Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2889, del 12 giugno 2015
Ambiente in genere.L’arretramento della linea di battigia non legittima i titolari degli spazi demaniali in erosione ad arretrare i chioschi balneari
La concessione delle aree demaniali è l’atto terminale di un procedimento, che postula la pubblicazione dell’istanza di concessione, volto a favorire una competizione tra le richieste funzionale al rilascio del titolo demaniale in favore di chi sappia utilizzarlo in modo più proficuo anche per il pubblico interesse. Nè può prefigurarsi un “diritto di insistenza” in capo al titolare della concessione in scadenza o attigua a quella da assegnare, dato che l’orientamento ormai costante di questo Consiglio di Stato è consolidato nel senso di ritenere necessario, anche in tali casi, il confronto competitivo tra le richieste: ne consegue che, nella fattispecie in esame, anche il fatto naturale dell’arretramento della linea di battigia non legittimava i titolari degli spazi demaniali oggetto di erosione ad arretrare i chioschi balneari in misura corrispondente al fenomeno naturale in difetto di un nuovo atto concessorio (o quantomeno ricognitivo) della Amministrazione comunale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02889/2015REG.PROV.COLL.
N. 02597/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2597 del 2014, proposto da:
Giacomelli Tino, anche nella qualità di titolare del chiosco balneare denominato “il Libeccio”, Paolo Poltronieri, anche nella qualità di titolare del chiosco balneare denominato “la Capannina”, Il Grecale di Babbini Riccardo & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, Il Maestrale di Gherardi Paola, Aliboni Fabio & C. Sas, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Antognetti e Chiara Tagliaferro, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo difensore in Roma, piazza G. Mazzini, 27;
contro
Comune di Sarzana, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Massa, con domicilio eletto presso la segreteria della sesta sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 1087/2013, resa tra le parti, concernente ordine di ripristino dell'area demaniale abusivamente occupata in assenza di titolo amministrativo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarzana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2015, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Sperati per delega dell’avvocato Antognetti e l’avvocato Briganri per delega dell’avvocato Massa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Gli appellanti, gestori di chioschi balneari sul litorale del Comune di Sarzana, impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria 19 luglio 2013 n. 1087 che ha respinto, previa riunione, i ricorsi di primo grado dagli stessi proposti avverso le ordinanze di riduzione in pristino adottate nei loro confronti dal Comune di Sarzana sul presupposto dell’assenza di un titolo legittimante l’occupazione delle rispettive aree demaniali.
Gli appellanti tornano a riproporre in questo grado i motivi di censura già disattesi dal giudice di primo grado, incentrati sull’asserita carenza di legittimazione e di potere del funzionario comunale che ha adottato le ordinanze di sgombero in primo grado impugnate, sulla genericità dei provvedimenti nella individuazione delle strutture in titolarità di essi appellanti, sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 54-1161 del cod. nav., anche in relazione alla mancata definizione delle pratiche di condono edilizio nonché, da ultimo, sulla disparità di trattamento dedotta in rapporto alla posizione di altro soggetto titolare nelle immediate vicinanze di chiosco balneare e non attinto da analoga ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.
Insistono pertanto gli appellanti per l’accoglimento, con l’appello, dei ricorsi di primo grado e per l’annullamento, in riforma della impugnata sentenza, degli atti in quella sede gravati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sarzana per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.
Le parti hanno presentato memorie illustrative in vista dell’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 26 maggio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- L’appello è infondato e va respinto.
3.- Va anzitutto disattesa la censura di carenza di potere o di legittimazione in capo al soggetto firmatario delle ordinanze di ripristino oggetto dei ricorsi di primo grado, già dedotta in prime cure e riproposta in questa sede come autonomo motivo d’appello.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, l’esistenza di una delega di funzioni ( cfr. atto del 2 maggio 2012) da parte del dirigente di settore del Comune di Sarzana, per il caso di impedimento o di ferie dello stesso, vale a conferire al funzionario delegato l’investitura all’esercizio del potere amministrativo in tutti i casi di assenza o di impedimento del titolare dell’ufficio: ciò che è appunto occorso in occasione dell’adozione delle ordinanze di sgombero, in cui il delegato ha agito su delega del dirigente.
Gli appellanti, d’altronde, non muovono rilievi di sorta riguardo alla effettiva ricorrenza delle condizioni per l’esercizio dei poteri delegati, né muovono specifiche censure avverso l’atto di delega, limitandosi a sostenere che ogni atto che implichi spendita del potere rappresentativo dell’organo dovrebbe essere assunto dal dirigente dell’ufficio; ma una interpretazione di tal fatta non può essere condivisa posto che osterebbe al buon andamento dell’amministrazione ed al diuturno esercizio del potere amministrativo in tutti i casi di impedimento del titolare, in cui non vi è dubbio che debba prevedersi la sua sostituzione con altro soggetto delegato all’adozione degli atti in sua assenza, al fine di assicurare la continuità nella cura dell’interesse pubblico.
