Cass. Sez. III n. 35201 del  22 agosto 2016 (Cc 3 mag 2016)
Pres. Ramacci Est. Andreazza Im. Citarella e altro
Urbanistica.Ordine di demolizione e pendenza di un ricorso al T.a.r. avverso il diniego dell'istanza di condono

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio.

 RITENUTO IN FATTO

1.Citarella Carmine e Califano Katia hanno proposto ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore di rigetto della richiesta di revoca od annullamento dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore in data 26 febbraio 2009.

2. Con un unico motivo, premettendo che in data 10 dicembre 2004 entrambi i ricorrenti avevano inoltrato domanda di condono edilizio ai sensi della L. n. 326 del 2003 relativamente all'opera di cui è stata accertata in sede penale la natura abusiva, rilevano che il Comune di Nocera Inferiore ha illegittimamente rigettato dette domande; nei confronti di detto provvedimento di rigetto è stato quindi fatto ricorso al Tar Campania. Ciò posto, previa sintetica illustrazione dei motivi del ricorso, deducono la ragionevole prevedibilità che il ricorso verrà accolto e chiedono a questa Corte la sospensione o l'annullamento dell'ordine di demolizione in attesa della definizione del procedimento amministrativo, in subordine chiedendo sospendersi la demolizione in quanto relativa ad immobile destinato a prima abitazione e realizzato entro il 31 marzo 2003 ai sensi del di. n. 62 del 2010 e in subordine ancora chiedendo la sospensione previo interpello dell'amministrazione comunale di Nocera Inferiore in ordine alla materiale demolizione del manufatto o all'acquisizione gratuita dello stesso al patrimonio dell'ente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi, con cui si chiede, testualmente, a questa Corte, la sospensione o l'annullamento dell'ordine di demolizione n. 35/2012 a carico di C.C. emesso dalla Procura di Nocera Inferiore in data 27 novembre 2012 e di quello n. 39/2012 a carico di Ca.Ka. emesso dalla Procura di Nocera Inferiore in data 27 novembre 2012 in attesa della definizione del procedimento amministrativo, sono inammissibili, non rientrando nelle attribuzioni della Corte di legittimità la possibilità di sospendere l'ordine di demolizione predetto.

Va aggiunto che, in ogni caso, i ricorsi sarebbero manifestamente infondati anche a volere interpretare la richiesta come diretta ad ottenere l'annullamento della ordinanza impugnata: va ricordato infatti che, secondo il principio più volte affermato da questa Corte e correttamente richiamato anche dall'ordinanza impugnata, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio (tra le altre, Sez. 3, n. 16686 del 5 marzo 2009, Marano, Rv. 243463; Sez. 3, n. 43878 del 30 settembre 2004, Cacciatore, Rv. 230308). Anche con riguardo alle ulteriori doglianze, poi, il provvedimento impugnato ha correttamente posto in evidenza, da un lato, che l'effetto traslativo del bene in capo all'ente comunale in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire non costituisce impedimento giuridico a che il privato responsabile esegua l'ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che l'autorità comunale abbia dichiarato (ciò che nella specie non risulta) l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (tra le altre, Sez. 3, n. 4962/08 del 28 novembre 2007, P.G. in proc. Mancini ed altri, Rv. 238803) e, dall'altro, l'inapplicabilità nella specie della normativa di cui al D.L. n. 62 del 2010, in quanto decreto decaduto.

4. All'inammissibilità dei ricorsi deve seguire la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di Euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di Euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016.