Cass. Sez. III n. 42916 del 11 novembre 2009 (CC 30 set 2009)
Pres. Lupo Est. Marini Ric. Stasi
Urbanistica. PUTT

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico della regione Puglia (PUTT/P) è riconducibile alla categoria dei piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, e pertanto costituisce un intervento di pianificazione a carattere generale efficace su tutto il territorio regionale, non limitato alle aree e ai beni elencati nell’art.82, quinto comma, del DPR. n.616 del 1997 ovvero alle aree già sottoposte a uno specifico vincolo paesistico.

RILEVA IN FATTO

In data 15 Ottobre 2008 personale del Corpo Forestale accertò che era stato effettuato uno scavo, profondo circa 3,5 metri, su una superficie di circa 400 mq situata all'interno di un'area protetta che si colloca in un contesto definito patrimonio naturale dal Putt/P della Regione Puglia (art. 2.06) ed in zona urbanisticamente tipizzata "E2" dal PRG del Comune di Gioia del Colle; tale scavo presentava altresì la realizzazione di 28 blindi in cemento armato e con armature affioranti, chiaramente funzionali alla realizzazione di un edificio destinabile a civile abitazione, e si colloca all'interno della proprietà dei coniugi Stasi e Falcone.

In sostanza, si era in presenza di un intervento di edificazione non assentito sul piano edilizio e su quello paesaggistico.

Sulla base di tali accertamenti il Pubblico ministro ha richiesto ed il G.i.p. ha concesso il sequestro preventivo dell'area.

Avverso tale misura gli odierni ricorrenti hanno presentato istanza di riesame e prodotto ampia documentazione (dettagliatamente indicata nel provvedimento impugnato) da cui emergerebbe che le opere erano state autorizzate dall'ente territoriale ed oggetto di successive proroghe, e che sono presenti sia un certificato di agibilità, sia il parere favorevole della Regione Puglia ai fini della valutazione d'incidenza per opere di ampliamento e realizzazione di casa rurale e deposito attrezzi su superficie di 250 mq, sia una successiva istanza di concessione in sanatoria. Hanno inoltre depositato una misura catastale storica da cui emergerebbe che l'attuale particella n. 173 coincide con la particella che prima della revisione meccanografica aveva il n. 143.

Con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale di Bari ha respinto l'istanza di riesame e confermato la misura cautelare.

In estrema sintesi la motivazione dell'ordinanza afferma:

a) compito del giudice di riesame è la valutazione della sussistenza del "fumus" di reato e non l'esame delle questioni di merito attinenti la valutazione della prova e la responsabilità degli indagati, che è rimesso alla sede decisionale;

b) il sequestro è atto che si collega alle esigenze di cautela conseguenti l'illecito e non si collega ad una specifica persona indagata o alla sua personale responsabilità;

c) l'area su cui è stato effettuato lo scavo, inclusa nella Zps denominata "Murgia alta", è soggetta a vincolo ed a protezione speciale, come riconosciuto dalla Corte di cassazione in precedente decisione (sentenza di questa Sezione n. 44409 del 2003, Natale, rv 226400), e sempre questa Sezione della Corte di cassazione ha chiarito la rilevanza del Putt Puglia (sentenza n. 41078 del 2007, Simone);

d) di conseguenza, anche volendo concludere che il mancato inserimento del Comune di Gioia del Colle nel territorio del "Parco Nazionale dell'Alta Murgia" rende non necessario il nulla osta dell'Ente Parco, va confermata la necessità del nulla osta paesaggistico e va ritenuto che, sebbene non formalmente contestato, debba ritenersi materia d'indagine anche il reato previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, i cui estremi sono inclusi nell'esposizione dei fatti contenuta nell'indicazione dei reati per cui la Procura della Repubblica procede con la conseguenza che gli indagati sono stati messi in condizione di esercitare le loro difese anche rispetto alle violazioni ambientali;

e) in conclusione, anche volendo accettare la prospettazione difensiva circa il susseguirsi dei provvedimenti di autorizzazione, emergono evidenti incoerenze tra quanto documentato e l'opera realizzata (con superficie di 400 mq e non 250), va escluso che il permesso a costruire abbia valenza di sanatoria (mancando i requisiti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36); va escluso comunque che l'eventuale sanatoria operi oltre le violazioni edilizie e abbia effetto per le violazioni paesaggistiche e quelle relative alle opere in cemento armato. In ogni caso, qualora si intendesse qualificare il permesso come permesso in sanatoria, esso sarebbe illegittimo per l'assenza di un preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146, comma 8), assenza che non può essere superata col richiamo alla previsione della L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 36, che può operare solo per gli interventi "minori" e non certo per la realizzazione di opere come quelle in sequestro.

