DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 15     
Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

GU n 55 del 8-3-2011

Inserito anche nel Codice on line

 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro
per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti connessi all'energia;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare,
l'articolo 1, l'articolo 4 e l'allegato B;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 1994, ed, in particolare, l'articolo 47;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 16 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e
per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa un quadro per l'immissione sul
mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti
connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, relativa alla progettazione eco-compatibile dei
prodotti connessi all'energia.
2. Il presente decreto non si applica ai mezzi di trasporto di
passeggeri o merci.


                               Art. 2 

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto connesso all'energia (prodotto): qualsiasi bene che
abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene
immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti
destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia
contemplato dal presente decreto, immesse sul mercato ovvero messe in
servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali, e le cui
prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera
indipendente;
b) componenti e sottounita': le parti destinate ad essere
incorporate nei prodotti e che non sono immesse sul mercato ovvero
messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali
o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in
maniera indipendente;
c) misure di esecuzione: le misure adottate, in ambito
comunitario e nazionale, per fissare specifiche per la progettazione
ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali
ad essi relativi;
d) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta
sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione
o del suo utilizzo all'interno della Comunita' europea, contro
compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita
utilizzata;
e) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato
ai fini previsti dall'utilizzatore finale nella Comunita';
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica
prodotti contemplati dal presente decreto e che e' responsabile della
conformita' al presente decreto del prodotto, in vista della sua
immissione sul mercato ovvero per la messa in servizio con il nome o
marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante
secondo la presente definizione o di un importatore quale definito
alla lettera h), e' considerato fabbricante la persona fisica o
giuridica che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti
contemplati dal presente decreto;
g) mandatario: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede
nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato
scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli
obblighi e le formalita' connessi al presente decreto;
h) importatore: la persona fisica o giuridica con domicilio o
sede nel territorio comunitario che immette sul mercato comunitario
un prodotto proveniente da un Paese terzo;
i) materiali: tutti i materiali impiegati durante il ciclo di
vita dei prodotti;
l) progettazione del prodotto: la serie di processi che
trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza,
funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto deve
ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;
m) aspetto ambientale: un elemento o una funzione di un prodotto
suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di
vita;
n) impatto ambientale: qualsiasi modifica all'ambiente derivante
in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita;
o) ciclo di vita: gli stadi consecutivi e collegati di un
prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento
definitivo;
p) riutilizzo: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto
o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono
utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti,
incluso l'uso continuato di un prodotto, conferito a punti di
raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonche' il
riutilizzo di un prodotto dopo la rimessa a nuovo;
q) riciclaggio: lo specifico riciclaggio in un processo di
produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per
altri scopi, escluso il recupero di energia;
r) recupero di energia: l'uso dei rifiuti combustibili quale
mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o
senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
s) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia
di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo
altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, ai
sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni;
t) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si
disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi ai sensi della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
u) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o piu'
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
v) profilo ecologico: la descrizione, in conformita' alla misura
di esecuzione applicabile al prodotto, degli input e degli output
(quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso
dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo
del suo impatto ambientale e sono espressi in quantita' fisiche
misurabili;
z) prestazione ambientale: i risultati della gestione degli
aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come
riportati nel suo fascicolo tecnico;
aa) miglioramento delle prestazioni ambientali: il processo di
miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto, nel
succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che cio'
avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del
prodotto;
bb) progettazione ecocompatibile: l'integrazione degli aspetti
ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di
migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo
di vita;
cc) specifica per la progettazione ecocompatibile: qualsiasi
prescrizione con riferimento a un prodotto o alla progettazione di un
siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o
qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo
agli aspetti ambientali di un prodotto;
dd) specifica generale per la progettazione ecocompatibile:
qualsiasi specifica per la progettazione eco-compatibile basata sul
profilo ecologico di un prodotto senza valori limite stabiliti per
particolari aspetti ambientali;
ee) specifica particolare per la progettazione ecocompatibile: la
specifica quantitativa e misurabile per la progettazione
eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un
prodotto, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una
data unita' di prestazione di output;
ff) norma armonizzata: una specifica tecnica adottata da un
organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della
Commissione in conformita' alle procedure stabilite nella direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione
europea, il cui rispetto non e' obbligatorio.
2. Le definizioni di cui al comma 1, lettere p), q) , r), s), t) ed
u), si applicano ai soli fini del presente decreto, e non
pregiudicano la generale applicazione delle definizioni di cui
all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.


