Cass. Sez. III n. 40856 del 18 novembre 2010 (Ud. 21 ott. 2010)
Pres. Ferrua Est. Teresi Ric. Pigliacelli
Rifiuti. Omessa bonifica
La complessità e la specificità degli adempimenti richiesti all’operatore in caso di evento potenzialmente inquinante dall'articolo 304, comma 2 D.Lv. 152\06 escludono che il predetto possa esimersi dall’attuare nell’immediatezza del fatto, a sue spese, le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione e dal dare l’apposita comunicazione agli Enti interessati sol perché siano intervenuti sul luogo dell’inquinamento operatori dei suddetti Enti (che, nel caso in esame, pur avevano invitato la società al rispetto del precetto normativo). La comunicazione non costituisce, infatti, un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l’evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.
UDIENZA del 21.10.2010
SENTENZA N. 1598
REG. GENERALE N.10617/2010
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
 
 dott. Giuliana Ferrea                          Presidente
 1. doff. Alfredo Teresi                         Consigliere rel.
 2. dott. Amedeo Franco                     Consigliere
 3. dott. Silvio Amoresano                   Consigliere
 4. doff. Giulio Sarno                          Consigliere
 
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - sul ricorso proposto da Pigliacelli Romano, nato n Alati il 24.09.1932;
 - avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Tortona in data 28.04.2009  che lo ha condannato alla pena di €. 2.000 d'ammenda per il reato di cui  all'art. 257, comma 1, d. lgs. n. 152/2006 con riferimento all'art. 242 dello  stesso decreto;
 - Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
 - Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
 - Sentito il PM nella persona del PG, dott. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto  dichiararsi inammissibile il ricorso;
 osserva
 Con sentenza in data 28.04.2009 il Tribunale di Tortona condannava Pigliacelli  Romano alla pena di €. 2.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 257, comma  1, d. Lgs. n.152/2006 con riferimento all'art. 242 dello stesso decreto [per  avere, quale legale rappresentante dell'omonima s.p.a., omesso di comunicare,  entro 24 ore, agli enti interessati -comune, provincia, prefettura, regione- un  evento potenzialmente in grado di contaminare il sito oggetto del versamento di  combustibile a seguito di fuoriuscita di circa 200 litri di gasolio da  autocisterna coinvolta in un incidente stradale appartenente alla predetta  società].
 
 Sul posto erano intervenuti operatori dell'ARPA su richiesta della Polizia  municipale di Tortona.
 
 L'Autotrasporti Pigliacelli, invitata ad effettuare le comunicazioni di cui  all'art. 242 del citato decreto e ad adottare le misure necessarie al ripristino  ambientale, non effettuava alcuna comunicazione.
 
 Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando mancanza e manifesta  illogicità della motivazione risultante dalla notizia di reato redatta dall'ARPA  il 16.05.2007 e dal verbale di sopralluogo ARPA del 2.05.2007 da cui emergeva  che la polizia municipale aveva contattato gli uffici della società informando  della necessità di procedere con iniziative di prevenzione e messa in sicurezza;  che al momento del sopralluogo erano presenti i cantonieri provinciali che  avevano delimitato e messo in sicurezza il tratto di strada interessato  dall'incidente, sicché, essendo intervenuti sul posto i vigili urbani, i  cantonieri provinciali, personale dell'Ufficio ambiente comunale e dell'Agenzia  regionale per la protezione dell'ambiente, era superflua qualsiasi  comunicazione, tanto più che il secondo comma dell'art. 304 stesso decreto non  impone alcuna forma che debba essere osservata.
 
 Non era, quindi, configurabile il reato per l'insussistenza dell'elemento  psicologico. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
 
 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
 
 Prevede l'art. 257, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 che chiunque cagiona  l'inquinamento del suolo è tenuto a dare la comunicazione di cui all'art. 242  che dispone che, "al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di  contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in
 opera entro le 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata  comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2", cosi  formulato:
 1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia  imminente che si verifichi, l'operatore interessato adatta, entro ventiquattro  ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in  sicurezza. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da  apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia  autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto  della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio.
 2. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della  situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche  del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la  descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta  al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli  interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui  al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al  controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a  tremila euro per ogni giorno di ritardo.
 
 Ne consegue che la complessità e la specificità degli adempimenti richiesti  all'operatore per tali evenienze dal trascritto comma 2 escludono che il  predetto possa esimersi dall'attuare nell'immediatezza dei fatto, a sue spese,  le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione e dal dare l'apposita  comunicazione agli Enti interessati sol perché siano intervenuti sul luogo  dell'inquinamento operatori dei suddetti Enti che, nel caso in esame, pur  avevano invitato la società al rispetti del precetto normativo.
 
 La comunicazione, nella specie omessa, non costituisce, infatti, un mero  adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla  tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in  cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con  riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle  iniziative ripristinatorie intraprese.
 
 Corretta, quindi, è l'affermazione di responsabilità essendo stato agevolmente  ravvisato l'elemento psicologico del reato in capo ad un soggetto che ha tenuto  una condotta omissiva, pur avvisato dai VVUU intervenuti, non rispettando  l'obbligo imposto dalle norme sopraindicate e che, comunque, ha omesso di dare  la comunicazione dell'evento al Prefetto come richiesto dal predetto comma 2.
 
 Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
 PQM
 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  del procedimento.
 
 Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 21.10.2010.
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 18 Nov. 2010
                    



