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G.I.P. Tribunale Venezia Ord. 26 maggio 2003
Est. Nunziante Ric. Ruzza ed altro

Trattamento termico dei rifiuti: valori e sistemi di controllo delle emissioni

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N. 4451/02   R.G. notizie di reato

N. 13762/02 R. G.I.P.

 

T R I B U N A LE  D I   V E N E Z I A

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

 

Il Presidente della suintestata Sezione dr. Luigi Nunziante;

 

vista l’istanza di revoca del sequestro preventivo effettuato in data 19/12/02, avanzato per conto della S.n.c. Curtall di Ruzza Antonio e Baron Luciano;

premesso che nulla è mutato rispetto alla richiesta di dissequestro dei tre forni fusori, rigettata dal G.I.P. in data 9/1/03;

osserva

1)      Non vi è dubbio -e ne dà atto lo stesso consulente tecnico della Difesa- che la ditta Curtall effettua un’attività di recupero di materia (pani di alluminio), attraverso il trattamento termico (uso di tre forni fusori) di rifiuti costituiti da trucioli, schiumature, cascami, materazze di alluminio, rottami di alluminio e scorie di fusione: ciascuna tipologia di detti rifiuti (non pericolosi) è identificata da un codice cd. CER, previsto dall’allegato A al D. L.vo 5/2/97 n. 22.

2)      Tale attività di recupero di materia (alluminio) mediante rifiuti (e di smaltimento dei rifiuti) è regolata dal suddetto D. L.vo 22/97: per svolgere la stessa o viene chiesta l’autorizzazione regionale (artt. 27 e 28) oppure può ricorrersi a procedure semplificate (art. 31), nel senso che si inizia l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti (art. 33) senza bisogno di autorizzazione, entro 90 gg. dalla comunicazione alla Provincia territorialmente competente; peraltro in detti casi occorre attenersi a delle norme emesse dal Ministro dell’Ambiente (in concerto con i Ministri dell’Industria, Commercio, Artigianato e Sanità) che fissano, per ciascuno dei rifiuti trattati, delle rigide regole cui attenersi che garantiscano un elevato livello di protezione ambientale ed efficaci controlli.

3)      In entrambi i casi sia l’art. 28 lett. f) del detto D. L.vo che l’art. 31 prevedono che i limiti di emissione in atmosfera, nei processi di trattamento termico dei rifiuti (come appunto quelli posti in essere dalla ditta Curtall), non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle Direttive Comunitarie dell’8/6/89, del 21/6/89, del 16/12/94 e successive modifiche ed integrazioni.

4)      In particolare il D.M. 5/2/98 ha minutamente individuato tutti i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ex artt. 31 e 33 del D. L.vo 5/2/97 n. 22, disponendo il principio generale secondo cui “le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti (individuati dal detto decreto) non devono costituire un pericolo per la salute dell’uomo e recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, non devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora………”.

Negli allegati al D.M. 1, 2 e 3 sono definite “le norme tecniche generali che, per realizzare il principio di cui sopra, individuano i tipi di rifiuti pericolosi e fissano per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l’esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate”.

Infine, con norma transitoria (art. 11), si dispone che “i valori ed i sistemi di controllo delle emissioni derivanti dalle attività di recupero di rifiuti individuati negli allegati 1 e 2, in esercizio ai sensi dell’art. 33 co. 6 del D.M. 22/97, devono essere adeguati ai limiti ed alle modalità di monitoraggio previsti dai predetti allegati entri sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

5)      Ciò premesso si sostiene da parte della Difesa che l’attività di recupero di materia da parte della ditta Curtall non prevede alcuna ipotesi di combustione di rifiuti e detta attività è disciplinata dall’allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5/2/98: in tali norme tecniche non è previsto alcun obbligo di monitoraggio “in continuo” che, viceversa, è disposto dall’allegato 2 suballegato 1 in ordine all’utilizzazione di rifiuti non pericolosi, come combustibili per produrre energia; tale assunto ha trovato conferma in altro analogo procedimento (affidato allo stesso P.M. Dr. Ramacci), da parte della Corte di Cassazione (Sez. III Pen. 17 gennaio – 20 marzo 2002).     In particolare la S.C. ebbe a statuire che “il più volte menzionato decreto ministeriale (5/2/98) nell’allegato 1 (suballegati 1 e 2), riguardante il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi, non prescrive mai il sistema di monitoraggio “in continuo”, mentre nell’allegato 2 suballegato 2 (Norme tecniche per l’utilizzazione di rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia), prevede espressamente tale tipo di controllo. Orbene, detta differente formulazione delle disposizioni, nell’ambito del medesimo atto normativo, non può essere senza rilievo dal punto di vista ermeneutico: se il decreto, invero, non avesse mai fatto esplicito riferimento a tale tipo di monitoraggio, la necessità di adottarlo avrebbe certamente essere dedotta aliunde; l’averlo invece prescritto solo in relazione alle emissioni prodotte da attività di recupero energetico mediante combustione del rifiuto, induce a ritenere che in tutti gli altri casi non previsti, il controllo delle emissioni viene considerato effettuabile con modalità varie, purchè adeguate -il cui accertamento è comunque sottratto al giudice di legittimità- e dunque non necessariamente attraverso il monitoraggio in continuo”.