Avverso tale decisione propongono ricorso i Sigg. Stasi e Falcone.

Con unico e articolato motivo lamentano violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alle disposizioni incriminatici oggetto del provvedimento cautelare (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c, artt. 71-64; L. n. 349 del 1991, artt. 6 e 30; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; D.P.R. n. 357 del 1997, artt. 4 e 5) ed agli artt. 2.01 e 2.06-1 del PUTT/P della Regione Puglia. Le censure presentano plurimi profili che possono sintetizzarsi come segue.

1. In primo luogo i ricorrenti lamentano l'errata qualificazione dei fatti come integranti la violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e l'errata valutazione circa l'esistenza del periculum in mora.

Erra il Tribunale quando ritiene che le opere siano state realizzate in "area protetta" ed erra quando ritiene che fosse necessario il preventivo nulla osta dell'Ente Parco. Premesso che il Pubblico Ministero in sede di richiesta e il G.i.p. in sede di emissione del provvedimento di sequestro non hanno ravvisato la sussistenza del reato D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 181, ma solo la diversa violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), così che il Tribunale si sarebbe spinto illegittimamente oltre i limiti della contestazione avanzata dalla pubblica accusa, i ricorrenti contestano che le opere siano state realizzate in area protetta, posto che il PUTT/P Puglia non include le aree ZPS e SIC tra quelle meritevoli di tutela paesaggistica, e posto che il "Parco dell' Alta Murgia" non si estende fino a ricomprendere le particelle su cui insistono le opere stesse.

2) In secondo luogo, i ricorrenti affermano che non risponde a verità che le opere siano state realizzate senza l'ottenimento della "valutazione di incidenza ambientale", rilasciata in data 17 Ottobre 2008, così come non è stato considerato dal Tribunale che le opere hanno ottenuto il parere favorevole della Regione Puglia con riferimento: a) all'ampliamento dell'azienda agricola; b) alla realizzazione di un'abitazione collegata; c) che la differenza tra la superficie esalata e quella autorizzata è dettata da esigenze tecniche di edificazione;

3) In terzo luogo, i ricorrenti contestano che alla data del 15 ottobre 2008 i lavori fossero in atto; i lavori, infatti, furono iniziati nel 2002, con regolare concessione (5 novembre 2002), e quindi oggetto di successive proroghe (anno 2006) e nuovo permesso a costruire (14 febbraio 2007) con successiva richiesta di variante, così che non sussistono violazioni sul piano urbanistico, tanto che in data 4 dicembre 2008 è stata ottenuta una concessione in sanatoria.

OSSERVA IN DIRITTO

Nell'esaminare il ricorso la Corte ritiene di muovere da una premessa in fatto: allorché il 15 ottobre 2008 i verbalizzanti rilevarono l'esistenza delle opere, e cioè la presenza di uno scavo di circa 400 mq, con profondità di circa 3,5 metri, nonché di muri di contenimento e interventi in cemento armato, i ricorrenti non erano in possesso né della valutazione di incidenza ambientale né della concessione in sanatoria di cui danno atto in ricorso come rilasciati in data successiva (rispettivamente 17 ottobre e 4 dicembre 2008).

Inoltre, appare indiscusso che la concessione rilasciata nell'anno 2002 e il permesso a costruire del 2007 prevedessero un ampliamento pari a 250 mq, mentre lo scavo rilevato in data 15 ottobre 2008 aveva superficie di circa 400 mq, come sopra ricordato, e cioè di 3/8 maggiore rispetto all'assentito.

