulata dall’Amministrazione resistente, per non avere la ricorrente impugnato l’Autorizzazione Unica Ambientale, dalla stessa conseguita con Determinazione 17/7/2015 n. 70 e che aveva già autorizzato la Ditta per la messa in riserva e recupero delle ceneri ai soli fini della produzione di laterizi e conglomerati cementizi, nella parte in cui il medesimo provvedimento aveva negato invece la messa in riserva e recupero delle ceneri “ai fini della produzione di qualsiasi altra tipologia di preparati o miscele da commercializzare a terzi”; secondo la prospettazione dell’Amministrazione resistente dall’annullamento del provvedimento impugnato la ricorrente non conseguirebbe alcuna utilità concreta, giacché l’accoglimento della pronuncia non spiegherebbe alcun effetto utile sull’A.U.A., ormai divenuta provvedimento definitivo a seguito della mancata impugnazione.

Orbene, a parere del Collegio la nuova istanza presentata dalla ricorrente in data 21/12/2015 deve qualificarsi alla stregua di un’istanza di riesame della precedente autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi con la Determinazione 17/7/2015 n. 70 citata; a fronte di essa il Dirigente, con la nota impugnata, rivalutando l'istruttoria già compiuta in occasione del rilascio dell'A.U.A. ha chiarito, con una nuova e più ampia motivazione, i motivi per cui l’attività di messa in riserva e recupero delle ceneri ai fini della produzione di qualsiasi altra tipologia di preparati o miscele da commercializzare a terzi non poteva essere autorizzata, con ciò dovendosi pertanto escludere che la menzionata nota prot. n° 774/2016 abbia valenza meramente confermativa della precedente A.U.A..

Al riguardo, è noto come secondo condivisibile giurisprudenza ricorre un atto meramente confermativo (la c.d. conferma impropria) quando l'Amministrazione, di fronte ad un'istanza di riesame, si limiti a richiamare quanto già espresso in un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione e che intanto è legittimo, in quanto non siano intervenute sopravvenienze o modifiche di rilievo, come invece deve ritenersi avvenuto nella fattispecie che occupa, dove è riscontrabile una rinnovazione dell’istruttoria ed un nuovo e più ampio corredo motivazionale (cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. III sent. n. 928/2016, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, sent. n. 2086/10 e cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25 febbraio 2009 n. 1115 secondo cui “Si è in presenza di un atto meramente confermativo, inidoneo a riaprire i termini d’impugnazione, nei casi in cui la nuova determinazione dell’Amministrazione si limiti a ripetere il contenuto del precedente provvedimento, senza aggiungere alcun ulteriore supporto motivazionale e senza percorrere una rinnovata istruttoria delle circostanze ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell’istanza proposta dal richiedente”.).

Da quanto sin qui osservato discende il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione formulata dalla Provincia di Brindisi nei propri scritti difensivi.

Passando all’esame nel merito del ricorso, ad avviso del Collegio lo stesso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito indicati.

Ed invero, il provvedimento impugnato si basa sull’assunto che possa qualificarsi come cemento solo il cd clinker Portland, che si ottiene dalla macinazione del clinker con l'aggiunta di gesso ed anidride, e che pertanto possano qualificarsi come "cementifici" unicamente gli stabilimenti che producono clinker Portland.

A parere del Collegio, invece, deve considerarsi cemento anche la cd. "pasta cementizia" ottenuta aggiungendo acqua ad una miscela di cemento ed inerti come sabbia pietrisco ghiaia e ceneri, come si desume chiaramente dal riferimento operato dal DM 5/2/1998 alle "forme di cemento usualmente commercializzate", che lascia intendere chiaramente come il cemento possa assumere diverse forme e dunque essere di diversa tipologia e qualità.

Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che i leganti idraulici e gli additivanti che la Ditta ricorrente ha prodotto fin dal 2003 in virtù delle autorizzazioni puntualmente rilasciatele a seguito degli innumerevoli controlli, tutti positivi, cui è stata sottoposta nel tempo da parte della Provincia, e per i quali ha chiesto nuova espressa autorizzazione con l’istanza del 21.12.2015, rientrino tra le “forme di cemento usualmente commercializzate”, in quanto costituenti paste cementizie prodotte con l'impiego di una parte di cemento (acquistata), e delle ceneri recuperate; da ciò consegue l’illegittimità del provvedimento provinciale impugnato per violazione ed erronea interpretazione ed applicazione del D.M. 5/2/1998, per non avere considerato i leganti idraulici e gli additivanti prodotti dalla ricorrente fin dal 2003 alla stregua di paste cementizie in quanto tali rientranti tra le “forme di cemento usualmente commercializzate”, di cui al DM citato.

Conclusivamente, lo spiegato ricorso deve trovare accoglimento con consequenziale annullamento della nota 11.1.2016 prot. n. 774 del Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento della impugnata nota 11.1.2016 prot. n. 774 del Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.

Condanna la Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 1000,00 (Mille/00) per compensi, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente FF

Antonella Lariccia, Referendario, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Antonella Lariccia        Enrico d'Arpe
         
         
         
         
         

IL SEGRETARIO