Cass. Sez. III n. 16165 del 5 maggio 2026 (UP 3 marzo 2026) 
Pres. Andreazza Rel. Bucca Ric. Muscianese
Beni culturali. Natura e tutela penale dei beni archeologici "affioranti"

In tema di beni culturali, il reato di impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato (già art. 176 d.lgs. 42/2004, ora art. 518-bis c.p.) si configura anche per reperti archeologici rinvenuti "in superficie" su terreni smossi da mezzi agricoli. Tali beni sono presunti appartenere al patrimonio indisponibile dello Stato fin dal momento della loro scoperta, indipendentemente da un provvedimento amministrativo che ne dichiari la culturalità, essendo sufficiente il loro interesse archeologico oggettivo desumibile da tipologia e datazione. Il requisito del "ritrovamento nel sottosuolo" non è riferito esclusivamente all'autore della condotta, ma alla natura originaria del bene. L'elemento soggettivo è desumibile dalla pluralità e varietà dei reperti, indicativi di una condotta non occasionale. Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la "definitiva perdita del valore storico" derivante dalla decontestualizzazione del reperto impedisce di considerare l'offesa di particolare tenuità, configurando un danno scientifico e culturale irreparabile

RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza del 9 luglio 2025, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Crotone del 10 marzo 2023, assolveva Eugenio Muscianese dal reato di cui all'art. 176 del d.lgs. n. 42/2004 limitatamente al possesso di una moneta in argento, ritenendo il fatto non sussistente, e, per le condotte residue, rideterminava la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa, concedendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. La condotta per cui è intervenuta condanna era costituita dell'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, segnatamente una fibula ad arco semplice in bronzo, un elemento di spirale di fibula in bronzo, un elemento di probabile fibula in lamina bronzea risalenti alla prima età del ferro e undici frammenti in terracotta pertinenti a vasi risalenti al V-III sec. a.C.
    Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, Muscianese, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione "in relazione alla declaratoria di assorbimento dell'eccezione di nullità per omessa valutazione della memoria difensiva depositata in primo grado". Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto "assorbita" "nella riproposizione delle medesime questioni nell'atto di appello" l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 9 marzo 2023. Sostiene che tale omissione integrasse una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., per violazione del diritto di difesa, e che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare autonomamente tale vizio processuale anziché liquidarlo con una "motivazione apparente". L'omesso esame avrebbe pregiudicato la decisione di primo grado, che avrebbe potuto essere diversa se il giudice avesse considerato le argomentazioni difensive, come dimostrato dal fatto che la stessa Corte d'appello ha poi parzialmente assolto l'imputato e ridotto la pena proprio su temi sollevati in detta memoria. Conclude, quindi, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza appellata.
2.2. "Mancata e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione...in ordine alle risultanze probatorie...". Il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla "sussistenza delle prove circa l'elemento oggettivo (...) e soggettivo del reato". In particolare, si deduce: a) l'illogicità dell'inferenza della Corte secondo cui la diversità cronologica e tipologica dei reperti renderebbe "intrinsecamente implausibile" un rinvenimento casuale in un unico contesto. Tale deduzione, per la difesa, sarebbe apodittica e priva di base scientifica, così da rendere l'ipotesi dei "rinvenimenti successivi, accantonati a scopo collezionistico" "congetturale" e il suo recepimento, da parte della Corte territoriale, a scapito della versione difensiva, prospettante il ritrovamento casuale in un unico contesto spaziale temporale, lesivo della presunzione di innocenza in quanto comportante "un'inversione dell'onere della prova", gravando sull'accusa la dimostrazione della "non fortuità del rinvenimento"; b) la contraddittorietà della motivazione laddove non considera che la