TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I sent. 93 del 1 aprile 2009
Urbanistica. Acquisizione immobile abusivo al patrimonio comunale

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione, sicchè il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, costituente titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, può essere adottato anche senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione, potendosi a tale individuazione procedere anche con successivo, separato atto
N. 00093/2009 REG.SEN.

N. 00441/2005 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 441 del 2005, proposto da Corradi Guido, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Arrigo Allegri e Cristiano Ferrari, e successivamente alla rinuncia al mandato difensivo da parte dell’avv. Allegri in data 5 novembre 2008, dal solo avv. Cristiano Ferrari, con domicilio eletto presso il medesimo in Parma, borgo G. Tommasini 8;


contro

Il Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall\'avv. Cristina Abbati, con domicilio eletto presso Cristina Abbati Avv. in Parma, Borgo O. Masnovo n. 4;


per l\'annullamento, previa sospensione dell\'efficacia,

del provvedimento – verbale di accertamento di inottemperanza ad ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive eseguite da Corradi Guido in area distinta al N.C.E.U. mapp. 149 e 150 fo. 8, di 18 capriate prefabbricate;

dell’avviso di diffida a non demolire i fabbricati in quanto acquisiti al patrimonio comunale;

degli atti presupposti e in primis dell’atto di diffida a demolire n. 11333 del 25 gennaio 2005.




Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Comune di Parma;

Viste le memorie difensive;

Vista la rinuncia al mandato in data 5 novembre 2008 dell’avv. Arrigo Allegri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 10/03/2009 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 14 novembre 2005 e depositato in data 12 dicembre 2005, il ricorrente impugna il verbale n. 365/04 redatto dal Comando della polizia Municipale del Comune di Parma, con cui gli organi comunali hanno rilevato ed accertato che l’ordinanza di ingiunzione per la demolizione di opere abusive del 25/01/2005 prot. n. 11333 non è stata impugnata e non ha avuto esecuzione, con conseguente mancanza di ripristino dello stato dei luoghi, con l’avvertenza che il citato verbale costituisce titolo per l’immissione in possesso dei beni e la trascrizione gratuita nei registri immobiliari.

E’ altresì impugnata la nota del Comune di Parma in data 19 settembre 2005 n. 1332225, in riscontro alla nota del ricorrente, con la quale si diffida a non demolire i fabbricati oggetto dei verbali di accertamento di inottemperanza in quanto già acquisiti al patrimonio comunale.

Il ricorrente si duole per la violazione di legge e l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’amministrazione per non avere considerato che quando l’interessato ha ricevuto l’ordine di demolizione si trovava in una condizione di diminuita capacità di intendere e di volere con riferimento ai fatti e agli atti concernenti i beni in questione per cui, non comprendendo il significato dell’ingiunzione di demolizione, lo ha distrutto. Da qui deriverebbe la necessità di una remissione in termini per l’impugnativa dell’ordinanza di demolizione.

In secondo luogo, il ricorrente ritiene che, essendo gli abusi stati realizzati dall’impresa affittuaria conduttrice dei locali già da svariati anni, l’ingiunzione di demolizione avrebbe dovuto essere notificata al responsabile dell’abuso e l’ordine di demolizione avrebbe dovuto motivare in punto di interesse pubblico essendo gli abusi molto risalenti nel tempo.

Il ricorrente ritiene il provvedimento di acquisizione illegittimo in quanto l’acquisizione non sarebbe possibile se e sino a quando il proprietario risulta privo della disponibilità del bene.

In terzo luogo eccepisce il ricorrente che sarebbe ancora applicabile ai manufatti in questione la sanatoria onerosa che egli ha richiesto al Sindaco con la nota in data 8 settembre 2005.

Si costituiva in giudizio il Comune di Parma, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque non accoglibile non essendo stati osservati i termini perentori di legge per l’impugnativa della diffida a demolire.

Alla Pubblica Udienza del 10 marzo 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

1. In primo luogo, il ricorso è inammissibile per quanto concerne i vizi (indicati con i numeri nn. 1, 2 e 3), riferiti alla diffida a demolire in data 25/01/2005, posto che essa costituisce provvedimento autonomamente impugnabile e che pertanto avrebbe dovuto essere impugnata nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica avvenuta in data 04 febbraio 2005, laddove il ricorso è stato notificato in data 14 novembre 2005 e depositato in data 12 dicembre 2005, ben oltre il termine di cui all’articolo 21 delle legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Sotto tale profilo, non può accedersi alla tesi della “personale situazione di forza maggiore” del ricorrente, al momento della notifica dell’ordinanza – ingiunzione, con il corollario che questa sorta di stato di incapacità si sarebbe protratto per i sessanta giorni costituenti il termine per impugnare, atteso che non è fornita alcuna prova rigorosa di tale elemento che non avrebbe consentito al ricorrente di proporre l’impugnativa del provvedimento nei sessanta giorni.

Per quanto concerne l’impugnativa della diffida a demolire il ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto tardivamente proposto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente assume la illegittimità del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale in quanto si sostiene che le opere sarebbero state realizzate dall’affittuario.

Il rilievo così come formulato non è condivisibile.

Infatti, il verbale ha il solo scopo di accertare, d\'ufficio, l\'avvenuta inottemperanza dell\'ordine di demolizione; ordine che, nella previsione del citato art. 7 L. 47/1985, deve correttamente intendersi riferito sia all\'autore materiale dell\'abuso, sia al proprietario del suolo che con il proprio consenso (esplicito o implicito) ha dapprima reso possibile la realizzazione dell\'opera abusiva esponendosi, poi, con l\'inottemperanza, dell\'ordine medesimo, anche alla conseguenza della acquisizione gratuita dell\'area.

La censura riferita al verbale di accertamento dell’inottemperanza deve, pertanto, essere respinta.

Deve pure essere rigettata la doglianza relativa alla mancata indicazione nel verbale impugnato delle misure e delle superfici e dei nominativi dei confinanti, essendo stati indicati nelle premesse dello stesso, in modo sufficientemente dettagliato, i principali dati catastali dei luoghi in questione.

In ogni caso vale qui ricordare l’orientamento giurisprudenziale, condiviso pienamente dal Collegio, secondo cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione, sicchè il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, costituente titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, può essere adottato anche senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione (come invece è in concreto avvenuto nella fattispecie), potendosi a tale individuazione procedere anche con successivo, separato atto ( cfr Cons Stato Sez. VI 8/4/2004 n.1998; TAR Lazio Sez II 12/4/2002 n.3160; Tar Calabria Sez. II 8/3/2007 n.161).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la ammissibilità di una sanatoria onerosa dei manufatti abusivi che egli avrebbe richiesto con la lettera indirizzata al Sindaco di Parma in data 08.09.2005.

La censura non è condivisibile.

Dalla semplice lettura della nota in data 08.09.2005 emerge come essa non possa essere considerata una domanda di sanatoria onerosa, che comunque non sarebbe più ammissibile in virtù della passaggio del titolo proprietario sui beni in questione al patrimonio del Comune di Parma.

4. Per i motivi di cui sopra, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, sede di Parma, respinge il ricorso in epigrafe in quanto in parte inammissibile e in parte infondato.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento/00 (1.500,00), oltre a IVA e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10/03/2009 con l\'intervento dei Magistrati:



Luigi Papiano, Presidente

Italo Caso, Consigliere

Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore







L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO