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TAR Campania Sez. I ord. 10 febbraio 2005

Sui poteri extra ordinem del Commissario per l'Emergenza Rifiuti in Campania in materia di localizzazione di discariche

Si ringrazia l'Avv. M. Balletta per la segnalazione

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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER LA CAMPANIA

SALERNO

PRIMA SEZIONE

Registro Ordinanze: 0167/2005

Registro Generale: 2723/2004

nelle persone dei Signori:

ALESSANDRO FEDULLO Presidente

FRANCESCO MELE Cons. , relatore

GIOVANNI GRASSO Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 27 Gennaio 2005

Visto il ricorso 2723/2004 proposto da:

COMUNE DI CAMPAGNA

rappresentato e difeso da:

PAOLINO AVV. GAETANO

ANNUNZIATA AVV. MARIA

con domicilio eletto in SALERNO

VIA ROMA,61

presso

PAOLINO AVV. GAETANO

contro

COMMISSARIO DI GOVERNO PER EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA STATO

con domicilio eletto in SALERNO

CORSO VITTORIO EMANUELE N.58

presso la sua sede

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA STATO

con domicilio eletto in SALERNO

CORSO VITTORIO EMANUELE N.58

presso la sua sede

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA STATO

con domicilio eletto in SALERNO

CORSO VITTORIO EMANUELE N.58

presso la sua sede

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA STATO

con domicilio eletto in SALERNO

CORSO VITTORIO EMANUELE N.58

presso la sua sede

PROVINCIA DI SALERNO

rappresentato e difeso da:

LANOCITA AVV. FRANCESCO

CASELLA AVV. ANGELO

ABBAMONTE AVV. GIUSEPPE

con domicilio eletto in SALERNO

VIA ROMA,61

presso

LANOCITA AVV. FRANCESCO

REGIONE CAMPANIA

rappresentato e difeso da:

CHIANESE AVV. * . * RAFFAELE

IMPARATO AVV. * . * MARIA

con domicilio eletto in SALERNO

C.SO GARIBALDI, 33 AVV.RA REG.LE

presso

IMPARATO AVV. * . * MARIA

e nei confronti di

FIBE S.P.A.

e nei confronti di

FIBE CAMPANIA S.P.A.

rappresentato e difeso da:

BRANCACCIO AVV. ANTONIO

MAGRI' AVV. ENNIO

MAGRI' AVV. FABRIZIO

con domicilio eletto in SALERNO

VIA DOG REGIA,15C/O AVV.BRANCACCIO

presso

MAGRI' AVV. FABRIZIO

e con l'intervento ad adiuvandum di

COMUNE DI SERRE

rappresentato e difeso da:

FALCE AVV. RAFFAELE

con domicilio eletto in SALERNO

VIA G.CARUCCI N.1/A

presso la sua sede

e con l'intervento ad adiuvandum di

CODACONS CAMPANIA

rappresentato e difeso da:

D'ANGELO AVV. RAFFAELLA

con domicilio eletto in SALERNO

VIA M. SCHIPA,41 C/O CODACONS C.O.

presso la sua sede

e con l'intervento ad adiuvandum di

WWF ITALIA O.N.L.U.S.

rappresentato e difeso da:

BALLETTA AVV. MAURIZIO

con domicilio eletto in SALERNO

VIA S.LEONARDO, 169 C/O WWF SA

presso la sua sede

e con l'intervento ad adiuvandum di

COMUNE DI EBOLI

rappresentato e difeso da:

PAOLINO AVV. GAETANO

con domicilio eletto in SALERNO

VIA ROMA,61

e con l'intervento ad adiuvandum di

COMUNE DI CONTURSI TERME

rappresentato e difeso da:

FIORENTINO AVV. LEOPOLDO

con domicilio eletto in SALERNO

VIA ROMA, 61 C/O AVV.LANOCITA

e con l'intervento ad adiuvandum di

MIRRA ERNESTO +40

rappresentato e difeso da:

MARENGHI AVV. *.* ENZO MARIA

con domicilio eletto in SALERNO VIA VELIA N.15

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- dell’ordinanza n. 237 del 30.09.04 del Commissario Di Governo per l’emergenza rifiuti Regione Campania;

- del contr. Rep. N. 52/04 del 5.9.01;

- del DPCM del 23.12.04 di proroga stato di emergenza;

-della ordinanza n.346/04;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CODACONS CAMPANIA

COMMISSARIO DI GOVERNO PER EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA

COMUNE DI SERRE

FIBE CAMPANIA S.P.A.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

MINISTERO DELL'INTERNO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PROVINCIA DI SALERNO

WWF ITALIA O.N.L.U.S.

