T.A.R. Liguria Sez. I n. 1015 del 28 giugno 2011
Beni ambientali. Autorizzazione paesaggistica e soggetti legittimati 
La disposizione di cui all'art. 146, d.lg. n. 42 del 2004 individua i soggetti legittimati a richiedere l'autorizzazione paesaggistica indicandoli nei " proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili di aree di interesse paesaggistico...", ovvero, in senso letterale, in tutti coloro che hanno con la "res", oggetto di protezione vincolistica, una relazione dominicale e/o materiale, ovvero, secondo un'interpretazione estensiva conforme al dettato costituzionale - a coloro che del bene debbono avere la disponibilità materiale, pena l'inefficacia del sistema di tutela giurisdizionale
N. 01015/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 00048/2009 REG.RIC.
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 48 del 2009, proposto da:
 Assistenza Motonautica Snc, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Andrea  Chiocca, con domicilio eletto presso Massimo Andrea Chiocca in Genova, via XX  Settembre, 5/1;
contro
 
Comune di Sestri Levante,  rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi  Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;
 
 per l'annullamento
 
 istanza di sospensione dell'esecutività ed impugnativa con richiesta di  annullamento dell'ordinanza n. 56 del 17 ottobre 2008 notificata in data 18  ottobre 2008 pratica abusi n. 40/2008;rubricata sub ordinanza di demolizione con  contestuale rimessione in pristino dello stato dei luoghi a firma del dirigente;  qualsiasi altro atto che sia, o possa considerarsi, presupposto o conseguenza  dell'atto di cui sopra e che con lo stesso, sia o venga posto in correlazione od  interdipendenza ed in ispecie: il verbale di accertamento (prot. n. 16257 del 1  luglio 2008)redatto dai tecnici dell'ufficio dell'edilizia privata del Comune di  Sestri Levante in data 30 giugno 2008 da cui risulta che la signora Iole  Leonardini ("titolare" della società odierna ricorrente) avrebbe realizzato  delle "opere" in assenza di permesso di costruire (ai sensi del D.P.R. 6 giugno  2001 n. 380 e s.m.i. ed ora della legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 e s.m.i.  nonchè in assenza di autorizzazione paesistico-ambientale ai sensi del decreto  legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i...
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sestri Levante;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Roberto  Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
 Con ricorso depositato il 15 gennaio 2009 la società ricorrente chiede  l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori in epigrafe indicati sulla base  dei seguenti motivi di diritto:
 
 1)-Violazione di legge per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per falsa  erronea o carente rappresentazione dei fatti a presupposto dell’atto impugnato.  Illegittimità derivata della motivazione posta a suffragio dell’atto stesso.
 
 2)-In subordine:Violazione di legge. Violazione del procedimento in funzione  dell’accertamento dell’opera abusiva in danno del titolare-proprietario.(art.31  DPR n.380\2001). Difetto di istruttoria.
 
 3)-Violazione di legge per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per  travisamento della fattispecie dedotta. Violazione di legge per erronea e\o  falsa applicazione del PUC di Sestri Levante (in parte qua) e dell’art. 167 del  D.Lg vo n.42\2004, in relazione all’art. 31 della l.n.1150\1942. Difetto  assoluto del potere sanzionatorio.
 
 4)-Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità nell’azione  amministrativa. Violazione di legge per difetto istruttorio.Difetto di  motivazione del provvedimento impugnato.
 
 5)- Violazione di legge per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per  travisamento dells fattispecie dedotta. Violazione di legge ( l.R.Liguria  n.16\2008).
 
 6)- Violazione di legge per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per  travisamento della fattispecie dedotta. Violazione di legge per erronea e\o  falsa applicazione dell’art. 22 in relazione all’art. 37 del DPR n.380\2001.  Difetto assoluto del potere sanzionatorio.
 
 Si costituiva in giudizio il comune di Sestri Levante che con apposite memorie  difensive contestava nel merito i motivi posti a sostegno del ricorso e ribadiva  la legittimità dell’operato dell’amministrazione.
 