6)      A tali deduzioni della Difesa si osserva:

A)      innanzitutto è erroneo l’assunto difensivo secondo il quale l’attività della ditta Curtall non prevede alcuna ipotesi di combustione di rifiuti.  

 E’ pacifico, infatti:

a)      che vengono trattati dei veri e propri rifiuti in quanto i trucioli, le schiumature, i cascami, le materozze di alluminio, i rottami di alluminio e le scorie di fusione sono qualificati, appunto, come rifiuti dall’allegato 1 suballegato 1 del D.M. 5/2/98 ai punti 3, 3.1, 3.1.2, e 3.2:  e lo stesso consulente della Difesa li qualifica senz’altro come rifiuti;

b)     che detti rifiuti, attraverso i forni di fusione, vengano trasformati -una volta depurati delle sostanze organiche eventualmente presenti- in pani di alluminio.

Non si comprende, pertanto, come possa sostenersi che non vi sia alcuna ipotesi di combustione di rifiuti, dal momento che, attraverso i forni fusori, essi vengono trasformati in pani di alluminio; ad abundantiam basta leggere il punto 2 dell’allegato 1 suballegato 2, laddove vengono determinati i “valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti non pericolosi” individuati nel suballegato 1 (sono appunto i rifiuti sopraindicati quali i trucioli, le schiumature, i cascami, le materozze di alluminio ecc. ecc.), recupero effettuato, come nella specie, utilizzando i forni fusori, attraverso pirolisi, piroscissione, trattamenti termici, ossia mediante un trattamento termico di combustione.

B)      E’, del pari, palesemente erronea l’interpretazione sopraricordata della Corte di Cassazione. 

Se si legge con attenzione il suballegato 2 dell’allegato 1 ai punti 2, 2.1, 2.2, 2.3 Tabella, 2.4, 2.5, 2.6 si osserva che è minuziosamente stabilito che “durante il funzionamento degli impianti”, non devono essere superati determinati valori medi giornalieri e valori medi su 30 minuti; il punto 2.7 dispone che in ogni caso il valore limite totale delle emissioni deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni nell’ambiente.

Ciò premesso appare di tutta evidenza, (a meno di volere disapplicare il contenuto di detta normativa) che, per misurare i limiti di emissione durante il funzionamento degli impianti onde stabilire i valori medi giornalieri e quelli medi su 30 minuti, è indispensabile una qualche apparecchiatura che provveda a monitorare le emissioni.

La stessa sentenza citata della S.C. ammette che “in tutti gli altri casi non previsti, (di monitoraggio continuo), il controllo delle emissioni viene considerato effettuabile con modalità varie, purchè adeguate”: ciò significa che un controllo sulle emissioni durante il funzionamento degli impianti è pur sempre necessario.

7)      Nello stabilimento della ditta Curtall, ed in particolare nei forni fusori (al camino n. 2), come risulta chiaramente dalla consulenza del P.M. (sul punto la consulenza della Difesa non dice alcunchè), non appare istallato alcun sistema di controllo delle emissioni, non solo da consentire un monitoraggio “in continuo”, ma neppure di altro genere e con diverse modalità, che comunque consenta di verificare, durante il funzionamento dell’impianto, il rispetto dei limiti previsti dall’art. 31 co. 3 lett. b) D. L.vo 5/2/97 n. 22 e contenuti nella tabella 2.3 dell’allegato 1 suballegato 2 del D.M. 5/2/98.  Conseguentemente, allo stato, l’istanza di dissequestro va rigettata

P.Q.M.

Rigetta, allo stato, l’istanza di dissequestro dei tre forni fusori, avanzata per conto e nell’interesse della ditta Curtall di Ruzza Antonio e Baron Luciano.    

Venezia 26/5/03

Il Presidente della Sez. G.I.P. – G.U.P.

        Luigi Nunziante