diversità degli oggetti è compatibile con un ritrovamento in superficie "in un unico contesto" su terreno smosso, dove possono affiorare reperti di epoche diverse, con la conseguenza che l'assunto della Corte territoriale secondo cui si è in presenza di una condotta seriale di ricerca e raccolta illecita "cozza con la natura del reato contestato (rinvenimento fortuito non denunciato)" ed è smentita dal fatto che in sede di perquisizione non è stato rinvenuto alcun oggetto idoneo allo svolgimento di ricerche nel sottosuolo; c) "l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato", non avendo la Corte territoriale spiegato logicamente perché un rinvenimento "in superficie su un terreno già smosso" debba qualificarsi come "rinvenimento nel sottosuolo", che presupporrebbe, secondo la difesa, "l'illecita attività di ricerca" e "l'appropriazione di beni che si trovano nel patrimonio indisponibile dello Stato nel sottosuolo". Non troverebbe, ancora, spiegazione nella sentenza la ragione per cui non si è ritenuto che si sia in presenza di "un mero ritrovamento fortuito di beni già affiorati o [di un] illecito amministrativo ... mancando la condotta sottrattiva". Si lamenta, ancora, che la sentenza non si confronta con il motivo di appello incentrato sulla previsione dell'art. 90, comma 2, d.lgs. 42/2004, che consente la rimozione dei beni ritrovati per garantirne la custodia; d) la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione in termini di eccezionalità "del corpus dei reperti", ritenendo la difesa ingiustificato l'utilizzo della locuzione "elevato numero di reperti", rinvenibile nella sentenza, per "parti di una fibula in bronzo e 11 piccoli frammenti di terracotta, che probabilmente messi insieme non avrebbero neanche composto un vasetto"; e) il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione degli oggetti come "beni culturali" in quanto fondata sulla sola testimonianza del dott. Aversa che, però, risulterebbe priva di una metodologia scientifica rigorosa e di riscontri oggettivi; f) il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo. Si assume che la sussistenza del dolo sarebbe stata desunta da "due presunzioni": la mancata denuncia entro le 24 ore dal rinvenimento, senza però considerare che tale omissione integra un diverso illecito (contemplato dall'art. 90 d.lgs. 42/2004) e che non spettava all'imputato allegare il mancato rispetto delle 24 ore ma all'accusa provare il dolo del reato; la sussistenza dello scopo collezionistico, desunta imputando i reperti a "rinvenimenti successivi", ritenuto dimostrativo della consapevolezza del valore archeologico degli oggetti in forza di un ragionamento che non teneva conto: del mancato sequestro di oggetti da scavo; delle competenze professionali dell'imputato, laureato in scienze naturali; del fatto che non fosse noto come "tombarolo"; del ritrovamento fra gli oggetti detenuti di "una fibbia in bronzo" "di valore nullo e di epoca moderna"; g) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha assolto l'imputato in relazione alla moneta, dando così credito alla versione difensiva, per poi disattenderla in relazione agli ulteriori reperti.
2.3. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ...e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) in ordine al rigetto dell'esimente della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)". Si denuncia che la Corte territoriale avrebbe illogicamente dedotto l'abitualità della condotta dalla mera pluralità dei reperti, incorrendo in una "petitio principii" essendo stata l'abitualità utilizzata come ragione per escludere l'unicità del ritrovamento, "pur avendo al contempo escluso l'unicità del ritrovamento per dedurne l'abitualità", e, comunque, senza prove di plurimi impossessamenti. Si lamenta, inoltre, che l' "abitualità" valorizzata dalla Corte non corrisponde a quella prevista dalla norma invocata, certamente non configurabile stante l'incensuratezza dell'imputato. Anche la valutazione sulla non minima offensività sarebbe viziata, poiché l'intensità del dolo è stata presunta "in modo illogico" e la gravità dell'offesa (perdita del contesto) non sarebbe imputabile all'imputato, che aveva indicato ai Carabinieri il luogo del ritrovamento. La Corte non avrebbe considerato le concrete modalità della condotta (rinvenimento casuale) e l'esiguità del numero di reperti.
