TAR Friuli VG Sez. I n. 387 del 10 giugno 2010
Rifiuti. Decontaminaziione sito inquinato
La circostanza che la pubblica amministrazione non sia ancora riuscita a determinare l’effettiva responsabilità dell’inquinamento non può valere ad impedire e rendere illegittima l’adozione delle misure necessarie per procedere alla decontaminazione del sito, impregiudicata la questione relativa al definitivo accollo delle relative spese.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00387/2010 REG.SEN.
 N. 00013/2010 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 13 del 2010, proposto da:
 Prefir Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Bianchini,  Roberto  Pacini, con domicilio eletto presso Orio De Marchi Avv. in Trieste, via  Fabio  Severo 20;
 contro
 Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv. Gianna  Di  Danieli, domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
 Provincia di Udine, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) -  Friuli  Venezia Giulia, Asl 104 - Medio Friuli, non costituiti in giudizio;
 Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
 Comune di Premariacco, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Placidi,  con  domicilio eletto presso
 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 del decreto dd. 14.10.2009, del verbale della Conferenza dei Servizi dd.   17.9.2009; della successiva rettifica per errore materiale di detto  verbale dd.  17.9.2009 e della nota n. 31950; della nota prot. 6336/2009 e della nota  dd.  26.6.2009 del Comune di Premariacco; del verbale della conferenza dei  servizi  dd. 10.6.2009; delle note della Regione dd. 6.7.2009 e dd. 21.7.2009;  della  delibera della giunta comunale di Premariacco n. 92/2009; del piano di  caratterizzazione proposto dalla Società INECO.
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia  Giulia;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Premariacco;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Oria  Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
 La ricorrente PREFIR srl è la attuale proprietaria dell’area su cui  insistono le  discariche Cecutti, ASPICA e PREFIR in località Firmano.
 
 Nel corso del 2002 l’ARPA del FVG, Dipartimento provinciale di Udine,  con nota  prot. 10630/02 dd. 19.12.2002, aveva comunicato – ai sensi dell’art. 8  dell’allora vigente D.M. 471/1999 – la rilevata esistenza di una  situazione di  alterazione delle acque di falda presso il pozzo 7, situato nell’ambito  della  discarica PREFIR, in Comune di Premariacco, affermando che, nonostante i  vari  provvedimenti intrapresi, non era stato possibile determinare l’origine  di tali  alterazioni, attesa la coesistenza nell’area, a breve distanza, di più  discariche nella titolarità di soggetti diversi.
 
 Il Comune di Premariacco ha ottenuto un contributo regionale di euro  1.136.205,18 affinché, in applicazione dell’art. 250 del D. Lgs.  152/2006 -  secondo cui, qualora non siano individuati i soggetti responsabili  dell’inquinamento e non provvedano né il proprietario del sito né altri  soggetti  interessati, le procedure e gli interventi di bonifica devono essere  realizzati  dal Comune territorialmente competente – il Comune effettui le  operazioni di  bonifica delle aree inquinate, conformemente a quanto stabilito  dall’art. 4  della L.R. 22/2007, quale “soggetto attuatore dell’intervento”.
 
 Il Comune, non disponendo all’interno della struttura comunale di idonee  figure  professionali e degli strumenti necessari alla redazione del piano di  caratterizzazione del sito inquinato, ha provveduto ad affidare ad una  ditta  esterna – la INECO s.r.l. – l’incarico per la redazione di tale primo  atto  propedeutico alla successiva bonifica del sito, come previsto dal D.  Lgs.  152/2006.
 
 La ditta incaricata ha provveduto a presentare il piano di  caratterizzazione del  sito inquinato ex-PREFIR presso Firmano, oggi occupato parzialmente  dalla  discarica gestita dalla società PREFIR, con i relativi elaborati, in  data 13  maggio 2009 ed il Comune di Premariacco ha preso atto del piano di  caratterizzazione del sito inquinato con deliberazione della Giunta  Comunale di  Premariacco n. 92 dd. 18.5.2009, stabilendo di inviarlo alle autorità  competenti  per l’approvazione.
 