 All’udienza fissata per la discussione nel merito della controversia, le parti  spedivano la causa in decisione dopo aver rappresentato con ulteriori memorie  difensive le rispettive difese.
DIRITTO
 Il ricorso non è fondato.
 
 Quanto al primo motivo di ricorso e all’assoluzione della titolare della società  per i reati contestati relativi alle opere abusive delle quali si discute, la  stessa non modifica la situazione della società a proposito della fattispecie  contestata.
 
 L’art. 146 del d.lgs. n.42\2004, infatti, impone ai soggetti che i proprietari,  possessori o detentori a qualsiasi titolo d’immobili o aree d’interesse  paesaggistico devono anticipatamente munirsi dell’autorizzazione paesistica, in  assenza della quale nessuna opera può essere realizzata legittimamente.
 
 A questo proposito la giurisprudenza ha affermato che “La disposizione di cui  all'art. 146, d.lg. n. 42 del 2004 individua i soggetti legittimati a richiedere  l'autorizzazione paesaggistica indicandoli nei "i proprietari, possessori o  detentori a qualsiasi titolo di immobili di aree di interesse  paesaggistico...". Ovvero, in senso letterale, in tutti coloro che hanno con la  "res", oggetto di protezione vincolistica, una relazione dominicale e/o  materiale, ovvero, secondo un'interpretazione estensiva conforme al dettato  costituzionale - a coloro che del bene debbono avere la disponibilità materiale,  pena l'inefficacia del sistema di tutela giurisdizionale.(T.A.R. Campania  Napoli, sez. III, 09 novembre 2010 , n. 23672)
 
 L’affermazione della difesa della società ricorrente nelle memorie di replica,  (pagg. 2 e 3) secondo la quale l’assoluzione dalla responsabilità penale della  titolare della società cancellerebbe il fatto storico della realizzazione di  un’opera abusiva in area protetta è ovviamente non condivisibile perché  vanificherebbe l’intento di maggiore protezione che l’ordinamento ha imposto a  difesa di detti beni.
 
 La giurisprudenza di questo Tribunale comunque si è già espressa sul punto (I  sezione n.137\2009) affermando il carattere reale della sanzione proprio per  garantire la tutela ambientale e paesaggistica, costituzionalmente indicata come  valore primario.
 
 D’altro canto la supposta estraneità della società si scontra con l’utilizzo  delle opere abusive per l’esercizio dell’attività svolta.
 
 La realtà che emerge dalle carte processuali è che tutte le opere oggetto del  provvedimento di demolizione impugnato sono prive di alcuna autorizzazione  paesaggistica e dunque il comune ha doverosamente applicato l’art. 167 del  d.lgs. n.42\2004.
 
 Come la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire in più  occasioni:”L'effettuazione di opere edilizie senza alcun titolo abilitativo e in  violazione delle norme di tutela paesistico-ambientale di cui all'art. 146,  d.lg. n. 42 del 2004 costituisce presupposto sufficiente a giustificare  l'esercizio del relativo potere sanzionatorio, volto all'immediato ripristino  dello stato dei luoghi. Trattandosi di attività doverosa e vincolata, certamente  non occorre, per giustificare l'adozione dell'ordine di demolizione, una  motivazione ulteriore rispetto all'indicazione delle norme violate e al  riferimento per relationem ai presupposti di fatto contenuti nei verbali  accertativi.”(T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 marzo 2009 , n. 1209)
 
 Il secondo motivo di ricorso è invece infondato in punto di fatto.
 
 Il comune di Sestri Levante ha infatti dato avvio al procedimento in  contestazione con la nota prot. 17140 del 10 luglio 2008 cui la società ha  risposto in data 26\8\2008 chiedendo un differimento dei termini.
 
 E’ dunque documentalmente provato che la società partecipò al procedimento e che  il comune in risposta alla richiesta di proroga del termine in data 3\9\2008  prot. 22026 accordò la dilazione richiesta, senza peraltro che la società  provvedesse a far pervenire all’amministrazione le proprie deduzioni.
 