2.4. "Erronea applicazione della norma penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) con riferimento alla determinazione della pena". Si lamenta che la pena, sebbene ridotta, sia stata determinata partendo da una base superiore al minimo edittale sulla base di una presunta "elevata intensità del dolo" e "rilevante entità dell'offesa", senza adeguate argomentazioni. Si deduce al riguardo che si era in presenza di "un'attività episodica, priva di premeditazione" e che il "bene culturale non era stato oggetto di danno irreparabile". La motivazione sarebbe, altresì, contraddittoria nella discrepanza tra la pena detentiva (fissata a 1/6 del massimo) e quella pecuniaria (fissata a circa la metà del massimo). Infine, la riduzione per le attenuanti generiche (da 6 a 4 mesi e da 300,00 a 200,00) sarebbe insufficiente e immotivata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.

    La censura relativa alla presunta nullità della sentenza di primo grado per omessa valutazione della memoria difensiva è manifestamente infondata. La Corte di appello ha correttamente ritenuto la doglianza "assorbita dalla riproposizione delle medesime questioni nell'atto di appello". Tale motivazione, seppur sintetica, non è né apparente, né illogica, né viola alcuna norma processuale. Infatti, il giudice d'appello ha esaminato tutte le argomentazioni che il ricorrente assume pretermesse dal primo giudice, sanando così ogni eventuale lacuna argomentativa e garantendo la pienezza del contraddittorio e del diritto di difesa nel secondo grado di giudizio. Giova ricordare che l'orientamento oramai prevalente, a cui il collegio aderisce, ritiene che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, "non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive in quanto devono essere attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte" (Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv. 272009 - 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 - 03; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01).
    Il secondo motivo, pur articolato in plurime censure, si risolve in larga parte in una critica complessiva alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto operate dai giudici di merito, sollecitando un riesame che è precluso in sede di legittimità, risultando gli ulteriori argomenti infondati. Si impongono, però, delle precisazioni in ordine al perimetro del sindacato di legittimità. 2.1 Il controllo demandato a questa Corte sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (così Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708 - 01; conf. Sez. 1, n. 7687 del 3/11/2023, dep. 2024, Vojka). 2.2 L'illogicità manifesta "deve essere qualcosa che collide con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo (ictu oculi) il lettore per la sua insensatezza (Sez. 2 n, 25825 del 28/2/2024, Bello; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). 2.3 La deduzione del vizio di contraddittorietà della motivazione risultante da atto del processo specificamente indicato, introdotta dalla L. n. 46 del 2006, inoltre, "presuppone che la motivazione della sentenza sia basata in modo determinante su prova insussistente agli atti, o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero sia contrastata insuperabilmente da una prova presente agli atti ma ignorata (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 8264 del 4/2/2026, Ferraris), sì che eliminata - o inserita, secondo i casi - quella prova l'intera ricostruzione fattuale sia vanificata. L'indicazione dell'atto probatorio in questione, ancora, deve assolvere al requisito dell'autosufficienza (Sez. 6, n. 20059 del 16/1/2008, Rv 240056; Sez. 1, n. 6112 del 22/1/2009, Rv 243225): occorre cioè che al ricorso sia allegato l'atto processuale (o comunque che ve ne sia nel ricorso l'integrale trascrizione ovvero l'individuazione assolutamente puntuale e completa, che non determini la necessità di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma da parte della Corte di legittimità) dal quale emerga, senza possibilità di interpretazione o lettura alternative, il contrasto tra quanto affermato in sentenza e quanto invece in atti (Sez. 6, n. 18491 del 24/2/2010, Nuzzo, Rv. 18419). A ciò consegue che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, "attraverso una diversa interpretazione dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Non è, quindi, censurabile in sede di legittimità, se non entro i detti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti tra fonti di prova né la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). Ogni giudizio, infatti, "implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento" (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516 - 01). 2.4 Le possibili diverse ipotesi in ordine al concatenarsi logico posto a fondamento della decisione impugnata assumono rilevanza in materia di ricorso per cassazione, permettendo di ravvisare un vizio di motivazione, solo quando la ricostruzione difensiva sia inconfutabile, ovvia e non rappresentare solamente un'alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 1, n. 22240 del 17/4/2024, Panaiia; Sez. 2, n. 37876 del 12/9/2023, Gagliardi; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv 252178; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054).