                               Art. 3 

Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione

1. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei
prodotti oggetto delle misure di esecuzione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), e' consentita solo se tali prodotti ottemperano
a tali misure ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno
attuazione alle medesime misure. In ogni caso i medesimi prodotti
devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo
9. La circolazione di detti prodotti e' libera.
2. E' consentito che vengano presentati, in particolare in
occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di
riunioni scientifiche o tecniche, prodotti non conformi al presente
decreto, a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile
che gli stessi non possono essere immessi sul mercato, ne' messi in
servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li abbia resi
pienamente conformi alle disposizioni del presente decreto.


                               Art. 4 

Autorita' competente

1. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato, ai fini
dell'attuazione del presente decreto, Autorita' competente per la
sorveglianza del mercato ed assicura il necessario coordinamento con
le regioni e le altre Amministrazioni interessate nell'attuazione
delle misure di esecuzione, anche convocando periodiche conferenze di
servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni.
2. L'Agenzia delle Dogane e' l'autorita' responsabile dei controlli
alle frontiere di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.


                               Art. 5 

Funzioni dell'autorita' competente

1. L'Autorita' competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti
funzioni:
a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente
provvedimento;
b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della
conformita' dei prodotti alla pertinente misura di esecuzione
applicabile, ovvero al provvedimento che da' attuazione alla medesima
misura. A tale fine l'Autorita' competente dispone il prelievo di
campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformita' ed
esigere dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni
necessarie, come specificato nelle misure di esecuzione;
c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi
dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza
l'importatore, a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla
violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le
misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi
ovvero per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita
dei prodotti in questione;
d) e' responsabile dell'applicazione delle clausole di
salvaguardia di cui all'articolo 10;
e) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini
dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di
appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di
informazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri
dell'Unione europea;
f) tiene informata la Commissione europea dei risultati della
sorveglianza del mercato;
g) provvede affinche' i consumatori e gli altri interessati
possano presentare osservazioni in merito alla conformita' dei
prodotti.


                               Art. 6 

Supporto tecnico all'autorita' competente

1. L'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile fornisce supporto all'Autorita'
competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa
assegnate. Per tali finalita', il suddetto ente provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.


                               Art. 7 

Controlli e verifiche

1. L'Autorita' competente della sorveglianza del mercato dispone i
controlli sui prodotti di cui all'articolo 1 per verificarne la
conformita' alle misure di esecuzione ovvero ai provvedimenti che ad
esse danno attuazione.
2. Per i controlli di cui al comma 1, l'Autorita' competente puo'
avvalersi, in relazione alle rispettive attribuzioni, dell'ENEA,
delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia
di finanza e degli altri Organismi pubblici aventi competenza in
materia. Per tali finalita', i predetti soggetti provvedono con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3. Le norme procedurali per i controlli di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di
conformita' sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari
autorizzati o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori,
secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi, sulla base
del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di
esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle
medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.
5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della
direttiva, il Ministero dello sviluppo economico puo' stipulare
accordi di programma con le parti sociali interessate.


                               Art. 8 

Responsabilita' dell'importatore

1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio
comunitario e non vi e' un mandatario, spetta all'importatore
l'obbligo di:
a) garantire che il prodotto immesso sul mercato ovvero messo in
servizio rispetti il presente decreto e la misura di esecuzione
applicabile;
b) detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di
conformita' e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di
conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita' emesse.