 Tale deliberazione è stata assunta all’esito di un’attività istruttoria  che, in  applicazione dell’art. 242, comma 12 del D. Lgs. 152/2006 – secondo cui  “le  indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si  avvale  della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione  dell'ambiente  e si coordina con le altre amministrazioni” - ha visto coinvolta anche  la  Provincia di Udine e l’ARPA, e che ha, nuovamente, sancito  l’impossibilità di  “individuare esattamente il punto di sversamento e dunque il  responsabile  dell’inquinamento” (nota dell’ARPA prot. 5090/2008 dd. 3.6.2008, assunta  a  seguito di esplicita domanda da parte della Provincia di Udine con nota  prot.  45142/2008 dd. 15.4.2008).
 
 In data 18 maggio 2009, il piano è stato trasmesso alla Regione per la  convocazione della conferenza di servizi ex art. 242, comma 13 del D.  Lgs.  152/2006,.
 
 In data 10 giugno 2009 la Conferenza di Servizi, ha richiesto alcune  integrazioni al piano di caratterizzazione, alle quali il Comune ha  provveduto  in data 26 giugno 2009.
 
 In data 6 luglio 2009 il Servizio disciplina gestione rifiuti della  Regione ha  comunicato alla PREFIR – in qualità di proprietaria di aree coinvolte da   operazioni previste dal piano - l’avvio del procedimento di approvazione  del  piano di caratterizzazione, al fine di consentirne il coinvolgimento.
 
 Sotto questo profilo, in considerazione della complessità dell’argomento  e su  richiesta della PREFIR, la Conferenza di Servizi, originariamente  convocata per  il 23 luglio 2009, è stata posticipata al 2.9.2009, proprio al fine di  consentire al privato di godere di un congruo termine per presentare  memorie e  documenti, con espresso avviso della possibilità di intervenire alla  conferenza  stessa al fine di esporre anche in tale sede le eventuali osservazioni.
 
 La società PREFIR ha presentato una propria nota di osservazioni,  redatta  dall’incaricato studio legale, in data 14 settembre 2009, con la quale  ha  confermato la sua opposizione al procedimento già manifestata nella nota  del 17  luglio 2009 affermando, in particolare, che:
 
 - era “mancata la partecipazione della società fin dall’inizio del  procedimento”
 
 - “la società è proprietaria dell’area ma non è stato accertato che sia  responsabile dell’inquinamento”;
 
 - “le somme stanziate sono insufficienti per la bonifica dell’area e le  soluzioni proposte non risolutive, con rischio di creare danni alla  discarica  PREFIR”, senza ottenere informazioni utili sull’inquinamento;
 
 - “la società ritiene”, a seguito di alcuni incontri con le  amministrazioni  coinvolte e della presentazione di una proposta di fattibilità per una  possibile  sistemazione e bonifica dell’area, “di aver manifestato l’intenzione di  intervenire nell’area di proprietà per la risoluzione dl problema”;
 
 - “la società si dichiara disponibile a risolvere il problema con un  progetto  che preveda un bilancio economico in pareggio, facendo sottostare la  gestione  finale dell’area alle garanzie finanziarie trentennali oggi previste  dalla  normativa sulle discariche”.
 
 La Conferenza di Servizi, nella riunione poi tenutasi in data 17  settembre 2009,  ha approvato il piano di caratterizzazione, prevedendo una rimodulazione  del  cronoprogramma delle attività.
 
 Riguardo alle osservazioni presentate dalla PREFIR, che ha partecipato  alla  Conferenza, ribadendole anche in tale sede, la Conferenza ha evidenziato  che:
 
 - “la partecipazione al procedimento è stata comunque garantita ed essa  ha avuto  l’opportunità di presentare memorie ed esprimere il proprio parere …
 
 - il primo superamento delle concentrazioni limite ammissibili rilevato  (al  tempo date dal D.M. 471/1999) risalga al 2002 e da tale data la società  non  abbia mai manifestato formalmente alla Regione né alla Provincia di  Udine  l’intenzione di attivarsi per la bonifica del sito, in qualità di  proprietario”;
 