 In tale circostanza era obbligo del comune emettere il provvedimento  sanzionatorio poi impugnato.
 
 Il terzo motivo coincide in parte con le argomentazioni difensive già confutate  durante la disamina del primo motivo di censura.
 
 Quanto al valore di giudicato della sentenza penale va ricordato, con la difesa  dell’amministrazione che ai sensi dell’art. 654 cpp.i fatti accertati nel  giudizio penale fanno stato nel processo amministrativo soltanto se  l’amministrazione si sia costituita parte civile nel processo (il che non è  avvenuto, Cass. Sez. 2 n.4691\2010).
 
 Inoltre la qualificazione dei fatti, qualora suscettibili di valutazione a fini  d’interesse generale diversi da quelli oggetto del giudizio penale è costante  affermazione del giudice amministrativo.(Cd S. VI n.760 del 29\2\2008).
 
 Il quarto motivo è smentito dalla costante giurisprudenza in tema di sufficienza  della motivazione in caso di abusi edilizi nella specie aggravati dalla loro  realizzazione in zona vincolata.
 
 In particolare è stato affermato che “Presupposto per l'adozione dell'ordine di  demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un  intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la  conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente  motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita di una particolare  motivazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione delle opere  abusive.(T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 11 marzo 2011 , n. 1446.
 
 La giurisprudenza amministrativa è poi ancora più specifica in relazione a zone  vincolate avendo affermato che “ La più recente giurisprudenza risulta orientata  nel senso che l'amministrazione non dispone, a fronte degli abusi edilizi, di  alcun margine di discrezionalità ed ha quindi l'obbligo di intervenire con un  atto repressivo, dovuto nell'an e vincolato nel suo contenuto, senza che su di  esso possa influire alcuna comparazione tra interessi pubblici ed interessi  privati. In ogni caso, l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive  insistenti in area soggetta ad un vincolo di inedificabilità assoluta non  abbisogna di una motivazione particolarmente diffusa ed anche relativamente ad  un abuso risalente nel tempo risulta sufficiente l'affermazione dell'accertata  abusività del manufatto. (T.A.R. Lombardia Brescia, 20 ottobre 2005 , n. 1041).
 
 Del tutto infondati appaiono gli ultimi due motivi di ricorso.
 
 Tutti i manufatti menzionati nel provvedimento sono utilizzati dalla società  ricorrente per lo svolgimento della sua attività di rimessaggio e manutenzione  delle imbarcazioni e non si tratta quindi di manufatti precari come la semplice  lettura delle opere indicate consente di verificare.
 
 Alle stesse conclusioni è orientata la pacifica giurisprudenza dei TTAARR che ha  affermato che”La nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione  edilizia, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione  urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei  luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante la realizzazione di  opere murarie, cosicché fuoriesce da tale definizione soltanto l'opera  destinata, fin dall'origine, a soddisfare esigenze contingibili e circoscritte  nel tempo. In particolare, la precarietà di un manufatto, al fine di escludere  la necessità del rilascio di un titolo edilizio, va valutata a prescindere dalla  temporaneità della destinazione soggettivamente impressa dal costruttore e dalla  maggiore o minore amovibilità delle parti che lo compongono, considerando invece  l'opera alla luce della sua obiettiva e intrinseca destinazione naturale che ne  riveli l'uso oggettivamente precario e temporaneo. (T.A.R. Campania Napoli, sez.  III, 06 novembre 2007 , n. 1068; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 09 marzo 2011  , n. 644).
 
 Il ricorso va conclusivamente rigettato.
 
 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
 
 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge  per le ragioni di cui in motivazione.
 
 Le spese sono poste a carico della società ricorrente e liquidate nella misura  complessiva di €. 3.000 (tremila), oltre agli accessori di legge.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Santo Balba, Presidente
 Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore
 Paolo Peruggia, Consigliere
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 28/06/2011
                    