Una seconda osservazione preliminare si impone quanto alle caratteristiche dell'area su cui insistono i lavori. Con sentenza n. 41078 del 2007, Simone e altri (rv 238098) questa Sezione della Corte ha affermato il principio che il Piano Urbanistico Territoriale Tematico della regione Puglia (PUTT/P) è "riconducibile alla categoria dei piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali", e pertanto "costituisce un intervento di pianificazione a carattere generale efficace su tutto il territorio regionale, non limitato alle aree e ai beni elencati nel D.P.R. n. 616 del 1997, art. 82, comma 5, ovvero alle aree già sottoposte a uno specifico vincolo paesistico".

Tale decisione costituisce specificazione della precedente sentenza con cui questa Sezione aveva affermato che "il concetto di aree naturali protette è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette", fra queste ultime dovendosi includere anche la zona di protezione speciale denominata "Murgia Alta" (Sezione Terza Penale, sentenza n. 44409 del 2003, Natale, rv 226400). Osserva la Corte in motivazione che la zona di protezione speciale "Murgia Alta" è inclusa nella classificazione adottata con Delib. Ministero Ambiente 2 dicembre 1996, art. 1, punto g), nonché in quella contenuta nella L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 34, punto 6, lett. l, nonché all'interno delle zone "A" delle ZPS previste dal D.M. 3 aprile 2000, con la conseguenza che sull'area interessata dal presente procedimento gravano vincoli stabiliti a livello sia regionale che statale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene di poter condividere la censura mossa dai ricorrenti al provvedimento impugnato nella parte in cui ipotizza l'esigenza di un intervento di autorizzazione dell'Ente Parco, risultando dagli stessi provvedimenti cautelari che le opere abusive non rientravano nei confini del parco, ma non condivide la censura relativa alla ipotesi di violazione D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 181.

E' stato osservato in modo corretto dai ricorrenti che le ipotesi di reato individuate dal Pubblico Ministero e ritenute dal G.i.p. quali presupposto del provvedimento di sequestro non includono la fattispecie ex art. 181 citato. Appare, tuttavia, evidente che gli illeciti ipotizzati alla lett. a) della rubrica (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c) e alla lett. c) della rubrica (L. n. 349 del 1991, artt. 6 e 30) contengono la contestazione di un'abusiva trasformazione dello stato dei luoghi in area sottoposta a vincolo in assenza della valutazione di incidenza (successivo capo d) e in assenza del permesso a costruire. Le condotte dei ricorrenti che violano le disposizioni di tutela del paesaggio e dell'ambiente sono, dunque, contestate in fatto; il Tribunale ne ha preso atto ed ha ritenuto di qualificare tali condotte anche ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, non essendo precluso al tribunale del riesame di procedere ad una qualificazione giuridica diversa o ulteriore rispetto a quella adottata dal G.i.p., pur restando immutati i fatti e le condotte oggetto di addebito in sede cautelare.

Si può concludere, dunque, che alla data del 15 ottobre 2008 i ricorrenti avevano realizzato opere che risultano diverse e maggiori da quelle assentite; lo avevano fatto in assenza di valutazione d'incidenza, emanata in data seppur di poco successiva, ed in assenza di regolare permesso di costruire, essendo stato rilasciato solo nel successivo dicembre il permesso in sanatoria; tali condotte, commesse all'interno di area a protezione speciale, integrano sicuramente il fumus del reato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 44, lett. c), così come delle violazione dei beni ambientali, risultando peraltro pacifica la violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 64 e 71 con riferimento alle opere in cemento armato. Sotto questi profili, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato merita conferma.

Le prospettazioni dei ricorrenti circa l'emanazione di successivi provvedimenti di natura autorizzativi o concessoria da parte delle pubbliche amministrazioni competenti potranno eventualmente giustificare una nuova valutazione della fattispecie con riferimento agli effetti di quei provvedimenti sulla permanenza delle violazioni e dei loro effetti, ma non rivestono incidenza decisiva in ordine alla legittimità del sequestro preventivo in esame e alla correttezza e logicità della motivazione adottata dal Tribunale di Bari.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto e i ricorrenti condannati, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.