 - in riferimento alla manifestata intenzione di presentare un proprio  progetto  con la realizzazione di una contenuta attività di discarica per  garantire  l’acquisizione delle garanzie trentennali di controllo e manutenzione,  “il piano  provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Udine impone  anche  nell’area di proprietà PREFIR s.r.l. un vincolo escludente la  localizzazione di  nuovi impianti ai sensi dell’art. 16 del piano regionale di gestione dei  rifiuti  (approvato con D.P.Reg. n. 44/Pres. dd. 19.2.2001)”, per cui la proposta  della  Prefir “risulti di fatto irrealizzabile nei termini ipotizzati dalla  stessa”,  fermo restando che viene sottolineato come : “agli atti della Direzione  non  risulta mai pervenuto alcun documento rapportabile ad un piano di  caratterizzazione di cui alla parte IV del d.lgs. 152/2006 presentato  dalla  PREFIR medesima”.
 
 In data 7 ottobre 2009, infine, il Direttore del Servizio disciplina  gestione  rifiuti, visto il parere conclusivo espresso dalla Conferenza dei  Servizi, ha  adottato il decreto n. 1924/UD/BSI/133, oggetto principale del presente  ricorso.
 
 Con note rispettivamente del 29 ottobre 2009 prot. 31950 e 14 dicembre  2009, il  Servizio disciplina gestione rifiuti ha provveduto a due rettifiche del  verbale  della Conferenza.
 
 In particolare, recependo una richiesta di correzione fatta dalla  società in  data 15 novembre, con la nota del 14 dicembre 2009 il Direttore del  Servizio ha  precisato anche che l’Amministrazione regionale, in quanto titolare del  procedimento di bonifica, ha ampiamente consentito ai rappresentanti  della  PREFIR di esprimere compiutamente la loro posizione, prima di essere  congedati  dalla Conferenza per il prosieguo dei lavori; un tanto proprio nel  rispetto dei  principi della partecipazione degli interessati al procedimento, e  nell’ottemperanza del dovere per la Pubblica Amministrazione di assumere  ogni  informazione rilevante.
 
 Il ricorso deduce i seguenti motivi:
 
 1) Perplessità – Illogicità manifesta – Violazione dell’articolo 97  della  Costituzione – Eccesso e sviamento di potere per carenza di motivazione,   istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di presupposti, violazione  del  principio comunitario dell’applicazione delle migliori tecnologie a  costi  sopportabili – Incongruità, illogicità. Irrazionalità, contraddittorietà   manifesta. Anche con precedenti provvedimenti –
 
 Violazione e falsa applicazione dell’art. 244 e dell’art. 250 D.Lgs.  152/2006 e  degli artt. 5-8 del D.M. 471/1999 – Mancanza di indagini volte ad  individuare  l’effettivo responsabile dell’inquinamento, così come previsto dall’art.  244  comma 2 del D. Lgs. 152/06 – Carenza di istruttoria
 
 Violazione del contraddittorio – Violazione del principio del giusto  procedimento – Travisamento dei fatti – Tardività
 
 Violazione della sentenza n. 701/07 TAR Friuli Venezia Giulia
 
 Violazione degli artt. 239 e segg. del decreto legislativo n. 152/2006.  Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento  dei  fatti, difetto dei presupposti, inesistente istruttoria e inesistente  motivazione
 
 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e dell’art. 14 ter,  nonché degli  artt. 7, 8, 10 bis, 14 e segg. della legge 241/1990. Violazione del  principio  del contraddittorio e della trasparenza del procedimento amministrativo
 
 Si sono costituiti in giudizio la Regione Friuli Venezia-Giula e il  Comune di  Premariacco controdeducendo per il rigetto del ricorso.
 
 Il ricorso è infondato.
 