4.- Del pari destituito di fondamento il motivo col quale gli appellanti tornano in questo grado a lamentare la genericità dei contenuti delle ordinanze di ripristino gravate in primo grado, sotto il profilo della mancata specificazione delle aree oggetto di sgombero. Per converso, le aree risultano sufficientemente indicate e, in ogni caso, la circostanza che gli odierni appellanti si siano difesi in sede procedimentale dimostra ch’essi conoscessero fin da subito gli esatti confini dei terreni demaniali per i quali l’Amministrazione aveva inteso adottare le contestate ordinanze; peraltro, poiché gli appellanti sono sforniti di titolo demaniale e devono lasciare le aree occupate sine titulo nella libera disponibilità dell’Amministrazione comunale, non si pone alcun problema di esatta delimitazione delle stesse, onde anche sotto tal profilo la sentenza impugnata è corretta avendo ritenuto immuni dal dedotto vizio le ordinanze di sgombero e di riduzione in pristino.
Vero è infatti che l’attuale allocazione dei chioschi balneari, in posizione più arretrata rispetto alla linea di battigia, si è resa necessaria a seguito della riperimetrazione delle aree demaniali, operata – senza contestazione alcuna degli odierni appellanti - dalla Capitaneria di porto di La Spezia nel corso del 2010; ma altrettanto vero è che gli appellanti hanno occupato sine titulo dette aree, di tal che i provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell’art. 54 del cod. nav. a salvaguardia della integrità del demanio marittimo risultano sotto tal profilo pienamente legittimi.
5. Quanto al dedotto rapporto di pregiudizialità, ai fini della definizione del presente giudizio, delle autonome vicende che hanno riguardato le sorti delle ordinanze di demolizione adottate dal Comune di Sarzana nel corso nel 2013 ( e quindi in epoca successiva all’adozione dei provvedimenti sanzionatori demaniali qui in esame, risalenti tutti al 16 agosto 2012), il Collegio non ne ravvisa i presupposti, posto che qui viene appunto in gioco la legittimità dell’esercizio dei poteri di autotutela decisoria a difesa del demanio marittimo ( ai sensi del richiamato art. 54 cod.nav.), mentre negli altri giudizi ( alcuni ancora pendenti) è in predicato la legittimità dei poteri sanzionatori edilizi esercitati dal Comune in rapporto alle opere realizzate sine titulo ( restando ininfluente se tali opere insistano su aree demaniali ovvero su porzioni di territorio privato).
Ciò che soltanto in questa sede rileva è piuttosto che le aree cui si riferiscono le ordinanze oggetto dei ricorsi di primo grado siano sicuramente demaniali ( il che non è dubitabile, all’esito delle operazioni di riperimetrazione dei confini demaniali di cui si è detto) e che i destinatari delle ordinanze siano sforniti di titolo ad occuparle ( circostanza anch’essa incontestabile).
E’ noto, peraltro, che la concessione delle aree demaniali è l’atto terminale di un procedimento ( che postula la pubblicazione dell’istanza di concessione) volto a favorire una competizione tra le richieste funzionale al rilascio del titolo demaniale in favore di chi sappia utilizzarlo in modo più proficuo anche per il pubblico interesse. Nè può prefigurarsi un “diritto di insistenza” in capo al titolare della concessione in scadenza o attigua a quella da assegnare, dato che l’orientamento ormai costante di questo Consiglio di Stato è consolidato nel senso di ritenere necessario, anche in tali casi, il confronto competitivo tra le offerte (rectius, richieste): ne consegue che, nella fattispecie in esame, anche il fatto naturale dell’arretramento della linea di battigia non legittimava i titolari degli spazi demaniali oggetto di erosione ad arretrare i chioschi balneari in misura corrispondente al fenomeno naturale in difetto di un nuovo atto concessorio ( o quantomeno ricognitivo) della Amministrazione comunale)
6.- Da ultimo, appare condivisibile l’affermazione dei giudici di primo grado, che elide ogni consistenza al motivo affidato al dedotto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, secondo cui le ordinanze di ripristino in primo grado avversate non incidono su titoli edilizi legittimamente formatisi, a differenza di ciò che si è constatato con riguardo ad altro chiosco balneare, denominato “ Da Pitì”che, essendo rimasto sempre nella stessa posizione (non sussistendo per tale chiosco la necessità di occupare altre aree demaniali) ha ottenuto regolare concessione edilizia da parte del Comune di Sarzana.Altra eccezione il Tar ha condivisibilmente ravvisato in relazione al chiosco denominato “ Tramontana” in titolarità del signor Garbati, sul rilievo che anche tale opera era stata realizzata con regolare titolo edilizio ( poi ritirato in autotutela, ma con atto definitivamente annullato in sede giurisdizionale) su suolo privato; di guisa che non ricorre, neanche in tal caso, quell’identità di situazioni sostanziali che costituisce il presupposto fattuale per ravvisare un’ipotetica disparità di trattamento.
7.-In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello ( RG n. 2597/14), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Comune di Sarzana, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000(cinquemila/00),oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)