Cass. Sez. III n. 38364 del 18 settembre 2013 (Ud. 27 giu 2013)
Pres. Mannino Est. Ramacci Ric. Beltipo
Rifiuti. Nozione di titolare di impresa o responsabile di ente

Il reato di cui all'art. 256, comma secondo, del d.lgs. n. 152 del 2006 è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima, così dovendosi intendere il «titolare di impresa o responsabile di ente» menzionato dalla norma.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 27/06/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1975
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 45030/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELTIPO CARMELO N. IL 16/09/1979;
avverso la sentenza n. 591/2010 TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, del 29/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro A. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Paratore A.M.L..
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 29.2.2012 ha condannato Carmelo BELTIPO alla pena dell'ammenda, avendolo riconosciuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 così riqualificata l'originaria imputazione di realizzazione o gestione di discarica abusiva, per avere abbandonato su un terreno rifiuti provenienti dalla lavorazione degli agrumi su una superficie di circa 288 metri quadrati e lo assolveva dal concorrente reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 per insussistenza del fatto.
Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto appello che, con ordinanza in data 1.101.2012, la Corte di appello di Messina ha convertito in ricorso per cassazione, riguardando una sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda e, in quanto tale, inappellabile.
2. Con un primo motivo di ricorso osserva il ricorrente che gli scarti agrumari erano destinati all'alimentazione degli animali e che, essendo egli un allevatore titolare di azienda agricola, non poteva definirsi "imprenditore", bensì "piccolo imprenditore" o "imprenditore agricolo" e, in quanto tale, non rientrante tra i soggetti individuati dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 quali possibili responsabili in caso di abbandono di rifiuti, cosicché risulterebbe applicabile nei suoi confronti la sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 255 del medesimo decreto legislativo.
3. Con un secondo motivo di ricorso rileva che erroneamente il Tribunale avrebbe collocato il "pastazzo" di agrumi nel novero dei rifiuti, non comportando pericoli per la salute umana o l'integrità dell'ambiente.
4. Con un terzo motivo di ricorso osserva che il giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciare una sentenza assolutoria per non avere egli commesso il fatto addebitatogli in considerazione degli esiti dell'istruzione dibattimentale, che non avevano fornito alcun elemento di giudizio tale da consentire un'affermazione di penale responsabilità.
5. Con un quarto motivo di ricorso lamenta che il Tribunale non avrebbe motivato in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non considerando la sussistenza di uno stato di ignoranza inevitabile, essendo egli fermamente convinto della liceità del proprio comportamento ed avendo comunque la necessità di sfamare i propri animali a cagione di pregressa siccità.
6. Con un quinto motivo di ricorso deduce l'eccessività della pena inflitta ed invoca l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento. Occorre preliminarmente osservare che la Corte territoriale ha correttamente provveduto alla conversione dell'appello in ricorso per cassazione, avendo la giurisprudenza consolidata di questa Corte affermato che, qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 568 c.p.p., comma 5, alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 5 n. 21581, 25 maggio 2009; Sez. 3 n. 19980, 12 maggio 2009; Sez. 3 n. 2469, 17 gennaio 2008; Sez. 4 n. 5291, 10 febbraio 2004; Sez. 5 n. 27644, 26 giugno 2003; Sez. 4 n. 17374, 14 aprile 2003; Sez. 2 n. 14826, 28 marzo 2003; Sez. 2 n. 12828, 19 marzo 2003; Sez. 3 n. 17474, 9 maggio 2002 SS. UU. n. 45371, 20 dicembre 2001).
Si è tuttavia ulteriormente precisato che l'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 5, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1 n. 2846, 9 luglio 1999 v. anche ex pl. Sez. 3 n. 26905, 16 giugno 2004;
Sez. 4 n. 5291, 10 febbraio 2004).
Di ciò dovrà pertanto tenersi conto nel considerare i singoli motivi prospettati.
8. Tanto premesso, deve ricordarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, come il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 stabilisca che le pene individuate dal primo comma per le ipotesi di illecita gestione siano applicabili anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2.
Se, dunque, l'abbandono viene effettuato da tali soggetti, si configura una violazione penale, mentre se l'autore dell'abbandono non possiede tale qualità, la sanzione è quella amministrativa. La ratio del diverso trattamento riservato alla medesima condotta, distinguendo l'autore della violazione, è evidentemente fondata su una presunzione di minore incidenza sull'ambiente dell'abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti.
Di tale assunto aveva già dato atto questa Corte, con riferimento alla previgente disciplina, osservando che la norma è finalizzata ad "impedire ogni rischio di inquinamento derivante da attività idonee a produrre rifiuti con una certa continuità, escluse perciò solo quelle del privato, che si limiti a smaltire i propri rifiuti al di fuori di qualsiasi intento economico" (Sez. Ili n. 9544, 2 marzo 2004. Nello stesso senso, Sez. 3 n. 42377, 19 settembre 2003). 9. Quanto alla individuazione dei soggetti qualificati indicati dalla norma in esame, si è già chiarito, in più occasioni, che essi non sono esclusivamente coloro che effettuano attività tipiche di gestione di rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), essendo la norma rivolta ad ogni impresa, avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ. o ente, con personalità giuridica o operante di fatto. Tale affermazione traeva origine dal confronto tra il testo originario del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 allora vigente e quello antecedente alla modifica introdotta dalla L. n. 426 del 1998, osservando che laddove erano originariamente indicate imprese ed enti "che effettuano attività di gestione dei rifiuti", dopo l'intervento del legislatore tale espressione era stata soppressa, così ampliando l'ambito di operatività della norma (Sez. 3 n. 9544/2004, cit.. Il principio è stato ribadito, anche con riferimento alla disciplina ora vigente da Sez. 3 n. 22035, 10 giugno 2010).