 Con la prima censura la ricorrente sostiene, sostanzialmente, che il  Decreto  impugnato sarebbe lesivo dei propri legittimi interessi in quanto il  piano di  caratterizzazione approvato dalla Regione:
 
 1. sarebbe privo di riscontri precisi e con un cronoprogramma  eccessivamente  vago e, per di più, suscettibile di aggravare la situazione di  inquinamento  andando ad intervenire su una situazione già compromessa da vari  illeciti  smaltimenti di rifiuti avvenuti in epoche passate, col rischio di  amplificare lo  stato di inquinamento della falda;
 
 2. il piano redatto dalla ditta INECO per il Comune trascurerebbe di  considerare  che l’inquinamento della falda proverrebbe, in realtà, dall’area un  tempo  adibita a discarica e gestita dalla ASPICA, e sarebbe per ciò del tutto  contraddittorio rispetto ai rilievi dell’ARPA svolti nel corso dell’anno  2002,  della Provincia di Udine e della stessa ordinanza n. 32/04 del Comune di   Premariacco; inoltre l’estensione del piano di bonifica anche alla zona  su cui  insiste la discarica Prefir, che pure risulta realizzata ed  impermeabilizzata a  regola d’arte, esporrebbe la ricorrente al rischio di vedersi  espropriata l’area  in virtù della trascrizione d’ufficio dell’onere reale ex art. 253 d.lgs  152/06;
 
 3. esso sarebbe in contraddizione con le sentenze n. 601/2005 e n.  701/2007 del  TAR FVG, che subordinavano l’adozione di provvedimenti comunali alla  previa  identificazione delle responsabilità nell’inquinamento.
 
 Osserva in primis il Collegio che la circostanza – innegabile ed  innegabilmente  incresciosa – che la pubblica amministrazione non sia ancora riuscita a  determinare l’effettiva responsabilità dell’inquinamento non può valere  ad  impedire e rendere illegittima l’adozione delle misure necessarie per  procedere  alla decontaminazione del sito, impregiudicata la questione relativa al  definitivo accollo delle relative spese. Tra l’altro non va sottaciuto  che, come  esattamente puntualizzato nella difesa del Comune, tra gli obiettivi del  piano  di caratterizzazione vi è anche l’accurata definizione della situazione  di  inquinamento, da cui si potrà anche trarre dati che consentano di  determinarne  le cause precise e quindi anche di individuare il soggetto al quale va  addossata  la relativa responsabilità. Si deve infatti ricordare che ancora nel  2008 ARPA (  v. nota prot. 5090/2008) giustificava l’impossibilità di individuare il  responsabile dell’inquinamento con la riscontrata impossibilità di  individuare  esattamente il punto di sversamento.
 
 Ne consegue anche che, fermo restando che qualsiasi valutazione in  ordine alla  idoneità del piano di caratterizzazione approvato e del suo crono  programma  impinge nel merito di valutazioni tecnico-discrezionali rimesse ai  competenti  organi tecnici dell’amministrazione e sottratte al sindacato  giurisdizionale di  legittimità se non per macroscopica irragionevolezza, si deve anche  osservare  che sia il cronoprogramma che le operazioni programmate appaiono  rispondere alla  necessità di ulteriori indagini sulla falda con realizzazione di  piezometri e  monitoraggio delle acque sotterranee, evidenziata da ARPA in seno alla  conferenza di servizi del 17.9.2009, prima di procedere all’escavazione.  Questo  esclude ogni apparente illogicità e/o contraddittorietà ed esaurisce il  limite  del controllo giurisdizionale esperibile.
 
 Anche l’inclusione dell’area dove è attualmente ubicata la discarica  Prefir  risponde alla particolarità di una situazione in cui la maggior fonte di   inquinamento è stata riscontrata proprio in corrispondenza del punto in  cui era  collocato il pozzo di asportazione del percolato ASPICA, che era  inclinato di  45^ gradi su un lato sul quale è poi stata addossata la discarica  PREFIR, il che  rende evidentemente impossibile escludere dallo scavo l’area di tale  discarica.
 
 E’ poi evidente che, rilevata una situazione di inquinamento storico,  come  previsto dall’art. 242 c.1. del d.lgs 152/2006, devono necessariamente  essere  effettuati gli adempimenti che la stessa norma elenca per porre rimedio  alla  rilevata contaminazione del sito; pertanto, in caso in cui i  responsabili della  situazione di inquinamento non siano individuabili e non provvedano né  il  proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli  interventi di cui all'articolo 242 devono essere realizzati d'ufficio  dal comune  territorialmente competente, come previsto dall’art. 250 dello stesso  d.lgs.
 