                               Art. 9 

Marcatura e dichiarazione di conformita'

1. Anteriormente all'immissione sul mercato ovvero alla messa in
servizio di un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, su di
esso e' apposta una marcatura di conformita' CE ed e' emessa una
dichiarazione CE di conformita' con la quale il fabbricante o il suo
mandatario autorizzato o, in assenza di quest'ultimo, l'importatore,
garantiscono e dichiarano che il prodotto rispetta tutte le
pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile,
ovvero del provvedimento che da' attuazione alla medesima misura.
2. La marcatura CE di conformita' consiste delle iniziali «CE» come
indicato nell'allegato I.
3. La dichiarazione CE di conformita' contiene gli elementi
specificati nell'allegato II e rinvia alla pertinente misura di
esecuzione ed e' resa e conservata dal fabbricante o dal suo
mandatario ovvero, nei casi di cui all'articolo 8, acquisita e
conservata dall'importatore.
4. E' proibita l'apposizione, sui prodotti, di marcature
suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al
significato o alla forma della marcatura CE.
5. Le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o dal
suo mandatario ai sensi dell'allegato III sono redatte, in lingua
italiana, al momento in cui il prodotto raggiunge l'utilizzatore
finale. L'uso complementare di altre lingue e' ammesso, purche' le
informazioni siano esattamente corrispondenti alle informazioni
riportate in lingua italiana.
6. In aggiunta alle indicazioni espresse in lingua italiana o altre
lingue ai sensi del comma 5, e' consentito l'impiego di simboli,
codici o altri accorgimenti individuati, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sulla base delle disposizioni
adottate in sede comunitaria, idonei a fornire all'utilizzatore
finale indicazioni relative alle modalita' di impiego del
dispositivo.


                               Art. 10 

Clausola di salvaguardia

1. L'autorita' competente dispone, a cura e a spese del fabbricante
o del suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo,
dell'importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio,
dei prodotti immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della
marcatura CE e della dichiarazione di conformita'.
2. Qualora vi siano indizi che facciano ritenere che un prodotto,
benche' munito della marcatura CE, possa essere non conforme, ovvero
qualora il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di
quest'ultimo, l'importatore, non consentano la tempestiva
acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformita' e della
relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche,
l'autorita' competente, previa diffida, dispone il divieto di
commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario
all'accertamento della conformita' del prodotto e, comunque, per un
periodo non superiore a sessanta giorni.
3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di controllo e
verifica di cui all'articolo 7, che il prodotto, benche' munito della
marcatura CE e della dichiarazione di conformita', non e' conforme
alla relativa misura di esecuzione, ovvero al provvedimento che da'
attuazione alla medesima misura, l'autorita' competente ordina al
fabbricante o al suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo
all'importatore, di rendere tale prodotto conforme alla misura di
esecuzione applicabile. Se la mancanza di conformita' del prodotto
non e' sanabile o persiste oltre il termine assegnato, l'autorita'
competente, con provvedimento motivato, ne vieta o limita
l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, a cura e a
spese del fabbricante o del suo mandatario o, in mancanza di
quest'ultimo, dell'importatore. In caso di divieto di immissione o
ritiro dal mercato, l'autorita' informa immediatamente la Commissione
europea e gli altri Stati membri.
4. Il provvedimento che limita o vieta l'immissione sul mercato
ovvero la messa in servizio di un prodotto, indica i motivi che ne
sono all'origine ed e' notificato entro centoventi giorni
dall'accertamento, al fabbricante o al suo mandatario, che sono
contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei
termini per la loro proposizione.
5. L'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli
altri Stati membri in merito a qualsiasi provvedimento adottato
conformemente al comma 1, indicandone i motivi e, in particolare, se
la non conformita' e' riconducibile:
a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di
esecuzione applicabile;
b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui
all'articolo 13, comma 2;
c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13,
comma 2.