    Nel caso di specie, la Corte di appello ha fornito una motivazione logica e coerente, immune da vizi censurabili, in ordine al giudizio di responsabilità. La motivazione muove dalla deposizione resa da Gregorio Aversa, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Crotone, dalla quale è stata desunto il "pregio archeologico" dei reperti per i quali è intervenuta condanna, prosegue spiegando le ragioni per cui era stato ritenuto i beni fossero frutto di rinvenimenti successivi per concludersi ricavando la "consapevolezza del valore" e la "volontà di farli propri" dall'accantonamento dei reperti. L'inferenza della Corte territoriale, secondo cui la detenzione di reperti eterogenei per epoca e tipologia (dall'età del bronzo all'epoca delle prime colonie greche) rende "intrinsecamente implausibile" la tesi di un unico e casuale rinvenimento superficiale, non costituisce "una deduzione apodittica e priva di base scientifiche", come si legge nel ricorso, ma un apprezzamento di fatto, che ha nei principi di normalità e razionalità i sui criteri di induzione, che valuta come assai improbabile che su "un terreno smosso" superficialmente da un mezzo agricolo possano affiorare, contemporaneamente, oggetti appartenenti a insediamenti umani succedutisi a secoli di distanza. La ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente, ancora, rappresenta solo una diversa e residuale ipotesi fattuale che, per quanto esposto in precedenza, è priva della capacità di disarticolare la tenuta logica della motivazione. 3.1 In ogni caso, la Corte territoriale si confronta con la versione difensiva disattendendola sull'assunto che la scoperta "in superficie" dei reperti "non ne esclude la natura di beni culturali 'rinvenuti nel sottosuolo', appartenenti allo Stato a titolo originario". Tale motivazione resiste alle censure difensive. 3.2 Entrambi i giudici di merito hanno dato rilievo alla deposizione di Aversa, la cui competenza è disvelata dal ruolo ricoperto, che aveva valutato i reperti della prima età del bronzo e i frammenti di vasi greci in terracotta come di interesse archeologico e, come tali, rientranti nella categoria dei beni culturali. La difesa censura il rilievo dato alla deposizione ritenendola insufficiente e inidonea a dimostrare l'interesse culturale dei reperti in quanto non corredata da "prove, documentazione, riscontri in ordine alla tipologia e alla rarità degli oggetti". Tale critica è infondata risultando pacifico nel panorama giurisprudenziale che il carattere culturale del bene non necessiti di un provvedimento dell'autorità amministrativa che lo qualifichi come tale essendo sufficiente un interesse culturale oggettivo, derivante da tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 35226 del 28/06/2007, Signorella, Rv. 237403 - 01; Sez. 3, n. 24988 del 16/07/2020, Quercetti, Rv. 279756 - 01; Sez. 2, n. n. 41131 del 27/09/2023, Totti). Si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte, anche in considerazione della natura dei reperti, risalendo, le fibule, all'età del bronzo e i frammenti in terracotta al periodo compreso fra il V e III secolo a.C., il rilievo dato dai giudici di merito alla deposizione in esame. 3.3 L'interesse culturale degli oggetti ha come immediato precipitato l'operatività della presunzione relativa di proprietà pubblica. È stato precisato che "il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico (appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato fin dal momento della loro scoperta) deve ritenersi illegittimo per cui il detentore ha l'onere di dimostrare di averli legittimamente acquistati ai sensi della l. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 43, 44 e 46 (cfr. Sez. 2 n. 12087 del 27.6.1995, Dal Lago). A partire, infatti, dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 le cose di interesse archeologico scoperte, appartengono allo Stato, per cui è onere del privato dimostrare la legittimità della provenienza dei reperti detenuti (cfr. Sez. 3; n. 49439 del 04/11/2009, Dafarra, Rv. 245743 - 01; conf. Cass. sez. 3 n. 24654 del 3.2.2009; Cass. sez. 2 n. 12716 del 21.11.1997; Cass. sez. 4 n. 12618 dell'1.2.2005)" (Sez. 3, n. 33977 del 22/06/2010, Bertasi, Rv. 248222 - 01). 3.4 Il collegio non ignora che una parte, minoritaria, della giurisprudenza ritiene che la presunzione di proprietà pubblica non possa operare per l'accertamento della responsabilità penale (Sez. 4, n. 14792 del 22/03/2016, Cadario, in motivazione) ma il tema, nel caso di specie, risulta irrilevante. I giudici di merito, infatti, hanno desunto dalla natura degli oggetti, siccome disvelata dalla deposizione di Aversa, che si trattasse di beni culturali provenienti dal sottosuolo e, come tali, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 22/1/2004 n. 42, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato. Tale processo inferenziale trova avallo nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 14792 del 22/03/2016, Cadario, che richiama Sez. 1 civile n. 2995 del 31 gennaio 2006 che precisa che "Alla cosa d'interesse archeologico non può darsi altro connotato, se non di appartenere al passato e provenire dal sottosuolo"; in tal senso anche Sez. 2 civile, 26/04/2017, n. 10303, Rv. 643889 - 01 secondo cui i beni archeologici presenti in Italia si presumono, salvo prova contraria gravante sul privato che ne rivendichi la proprietà; provenienti dal sottosuolo o dai fondali marini italiani e conseguentemente appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato.). Anche nella versione dell'imputato, peraltro, i beni risultano provenire dal sottosuolo, avendo Muscianese dichiarato che i reperti erano riaffiorati in superficie per effetto del sommovimento del terreno superficiale provocato dai mezzi agricoli. Tali dichiarazioni provano che: il possesso dei reperti è stato acquisito dopo l'entrata in vigore della l. 364/1909; i beni non sono stati ceduti dallo Stato a titolo di compenso per il mancato utilizzo del fondo, o di indennizzo per i danni subiti, ai sensi degli artt. 14 e 43 l. 364/1909, o di premio per il rinvenimento di beni archeologici, ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 42/2004, o di permuta effettuata in vigenza degli artt. 24 e 25 l. 364/1909; i reperti giacevano nel sottosuolo. 3.5 Va, poi, escluso che le modalità di apprensione possano incidere sull'applicabilità ai reperti dell'art. 91 comma 1 d.lgs. 42/2004, tuttora vigente in quanto non abrogato dalla legge n. 22 del 2022. L'art. 91 comma 1 del d.lgs. 42 del 2004 prevede: "Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile". Il riferimento al ritrovamento nel sottosuolo è presente anche nell'art. 826 cod. civ. ed è stato da sempre interpretato da dottrina e giurisprudenza in senso estensivo come riferibile anche ai ritrovamenti che avvengano in qualunque altro luogo anche ai di sopra del suolo (Sez. 3, n. 4215 del 08/01/1980, Schiavo, Rv. 144831 - 01). La riconduzione alla previsione dell'art. 91 del d.lgs. n. 42 del 2004 dei beni archeologici "affioranti dal suolo" fortuitamente scoperti trova risconto anche nella circolare del Ministero della Cultura n. 29 del 2021 che riconduce anche tali reperti nell'ambito oggettivo del ritrovamento meritevole di premio di rinvenimento". 