 Nel caso di specie si parla di una situazione di contaminazione storica  emersa  ancora nel 2001, sicchè è evidente che la proprietaria dell’area ha  avuto tutto  il tempo per decidere di avvalersi della facoltà di promuovere  direttamente  l’effettuazione degli interventi dettagliatamente descritti dall’art.  242 cit.  e, non avendolo fatto, non può pretendere di bloccare la predisposizione   d’ufficio da parte del Comune del piano di caratterizzazione. Va  rimarcato, tra  l’altro, che la ribadita disponibilità della ricorrente “da molti anni”,  a cui  si accenna anche nella nota 14.9.2009, a mettere in sicurezza l’area,  non  risponde, neanche come sequenza procedimentale, agli adempimenti  richiesti  dall’art. 242 cit. (che prevedono, nell’ordine: caratterizzazione del  sito,  analisi di rischio e infine la definizione definitiva del progetto  operativo di  intervento, salva, la necessità di adottare misure di messa in sicurezza  del  sito inquinato) e non poteva pertanto bastare ad evitare la necessità di   un’attivazione d’ufficio del Comune.
 
 E’ tra l’altro evidente come il decreto in questa sede impugnato non si  ponga in  contraddizione alcuna con le citate precedenti decisioni di questo TAR,  posto  che proprio l’acclarata illegittimità di ordinare alla PREFIR  adempimenti che  non tenevano conto della mancata prova della sua responsabilità  dell’inquinamento ha reso necessaria la predisposizione del piano di  caratterizzazione ad opera del Comune.
 
 Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente afferma che il piano di  caratterizzazione sarebbe stato approvato dalla Regione in esito a un  procedimento concluso senza il doveroso contraddittorio con la società,  specialmente in sede di Conferenza dei Servizi del 10 giugno 2009 e del  17  settembre 2009.
 
 In sostanza, il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in  violazione dei  principi del giusto procedimento, perché sarebbe stato illegittimamente  compresso il contraddittorio con la società interessata che, unitamente  alle  altre società proprietarie delle aree e titolari delle autorizzazioni  relative  alle discariche di cui trattasi, non sarebbe stata coinvolta nella prima   convocazione della conferenza dei servizi.
 
 Risulta peraltro che la ricorrente – che è legittimata a dedurre  unicamente  doglianze relative all’omissione del contraddittorio nei propri  confronti e non  nei confronti di altri soggetti – abbia comunque ricevuto la  comunicazione di  avvio del procedimento dd 6.7.2009 ed abbia potuto partecipare ai lavori  della  conferenza dei Servizi con l’unica eccezione della riunione del  10.6.2009, che  peraltro ha avuto unicamente un contenuto interlocutorio, essendosi  risolta  nella richiesta di predisposizione di integrazioni al progetto di piano  di  caratterizzazione.
 
 Pertanto, considerato che la ricorrente non aveva titolo di partecipare  al  procedimento avviato dal Comune per la stesura del progetto di piano di  caratterizzazione – che inoltre, nell’inerzia della proprietà, si  rivelava atto  dovuto - ma unicamente a quello avviato dalla Regione per la sua  approvazione, è  evidente che a questo ha potuto regolarmente partecipare.
 
 A seguito dell’invio di avviso di avvio di procedimento la ricorrente ha  infatti  potuto regolarmente presentare le proprie osservazioni (dd. 17.7.2009)  ed ha  potuto esporre le proprie argomentazioni nell’ambito della conferenza  dei  Servizi del 17.9. 2009. Il fatto che i rappresentanti della società  siano poi  stati congedati dalla conferenza dopo l’avvenuta presentazione delle  loro  osservazioni non inficia la regolarità della procedura, posto che anche  il comma  2 bis dell’art. 14 ter della l. 241/90, aggiunto dall’art. 9 comma 2  della l.  69/2009, sancisce il diritto dei soggetti proponenti il progetto dedotto  in  conferenza a parteciparvi senza diritto di voto, ipotesi che si sarebbe  quindi  realizzata solo se la ricorrente avesse approfittato della facoltà a lei   concessa dalla legge di proporre direttamente il progetto di piano di  caratterizzazione. Nessun dubbio sussiste pertanto riguardo al fatto che  la  Prefir abbia avuto modo di precisare la propria posizione davanti alle  Amministrazioni decidenti, esponendo tutto ciò che riteneva opportuno  manifestare in seno alla conferenza, nel corso di un dialogo con  l’amministrazione regionale; la sua partecipazione appare pertanto  pienamente  rispettosa della garanzia del giusto procedimento, che impone alle  Amministrazioni di acquisire e valutare il punto di vista del privato  interessato.
 