                               Art. 11 

Valutazione di conformita'

1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un
prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo
mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta la
conformita' di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della
misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformita'
deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione
specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo
interno della progettazione, di cui all'allegato IV, ovvero il
sistema di gestione, di cui all'allegato V.
2. Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione e' progettato
da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e di audit, EMAS, e la funzione di
progettazione e' inclusa nell'ambito di tale registrazione, si
presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi
alle prescrizioni dell'allegato IV. Se un prodotto oggetto delle
misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione che dispone
di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione
del prodotto, ed e' attuato conformemente alle norme armonizzate i
cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, tale sistema di gestione e' ritenuto
attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV.
3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto
oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo
mandatario tengono a disposizione dell'autorita', per ispezione, per
un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali
prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformita'
eseguita e alle dichiarazioni di conformita' emesse. I pertinenti
documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento
della richiesta da parte dell'Autorita' competente.


                               Art. 12 

Presunzione di conformita'

1. Si presumono conformi alla misura di esecuzione applicabile i
prodotti immessi sul mercato o messi in servizio che rechino la
marcatura CE di cui all'articolo 9.
2. Si presumono altresi' conformi i prodotti per i quali sono state
applicate le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Il prodotto cui e' stato assegnato un marchio comunitario di
qualita' ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e'
considerato rispondente alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile, fintanto che
tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualita' ecologica.


                               Art. 13 

Norme armonizzate

1. L'Autorita' competente di cui all'articolo 4 assicura la
consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito
al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.
2. Allorche' l'Autorita' competente considera che le norme
armonizzate, la cui applicazione sia richiesta al fine di ottemperare
alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile,
non soddisfano appieno tali disposizioni, essa informa, indicandone i
motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5
della direttiva 98/34/CE.
3. L'Autorita' competente provvede affinche' le determinazioni
della Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca
delle norme armonizzate siano rese note nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.


                               Art. 14 

Disposizioni per i componenti e le sottounita'

1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i
loro mandatari autorizzati e, in mancanza di questi ultimi, gli
importatori, che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio
componenti e sottounita', devono fornire al fabbricante di un
prodotto contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti
informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia,
materiali ovvero risorse dei componenti o sottounita'.


                               Art. 15 

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

1. L'Autorita' competente collabora con le Autorita' responsabili
dell'applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, negli altri Stati membri e
scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad
agevolare l'attuazione del presente decreto e, in particolare,
l'applicazione dell'articolo 10.


                               Art. 16 

Informazione dei consumatori

1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori dei prodotti di cui
all'articolo 1, coperti dalle misure di esecuzione applicabili,
ovvero dai provvedimenti che ad esse danno attuazione, ottengano:
a) l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in
materia di uso sostenibile del prodotto;
b) il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi
dell'ecoprogettazione, qualora cio' sia richiesto dalla relativa
misura di esecuzione.
2. Le informazioni di cui sopra saranno rese note ai consumatori,
in conformita' alla misura di esecuzione applicabile, ovvero al
provvedimento che da' attuazione alla medesima misura.


                               Art. 17 

Sanzioni

1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi
della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformita' ovvero con
marcatura o dichiarazione contraffatta e' punito, salvo che il fatto
sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da ventimila euro a centocinquantamila
euro.
2. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non
rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da diecimila euro a
cinquantamila euro.
3. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non
rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma
3, secondo periodo, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da quarantamila euro a
centocinquantamila euro.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3,
e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
cinquemila euro a trentamila euro.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competente ed al procedimento si applicano per
quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali
sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.


                               Art. 18 

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, di attuazione
della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia, e' abrogato.
2. Resta ferma l'abrogazione del punto 2 del comma 3 dell'articolo
6 dell'allegato I, nonche' dell'allegato II del decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.


                               Art. 19 

Aggiornamento

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli
allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e
modifiche della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, si provvede con decreto del Ministro
dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.


                               Art. 20 

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 febbraio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare

Frattini, Ministro degli affari esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Alfano, Ministro della giustizia

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano


                                                           Allegato I 


Parte di provvedimento in formato grafico




                                                          Allegato II 


Parte di provvedimento in formato grafico




                                                         Allegato III 


Parte di provvedimento in formato grafico




                                                          Allegato IV 


Parte di provvedimento in formato grafico




                                                           Allegato V 


Parte di provvedimento in formato grafico