Tale caratteristica della fattispecie ha indotto anche a ritenere che il reato in esame possa essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza e ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dall'art. 256, comma 2 (gia D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51) riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva (Sez. 3 n. 35710 del 22 giugno 2004). Si è inoltre escluso che, nella individuazione del titolare d'impresa o del responsabile dell'ente, debba farsi riferimento alla formale investitura, assumendo rilievo, invece, la funzione in concreto svolta (Sez. 3 n. 19207, 13 maggio 2008. V. anche Sez. 3 n. 35945, 7 ottobre 2010; Sez. 3 n. 24466, 21 giugno 2007 entrambe non massimate) tanto che, in due occasioni, il reato è stato ritenuto configurabile anche con riferimento ad attività di tiro al piattello esercitata da associazione sportiva (v. Sez. 3 n. 4733, 30 gennaio 2008).
10. Tali condivisibili affermazioni vanno pertanto ribadite affermando il principio secondo il quale il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima, così dovendosi intendere il "titolare di impresa o responsabile di ente" menzionato dalla norma.
11. Alla luce delle considerazioni svolte appare dunque evidente che, una volta accertata l'attività di allevatore e titolare di azienda agricola del ricorrente, niente altro avrebbe dovuto verificare il Tribunale in merito alla astratta configurabilità del reato, a nulla rilevando la possibile qualificazione dell'imputato quale "imprenditore agricolo" o "piccolo imprenditore". Va poi osservato, con riferimento al richiamo giurisprudenziale posto a sostegno della tesi difensiva prospettata (Sez. 3 n. 35948,7 ottobre 2010, non massimata) non è pertinente, riguardando un'ipotesi di gestione illecita e non di abbandono e menzionando tale decisione l'esonero per gli imprenditori agricoli previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 189 disciplinante il catasto dei rifiuti, nella versione allora vigente.
12. Quanto al secondo motivo di ricorso deve rilevarsi che questa Corte ha avuto modo di affermare la natura di rifiuto del "pastazzo" di agrumi, composto da buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione, tanto sotto la vigenza dell'ormai abrogato D.Lgs. n. 22 del 1997 (Sez. 3 n. 12366, 1 aprile 2005; Sez. 3 n. 43946, 11 novembre 2004) quanto con riferimento alla disciplina attualmente in vigore (Sez. 3 n. 20248, 14 maggio 2009), peraltro riguardo all'utilizzo dello stesso come ammendante.
A nulla rileva, inoltre, la circostanza, genericamente prospettata in ricorso e del tutto priva di riscontro, che il rifiuto in questione non avrebbe potuto determinare alcun impatto per l'ambiente e la salute umana.
Trattavasi, peraltro, come accertato dal giudice del merito, di un quantitativo notevole di rifiuti, sparsi sul terreno su un'area di 288 metri quadrati, esposto, quindi, senza alcun particolare accorgimento, agli agenti atmosferici e soggetto, stante la sua composizione, a naturali processi di fermentazione, il che consentiva di escluderne una destinazione diversa dal mero abbandono, ne' il fatto che del "pastazzo", dopo lo spandimento, si cibassero alcuni bovini ne esclude la natura di rifiuto.
13. Il terzo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto finalizzato ad una diversa lettura delle emergenze processuali non consentita in questa sede di legittimità, avendo il giudice adeguatamente indicato le ragioni del suo convincimento senza alcun cedimento logico o manifesta contraddizione.
14. Infondato risulta pure il quarto motivo di ricorso il quale risulta, peraltro, genericamente formulato.
Come si è già detto, il ricorrente è soggetto che svolge l'attività di imprenditore agricolo ed, in quanto tale, aveva l'onere di informarsi adeguatamente sulle norme regolatrici del settore entro il quale egli è professionalmente inserito, non potendo addurre quindi, a giustificazione della sua condotta, un'ignoranza della legge certamente evitabile con diligenza anche minima.
15. Anche il quinto motivo di ricorso è, infine, privo di fondamento.
Il giudice del merito, nell'esercitare il potere discrezionale attribuitogli dalla legge per la quantificazione della pena, ha richiamato i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., dichiarando congrua la pena irrogata, quantificata in 6.000,00 Euro di ammenda.
Il giudice ha dunque preso in considerazione la sola pena pecuniaria, pur prevedendo la norma violata, in alternativa, anche quella detentiva dell'arresto, quantificandola peraltro, a fronte di un minimo di Euro 2.600,00 ed un massimo di Euro 26.000,00, in misura che non si discosta particolarmente dal minimo edittale. Nessuna richiesta di attenuanti generiche risulta formulata dalla difesa nelle conclusioni riportate in sentenza, ne' dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge la sussistenza di positivi elementi di giudizio che possano ritenersi ignorati dal giudice del merito.
Pare inoltre opportuno ricordare che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4 n. 41702, 26 ottobre 2004).
Quanto alla motivazione, si è anche osservato che una specifica e dettagliata giustificazione sulla quantità della pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto nel caso in cui essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, ritenendosi negli altri casi adeguato il riferimento all'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. mediante espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2 n. 36245, 18 settembre 2009). La decisione appare dunque, anche sul punto, giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata.
16. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2013