SISTRI, sanzioni e “doppio binario”

di Laura CASTAGNOLA

Il primo ottobre 2013, dopo numerosi rinvii,il SISTRI (limitatamente ad alcune categorie di operatori) è diventato attivo.

Quanto all’applicazione delle relative sanzioni previste dagli artt. 260 bis e 260 ter DLvo152/2006, sarà invece necessario attendere fino all’1.08.2014.

A tal proposito, è utile ricordare che i sopra menzionati artt. 260 bis e 260 ter sono stati inseriti nel D.Lvo 152/2006 dal DLvo 205/2010che, all’art. 39, ha differito la loro entrata in vigore al giorno successivo a quello in cui sarebbe stato operativo il SISTRI.

A seguito di numerosi rinvii del termine iniziale di operatività del SISTRI e dopo l’insorgere di numerose problematiche legate al tema della successione della legge penale nel tempo sulle quali si è pronunciata sia la dottrina, sia la giurisprudenza, siamo arrivati al giorno in cui il SISTRI è divenuto operativo ma, a differenza di quanto ci si aspettava, gli artt. 260 bis e 260 ter in questione non sono ancora entrati in vigore.

Come è possibile?

L’operatività del SISTRI all’1.10.2013 (limitatamente ad alcune categorie di operatori) è stata fissata dal DL 101/2013 che, con riferimento allo specifico aspetto delle violazioni della normativa in materia di SISTRI, ha solamente previsto che “Le sanzioni per le violazioni di cui all’art. 260 bis del D.Lgs. n. 152/2006,limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale” (art. 11 comma 11).

Dopo di che, laL 125/2013 “Conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”ha apportato alcune modifiche all’art. 11sopra citato e, in particolare, ha inserito il comma 3 bis che ha previsto che, nei dieci mesi successivi all’1.10.2013, le sanzioni di cui agli artt. 260 bis e ter non verranno applicate.

Le sanzioni vanno quindi in vacanza?

Assolutamente no! Il comma 3 bis sopra citato prosegue prevedendo che, fino all’1.08.2014, continueranno comunque ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 DLvo 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlvo 205/2010. Con le relative “vecchie” sanzioni.

Pertanto, il legislatore, da una parte, ha di fatto operato un ennesimo rinvio del termine iniziale di operatività piena del SISTRI e delle relative sanzioni e, dall’altra parte, ha posto a carico degli operatori maggiori oneri.

Infatti, così ha chiarito anche la circolare 1/2013 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, “per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI(ovvero fino all’1.08.2014),gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).” (CIRC.).

E’ stato quindi instaurato un regime “a doppio binario” al quale corrispondono, ovviamente, doppi oneri per gli operatori.

Per non dimenticare poi l’incertezza del diritto in cui detti operatori versano…per esempio, mi chiedo, dall’1.08.2014, giorno di operatività piena del SISTRI e delle relative sanzioni, si applicherà ancora il comma 11 che prevede una sorta di esenzione per le prime violazioni in materia di SISTRI?

La Circolare n. 101/2013ha risposto in modo affermativo e, all’art. 5 intitolato“Regime transitorio e sanzioni”,ha chiarito che “Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni(ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell’art. 11 del D.L. n. 101/2013)” (sottolineatura aggiunta).

La tesi volta a sostenere l’applicazione del comma 11 dell’art. 11 del DL 101/2013 parrebbe in effetti imposta da una interpretazione della legge che tenga conto dell’intenzione del legislatore, il quale, attraverso l’esenzione di cui si tratta, havoluto consentire un trattamento sanzionatorio attenuato per i primi 6 mesi di operatività del SISTRI; con ciò pensando agli addetti ai lavori e alle difficoltà che avrebbero incontrato nell’affrontare le novità procedurali imposte dal nuovo sistema informatico.

In realtà, in virtù di una interpretazione meramente letterale, l’applicazione del comma 11 dell’art. 11 del D.L. n. 101/2013non è affatto scontata per i motivi che seguono.

L’esenzione di cui si tratta è stataprevista dal DL 101/2013 per violazioni commesse in predeterminati archi temporali da soggetti altrettanto precisamente identificati. In particolare, così stabilisce il comma 11 dell’art. 11 in questione:

-per i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI dall’1.10.2013,le sanzioni di cui all’art. 260 bis DLvo 152/2006 (limitatamente alle ipotesi contemplate dalla norma in questione) saranno irrogate solo nel caso di più di tre violazioni commesse nell’arco temporale che va dall’1.10.2013 al 31.03.2014

- per i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI dal 3.03.2014, le sanzioni di cui all’art. 260 bis DLvo 152/2006 (limitatamente alle ipotesi contemplate dalla norma in questione) saranno irrogate solo nel caso di più di tre violazioni commesse nell’arco temporale che va dal 31.03.2014al 30.09.2014

Si noti che l’esenzione sopra menzionata è stata concepita (con DL 101/2013) sul presupposto che le sanzioni di cui agli artt. 260 bis e ter sarebbero state applicate dall’1.10.2013 (primo giorno di operatività del SISTRI).

Oggi non è più così in quanto la L 125/2013 ha differito l’irrogazione delle sanzioni in materia di SISTRI dall’1.10.2013 all’1.08.2014 ma, a tale modifica,non è seguìta quella dell’art. 11 co. 11 DL 101/2013.

Pertanto, gli operatori non potranno godere a pieno del trattamento sanzionatorio attenuato voluto dal legislatore per i primi sei mesi di operatività del SISTRI in quanto,se da una parte l’esenzione prevista dal DL 101/2013 coprirà, a seconda degli operatori interessati, il periodo che arriva al massimo fino al 30.09.2014,dall’altra,le sanzioni di cui si tratta saranno in vigore solo dall’1.08.2014. Con la con conseguenza che l’obiettivo del legislatore sarà realizzato solo per i primi duemesi di operatività del SISTRI (anziché sei) e, soprattutto, con riferimento ad una sola parte di operatori. Ciò che comporteràuna evidente ingiusta disparità di trattamento.

Infatti, del beneficio non potranno certamente usufruirne i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI dall’1.10.2013(il cui periodo di esenzione, ex art. 11 co. 11DL 101/2013, va dall’1.10.2013 al 31.03.2013),mentre ne godranno, solo parzialmente (dall’1.08.2014 al 30.09.2014), i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI dal 3.03.2014 (il cui periodo di esenzione, ex art. 11 co. 11DL 101/2013, va dal 3.03.2013 al 30.09.2014).

Vincerà una interpretazione letterale o una interpretazione sistematica?

L’operazione ermeneutica di cui sopra comporterà la risoluzione di altre rilevanti questioni quali quelle del valore delle circolari ministeriali nel sistema delle fonti del diritto e del rilievo, di fatto, degli orientamenti assunti in sede provinciale e ARPA, prima ancora che in sede giudiziaria.



Avv. Laura Castagnola