Pres. Postiglione Est. Gazzara Ric. Perciasepe
Rifiuti. Terre di dragaggio
Le terre di dragaggio provenienti da centrale idroelettrica, per natura, composizione e provenienza sono da qualificare rifiuti non pericolosi. Conseguentemente una autorizzazione rilasciata dal Comune in persona del responsabile del servizio con la quale si autorizza il conferimento dei sedimenti della vasca di carico dell'impianto idroelettrico sul terreno, è da considerarsi illegittima, in quanto emessa da organo incompetente, spettando alla regione il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, quali sono da considerare quei sedimenti.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Sala Consilina, in
composizione monocratica, con sentenza del 5 luglio 2006, condannava
Perciasepe
Francesco, concesse le attenuanti generiche, alla pena dell’ammenda di
euro
1.722,00, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 51,
co. 1,
lett. a), D.L.vo n. 22/97, perché, quale responsabile dell’U.T.C. di
Polla,
firmava la illegittima autorizzazione edilizia n. 14/01, rilasciata in
data 9
luglio
Avverso detta decisione ha proposto ricorso
per cassazione il prevenuto, con i seguenti motivi:
- art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.,
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 e 159 c.p.,
eccependo la
estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
- art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p.,
inosservanza
ed erronea applicazione dell’art.
- art. 606, co. I, lett. e), c.p.p.,
mancanza, contraddittorietà della motivazione, risultante da atti del
processo,
rilevando la dicotomia tra le dichiarazioni testimoniali (teste Morgia)
e
l’argomentazione motivazionale resa dal Tribunale;
- art. 606, lett. b), c.p.p., inosservanza ed
erronea applicazione dell’art. 8, co. 1, lett. f) bis, D.L.vo 22/97,
così come
modificato dall’art.
Motivi
della
decisione
Il ricorso è privo di fondamento e va
rigettato.
Di contro la sentenza impugnata appare
logica, corretta ed esaustiva.
In ordine al primo motivo di impugnazione si
rileva che il reato non è prescritto in quanto alla naturale
maturazione del
termine relativo (6 agosto 2006) va aggiunto un anno, otto mesi e
ventiquattro
giorni di sospensione, determinata da rinvii richiesti dalla difesa.
Errato risulta il richiamo all’art. 159 c.p.,
in quanto nella fattispecie non vertesi in ipotesi di sospensione del
processo,
ma di sospensione del termine prescrizionale causato da rinvii invocati
dalla
difesa del prevenuto, ex art. 420 ter c.p.p..
Del pari infondato si appalesa il secondo motivo in quanto nulla ha a che vedere il riempimento di un terreno, eseguito in correlazione all’esercizio di attività edilizia, con quanto autorizzato dal prevenuto, che ha permesso lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti dai fanghi di drenaggio, originariamente depositati nella vasca di carico dell’impianto idroelettrico di Tanagro. Quanto al terzo motivo di gravame si evidenzia che le risultanze della espletata istruttoria dibattimentale hanno permesso al giudice di merito di affermare la responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli: il giudice di merito ha richiamato la deposizione del teste Morgia, in ordine anche alla natura dei sedimenti (rifiuti non pericolosi), nonché le analisi effettuate dal laboratorio specializzato di Piacenza, a mezzo delle quali si è accertato che si trattava di rifiuti speciali non pericolosi e non di terre di scavo.
In particolare dalla deposizione Morgia, ispettore
tecnico della
prevenzione ASL SA/3, è emerso che dagli accertamenti eseguiti in
merito alle
terre di dragaggio, provenienti dalla centrale idroelettrica in
gestione alla EUROGEN
s.p.a., e depositate su terreno in proprietà a Casciano Giuseppe, tali
terre
per natura, composizione e provenienza erano da qualificare rifiuti non
pericolosi.
Conseguentemente la autorizzazione rilasciata dal
Comune di Polla, in
data 9 luglio
Peraltro, la rivalutazione e reinterpretazione del
significato del
materiale probatorio non è consentito alla Corte di legittimità, la
quale è
tenuta ad accertare se il giudice di merito abbia omesso di valutare
una prova
decisiva o se nella motivazione del provvedimento impugnato abbia
attribuito
alla prova decisiva un significato incontrovertibilmente e
pacificamente
distorto, rispetto a quello che risulta con evidenza dall’atto del
processo
corrispondente.