 Il Collegio rileva che le obiezioni formulate dalla società nella  propria nota  del 17 luglio 2009 e nel corso della Conferenza di servizi del 17  settembre  2009, che sono alla base anche dell’attuale ricorso, sono state ritenute   superate dalle Amministrazioni partecipanti per le ragioni tecniche e  giuridiche  esposte ( come da verbale della Conferenza del 17 settembre 2009 e nota  del  Servizio disciplina gestione rifiuti del 14 dicembre 2009).
 
 Non può dirsi, pertanto, violato alcun diritto di partecipazione e, di  conseguenza, nemmeno il principio del giusto procedimento che non  esclude la  facoltà dell’amministrazione di limitare l’apporto collaborativo del  privato ad  un confronto sul piano tecnico nel momento in cui deve avvenire  l’acquisizione  di tutti gli elementi, riservandosi, invece, il momento valutativo ai  fini della  decisione.
 
 Quello che appare da tutta la vicenda descritta è che PREFIR abbia fin  dall’inizio ed in più occasioni rappresentato il proprio punto di vista,  ma che  tale punto di vista non sempre abbia trovato completo accoglimento da  parte  dell’amministrazione procedente, evenienza che consegue dell’esercizio  del  potere discrezionale attribuito dal legislatore alla Regione, cui  spetta, in  ultima analisi, sulla base delle valutazioni tecnico-scientifiche  acquisite, ed  anche, in particolare, della valutazione tecnica concernente l’efficacia  delle  previsioni progettuali prospettate dal proponente, attraverso i pareri  resi al  riguardo dall’A.R.P.A., la determinazione finale.
 
 La fase interna rappresentata dalla redazione del progetto di piano di  caratterizzazione da parte del Comune tramite l’affidamento alla ditta  INECO non  poteva richiedere anche il coinvolgimento della ricorrente, trattandosi  di una  fase di progettazione tecnica relativa ad un adempimento che si rivelava   comunque, come già accennato, atto dovuto da parte del Comune. In ogni  caso,  infatti, la proposta di piano era solo la fase iniziale  dell’elaborazione dello  stesso ed è stata seguita dalla fase di valutazione da parte della  conferenza  dei servizi che ha sicuramente coinvolto anche la ricorrente.
 
 Merita precisare anche che la lamentata impossibilità per PREFIR di  partecipare  alle fasi che hanno “fatto emergere l’esistenza di una contaminazione  del  terreno e della falda acquifera nell’area di cui trattasi” (pag. 28 del  ricorso)  risulta sicuramente smentita nei fatti dalla stessa ricorrente, la  quale, nel  riportare interi passaggi del precedente ricorso n. 554/04, dà conto,  diffusamente, della sua partecipazione all’attività di indagine iniziata  da ARPA  sin dal 2001/2002, testimoniata, tra l’altro, dalla presentazione di  “una  relazione conoscitiva della situazione di fatto ed un piano di  intervento per  l’integrazione della rete di monitoraggio della falda” (pag. 10 del  ricorso),  nonché da uno “scambio di corrispondenza tra società e ARPA che  permetteva di  definire al dettaglio tutte le operazioni in relazione alle quali la  PREFIR  s.r.l. si rimetteva completamente alle determinazioni dell’Agenzia …. “ (  pag.  11 del ricorso).
 
 Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è in ogni caso  infondato e  deve essere respinto.
 
 Le spese vanno comunque compensate tra le parti per giusti motivi.
 P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo  Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul  ricorso in  premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 maggio  2010 con  l'intervento dei Signori:
 
 Oria Settesoldi, Presidente FF, Estensore
 Vincenzo Farina, Consigliere
 Rita De Piero, Consigliere
 
 IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 10/06/2010
                    



