TAR Campania (SA), Sez. I, n. 1844, del 6 settembre 2013
Elettrosmog.Realizzazione di una stazione radio base

Il termine fissato dall’art. 87-bis d. lgs. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche, ha natura perentoria e recettizia del provvedimento di diniego; esso pertanto, non solo deve essere formulato ma anche comunicato nel termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia (d.i.a.).  (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

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N. 01844/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00637/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2013, proposto da: 
Vodafone Ominitel N.V., in persona del procuratore dott. Antonio Corda, rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avv. Veronica Vitagliano ed Elena Mele, con domicilio eletto in Salerno, via G. V. Quaranta, n. 3 presso lo studio dell’avv. Nocilla;

contro

Comune di Albanella in persona del sindaco pro tempore non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n.543 del 15 gennaio 2013 con cui il Comune di Albanella ha ordinato alla società ricorrente di non dare inizio ai lavori relativi all'istanza depositata in data 15 ottobre 2012, per la realizzazione di una stazione radio base,

e per l’accertamento e la declaratoria

della formazione del titolo abilitativo per silenzio assenso formatosi in data 15 novembre 2012, ai sensi dell’art. 87-bis d. lgs. 259/2003, sull’istanza per la realizzazione di una stazione radio base di cui sopra.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.



Premesso che:

- la società ricorrente, il 15 ottobre 2012 ha presentato al Comune di Albanella richiesta, ai sensi dell’art. 87-bis d. lgs. n. 259/2003, per la modifica di una stazione radio base su un’infrastruttura preesistente di H3G, sita in località "Matinella", via Bisceglie,foglio 4 mappa 318 – codice sito 4 – SA – 2353 in Albanella;

- con nota prot. n. 11636 del 19 novembre 2012, l’amministrazione comunale rilevava una carenza documentale nella presentazione della richiesta; a tale nota, Vodafone ha risposto in data 4 dicembre 2012, col deposito della documentazione richiesta;

- con nota prot. n. 12574 dell’11 dicembre 2012, l’amministrazione comunale ha inviato una nuova diffida dall’eseguire i lavori, alla luce della richiesta di integrazione dell’ARPAC;

- in data 8 gennaio 2013, la ricorrente Vodafone ha depositato nota di riscontro al comune, allegando il richiesto parere favorevole dell’ARPAC;

- in data 15 gennaio 2013, il comune di Albanella, con il provvedimento impugnato, ha ordinato alla società ricorrente di non dare inizio ai lavori;

- l’art. 87-bis d. lgs. 259/2003 dispone che “Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’art. 14 l. n. 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti;

- pertanto, una volta decorso inutilmente il termine di cui sopra senza che il Comune abbia comunicato il parere negativo oppure il provvedimento di diniego, si forma il titolo abilitativo;

- nel caso di specie tale titolo si è realizzato il 15 novembre 2012, dopo il decorso del termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza, senza che l’amministrazione abbia comunicato il provvedimento espresso di diniego;

- la nota prot. n. 11636 del 14 novembre 2012, comunicata a Vodafone il successivo 19, atto richiamato nel provvedimento impugnato, non può assumere il valore di provvedimento di diniego, bensì quello di atto interlocutorio con il quale l’ente comunale ha richiesto un’integrazione documentale; in ogni caso esso non ha effetto interruttivo del termine per la formazione del silenzio assenso, posto che tale termine è spirato il 15 novembre 2012, mentre la nota del 14 novembre è pervenuta alla società ricorrente solo il 19 novembre;

- orbene, il termine fissato dall’art. 87-bis d. lgs. 259/2003 ha natura perentoria e recettizia del provvedimento di diniego; esso pertanto, non solo deve essere formulato ma anche comunicato nel termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 18 ottobre 2007, n. 909, in tema di d.i.a. edilizia; T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 ottobre 2006, n. 3830)

Per quanto sopra, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salvi gli eventuali provvedimenti dell’amministrazione nell’esercizio del suo potere di autotutela, laddove ne sussistano i presupposti.

Appare equo compensare integralmente le spese, in relazione alla natura della controversia ed alle incertezze derivanti, nel caso di specie, dal momento in cui si è effettivamente formato il silenzio significativo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto

annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)