3.5.1 Ma anche a voler ritenere che il riferimento dell'art. 91 ai ritrovamenti nel sottosuolo abbia carattere tassativo, non per questo potrebbe escludersi che i reperti siano di proprietà dello Stato. Nella versione difensiva, infatti, l'impossessamento sarebbe conseguito al sommovimento della terra a opera di terzi, per cui l'apprensione ebbe comunque a oggetto beni che appartenevano al patrimonio indisponibile dello Stato in quanto rinvenuti, sia pure da terzi, nel sottosuolo. Va, quindi, ricordato che, sotto la vigenza delle normative previgenti, è stato ritenuto che "il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato è configurabile anche laddove questi siano stati rinvenuti da persona diversa dall'autore dell'impossessamento" (Sez. 3, n. 33977 del 22/06/2010, Bertasi, Rv. 248222 - 01 che richiama Cass.pen. Sez. 3, 11.1.1986 n. 49). Ancora, a confutazione dell'argomento difensivo secondo cui "il reato di impossessamento illecito è intrinsecamente collegato all'illecita attività di ricerca", va osservato che per il combinato disposto degli artt. 176 e 91 d. lgs. 42/2004 il reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti alla Stato non ha fra gli elementi della fattispecie il nesso di derivazione del reperto da attività di ricerca, richiedendosi solamente il ritrovamento "in qualunque modo" nel sottosuolo. In tale senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità. È stato precisato che "in tema di cose d'antichità e d'arte, il reato di cui all'art. 124 del d.lgs. n. 490 del 1999, ora sostituito dall'art. 175 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (ricerche archeologiche in difetto di concessione), concorre con il reato di cui all'art. 125 del citato d.lgs., ora art. 176 del d.lgs. n. 152 del 2004 (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato), atteso che il reato di ricerca si realizza indipendentemente dal rinvenimento degli oggetti, mentre l'impossessamento può essere compiuto anche da chi sia titolare della concessione per la ricerca (Sez. 3, n. 44967 del 26/10/2007, Liberatore, Rv. 238276 - 01) oppure può avvenire "in contesti diversi dall'effettuazione di ricerche o in genere di opere per il loro ritrovamento e indipendentemente da queste" (Sez. 3, n. 6432 del 12/01/2007, Grillo, Rv. 236082 - 01). 3.5.2 Quanto detto conserva la sua validità anche in relazione alla novella introdotta dalla legge 9 marzo 2022 n. 22. È noto che la legge n. 22 del 2022 non contiene una norma definitoria del bene culturale ai fini penali né ha un rinvio esplicito al d.lgs. 42 del 2004 in relazione alla nozione di bene culturale, contenuta tuttora nell'art. 10 dello stesso decreto, non abrogato dalla legge n. 22 del 2022. Tale scelta legislativa ha portato i primi commentatori a dividersi: secondo alcuni la legge del 2022 rimanderebbe alla nozione di bene culturale contenuto nel predetto d.lgs.; per altri valorizzerebbe la nozione contenuta nella Convenzione di Nicosia, ratificata dall'Italia con l. n. 6 del 12/1/2022, che, all'art. 2, comma 2, definisce beni culturali, "in relazione ai beni mobili, qualsiasi oggetto, situato sulla terra o sott'acqua oppure rimosso da tale terreno o superficie subacquea, che sia... come di importanza per l'archeologia, la preistoria..., l'etnologia, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza..."; per altri ancora introdurrebbe una nozione del tutto autonoma di bene culturale, non collegata ad alcuna fonte giuridica positiva e agganciata al senso comune o alle scienze archeologiche, storiche, palentologiche. In qualunque delle opzioni interpretative prospettate, per quanto innanzi esposto, è indubbio che i reperti per cui è intervenuta condanna presentino il carattere della culturalità. Nella struttura dell'art. 518 bis comma 1 c.p., poi, il connettivo logico "in quanto" collega la locuzione "rinvenuti nel sottosuolo" sia alla proprietà pubblica sia alla presunzione di culturalità ma non anche all'azione