Urbanistica.Fiscalizzazione dell'abuso applicabile solo alle difformità parziali
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Cass. Sez. III n. 44049 del 3 dicembre 2024 (CC 26 sett 2024)
Pres. Ramacci Est. Vergine Ric. Sanfilippo
Urbanistica.Fiscalizzazione dell'abuso applicabile solo alle difformità parziali
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità del permesso di costruire, se ad uso residenziale e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale. Il provvedimento adottato dall'autorità amministrativa a norma dell’art 34, comma 2 TU, di cosiddetta fiscalizzazione dell'abuso edilizio, trova però, applicazione solo per le "difformità parziali", che vengono tollerate, nello stato in si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente e non in caso di nuova unità abitativa con aumento di volume e superficie
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Beni ambientali.Sanatoria abusi minori
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Consiglio di Stato Sez. V n. 8722 del 4 novembre 2024
Beni ambientali.Sanatoria abusi minori
La (re)introdotta possibilità di sanatoria paesaggistica degli abusi minori ingloba in sé la possibilità –recte, l’obbligo – di irrogare una sanzione pecuniaria che solo in relazione ai criteri di individuazione mutua la formulazione del “vecchio” art. 15 della legge n. 1497/1939. Nell’impostazione del legislatore del 2006, cioè, è la natura minimale dell’abuso, per come configurata a monte e tassativamente dal legislatore, a consentirne la sanatoria, in quanto valutato per tipologia e consistenza ex se inidoneo a produrre un danno ambientale. In tale logica la somma di denaro tiene luogo della demolizione che resta il rimedio generale, a valere sempre e comunque, ove non sia stata richiesta una legittimazione postuma. Come si vede, si tratta di un’impostazione totalmente diversa da quella seguita dal legislatore del 1939, che, come detto, facoltizzava l’Amministrazione a far demolire o monetizzare, senza indicare la casistica di riferimento, ma rimettendone la valutazione all’organo titolare del potere sanzionatorio, e comunque al di fuori del procedimento di sanatoria, pur costituendo quest’ultimo l’avvio tipico dell’accertamento dell’illecito.
Rifiuti.Abbandono e responsabilità
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Cass. Sez. III n. 44343 del 4 dicembre 2024 (UP 14 nov 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Razzaboni
Rifiuti.Abbandono e responsabilità
In tema di smaltimento di rifiuti, l'obbligo di rimozione sorge sia in capo al responsabile dell'abbandono, quale conseguenza della sua condotta; sia nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa; sia nei confronti dei destinatari dell'ordinanza sindacale di rimozione che sono obbligati in quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze, se non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento per ottenerne l'annullamento o non hanno fornito al giudice penale elementi significativi per l'eventuale disapplicazione.
Beni ambientali.Accertamento postumo di compatibilità paesaggistica
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 9169 del 15 novembre 2024
Beni ambientali.Accertamento postumo di compatibilità paesaggistica
L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è concedibile per gli interventi, realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione paesaggistica; i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia
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Urbanistica.Lottizzazione abusiva e confisca nei confronti di persona giuridica
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Cass. Sez. III n. 44346 del 4 dicembre 2024 (UP 14 nov 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Fiore
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e confisca nei confronti di persona giuridica
In tema di lottizzazione abusiva e di confisca ad essa relativa, non sono soggetti terzi, estranei al reato, né la persona giuridica proprietaria dell'area abusivamente lottizzata, che riceve i vantaggi e le utilità conseguenti al reato, essendo normalmente committente degli interventi in essa realizzati e parte degli atti negoziali relativi e di ogni altra attività che viene attuata, né quella che è titolare apparente di beni, la quale rappresenta solo lo schermo attraverso il quale il reo, effettivo proprietario degli stessi, agisce nel proprio esclusivo interesse, difettando, in entrambi i casi, il necessario requisito della buona fede di tale soggetto giuridico.
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Urbanistica.Ristrutturazione con demolizione
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 9117 del 13 novembre 2024
Urbanistica.Ristrutturazione con demolizione
A seguito della novella normativa del 2013, l'art. 3, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 380/2001 include nella ristrutturazione edilizia tre tipologie di demolizione e ricostruzione: (i) una connotata dalla unicità del contesto “temporale” di realizzazione dei vari interventi, con rispetto della volumetria preesistente; (ii) l’altra caratterizzata, all’opposto, dal fatto che la ricostruzione/ripristino risulta indipendente dalla demolizione, con possibilità di realizzare i due interventi anche a distanza di tempo, ma anche in questo caso con la necessità di rispettare la “preesistente consistenza”; (iii) da ultimo, la demolizione seguita da ricostruzione in zone tutelate, connotata dal rispetto della “preesistente consistenza” indipendentemente dalla contestualità, o meno, dei due interventi, con la precisazione che a partire dalle modifiche introdotte nel 2020 il legislatore ha richiesto, in tal caso, il rispetto di “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”, cioè una ricostruzione assolutamente “fedele” all’edificio preesistente.
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