COMUNE CONTURSI TERME

COMUNE EBOLI

Udito il relatore Cons. FRANCESCO MELE e uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale;

Premesso che non può ritenersi cessata la situazione emergenziale giustificativa dei poteri conferiti al Commissario di Governo, atteso che non risulta allo stato ultimata la realizzazione delle strutture necessarie al completo funzionamento del processo di trattamento e smaltimento dei rifiuti così come programmato per la Regione Campania;

Considerato che i principi della leale cooperazione tra i livelli istituzionali coinvolti e del rispetto delle autonomie locali risultano, nella peculiarità della presente situazione emergenziale, sostanzialmente rispettati, avuto riguardo alla circostanza che, successivamente all’adozione dell’ordinanza n.237/04, è stato attivato un gruppo di lavoro a composizione mista per l’individuazione dei siti alternativi, la cui attività si è conclusa con esito negativo;

Evidenziato che la nuova proposta della Provincia di Salerno risulta trasmessa in data 27.01.2005, successivamente all’adozione dell’ordinanza n.346/04,e, pertanto, pur non escludendosene la possibilità di valutazione al fine della ripartizione degli oneri ambientali sul territorio dell’intera Provincia, essa non incide sulla legittimità del provvedimento finale in questa sede impugnato;

Rilevato, ad una sommaria delibazione propria di questa sede cautelare e nei limiti degli ambiti di cognizione consentiti al giudice amministrativo, che l’attività istruttoria e progettuale compiuta dalla struttura commissariale e dal soggetto affidatario, suffragata dalle note e deduzioni tecniche depositate in giudizio nonché dagli elaborati acquisiti in sede istruttoria, non appare allo stato degli atti violativa della normativa in materia vigente, tenuto pure conto delle ulteriori prescrizioni imposte in sede di esame e di approvazione del progetto;

Rilevato, in particolare:

-quanto alla dedotta cattiva qualità di FOS e sovvalli:

che tale elemento non incide sulla legittimità degli atti impugnati, considerato che la progettata struttura è destinata a ricevere un prodotto avente i requisiti normativi prescritti ed è compito del Commissario monitorarne costantemente la qualità onde consentire l’allocazione solo del prodotto che la stessa è tecnicamente ed in base all’atto autorizzativo abilitata a ricevere;

-che trattasi di intervento urgente nell’ambito di uno stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’art. 5 della legge n.225/92, che le ordinanze di protezione civile nn.3100/00 e 3286/03, richiamate negli atti impugnati, prevedono –al fine della concentrazione delle competenze amministrative in un unico centro di responsabilità- la possibilità di deroga all’art.27 del D.Lgs. n.22/97 e che nella specie risulta comunque effettuato, con riferimento alla tutela degli specifici interessi, lo studio di impatto ambientale;

-quanto alla denunziata contraddittorietà tra dichiarata finalità di ricomposizione morfologica e progettazione di una discarica:

che sotto tale profilo la progettazione appare correttamente effettuata mediante applicazione delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n.36/03, avuto riguardo alla circostanza che FOS e sovvalli costituiscono comunque rifiuti in base alla classificazione del D.Lgs. n.22/97, onde vanno allocati, anche per evidenti ragioni precauzionali, in un sito rispondente comunque ai requisiti tecnici delle discariche, mentre la “ricomposizione morfologica” evidenzia la finalità di ricostituzione dei caratteri generali dell’area preesistenti all’attività di cava da realizzarsi all’esito dei conferimenti ( v.in proposito la Relazione Generale, parag.8);

Considerato, infine, con valenza dirimente, che la doverosa comparazione degli interessi pubblici coinvolti, anche alla luce dei rilievi in precedenza effettuati e della circostanza delle ormai prossima chiusura della discarica di Parapoti, depone, nella presente fase cautelare, per la prevalenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento per cui è causa, finalizzato al superamento del grave stato emergenziale nella Regione Campania;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge 21.7.2000,n.205.

Ritenuto che NON sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971,n.1034.

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

SALERNO , li 10 Febbraio 2005

IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE

IL SEGRETARIO