dell'agente così che la seconda delle fattispecie delineate della norma risulta sovrapponibile, per quanto qui di interesse, a quella derivante dal combinato disposto degli artt. 176, 91 e 10 d.lgs. 42/2004, restando dunque confermato che il requisito del rinvenimento nel sottosuolo non è esclusivamente riferito all'autore della condotta di impossessamento. È quindi ravvisabile la continuità normativa fra la previgente norma incriminatrice dell'art. 176 d.lgs. n. 42 del 2004, nel cui vigore sono state poste in essere le condotte contestate, e l'art. 518 bis, c.p. sottolineata dalla Corte territoriale. 3.6 Venendo all'elemento soggettivo, la Corte di appello ha desunto la consapevolezza del valore archeologico dei beni e la volontà di appropriazione dalla pluralità e varietà dei reperti, che suggeriscono "rinvenimenti successivi, accantonati a scopo collezionistico", dallo spostamento dei reperti in un luogo che ne garantiva il dominio esclusivo e dalla loro conservazione "come avrebbe fatto un archeologo". Tale percorso argomentativo, incentrato su indicatori pregnanti quali la chiara natura di reperto antico, la molteplicità dei beni e l'esposizione nell'abitazione, non è manifestamente illogico. Anche la presenza di un oggetto moderno tra i reperti è stata considerata, ma non ritenuta tale da inficiare il quadro complessivo, valutazione che rientra pienamente nell'apprezzamento di merito del giudice. 3.6.1 L'argomento della Corte d'appello va a integrare la motivazione del Tribunale che aveva desunto l'elemento soggettivo del reato attraverso la valorizzazione dell'esame dell'imputato che aveva dichiarato che aveva portato a casa i reperti con l'intento di farli valutare dalla Sovrintendenza, così ammettendo che aveva avuto consapevolezza della possibile rilevanza culturale dei beni e accettato il rischio della rilevanza penale del loro impossessamento. Anche nella versione difensiva, quindi, sarebbero configurabili i coefficienti psicologici integranti l'elemento soggettivo del reato. 3.6.2 Anche l'ulteriore censura, secondo cui in relazione all'elemento soggettivo la Corte territoriale avrebbe addossato all'imputato l'onere di provare la sua innocenza, è destituita di ogni fondamento risultando, nel ragionamento probatorio che sorregge la condanna, il riferimento alle dichiarazioni dell'imputato una mera appendice volta a confutare l'argomento difensivo della ritardata denuncia con la constatazione che non trovava riscontro neppure nella versione dell'imputato. 3.7 Non vi è, poi, alcuna contraddittorietà con l'assoluzione intervenuta in relazione alla moneta di argento, avendo la Corte territoriale valorizzato lo stato di conservazione del bene, che rendeva inverosimile il rinvenimento nel sottosuolo, e la versione dell'imputato, che aveva rivendicato che la sua famiglia era proprietaria da generazioni del bene, per escludere che il bene potesse appartenere al patrimonio indisponibile dello Stato.
    Le censure relative al diniego dell'art. 131-bis c.p. non superano lo scrutinio di ammissibilità risolvendosi in una mera rilettura degli elementi di fatto volta a ottenere una rivalutazione di elementi già adeguatamente considerati dai giudici di merito. La Corte di appello ha escluso l'applicabilità dell'esimente sulla base di una duplice e autonoma ratio decidendi: l'abitualità della condotta e la non particolare tenuità dell'offesa. 4.1 In particolare, sotto il profilo della gravità dell'offesa, i giudici di merito hanno escluso il requisito della speciale tenuità valorizzando "l'elevato valore archeologico" degli oggetti e, soprattutto, la "definitiva perdita di valore storico" derivante dall'impossibilità di ricostruire il contesto di provenienza, quale danno definito "scientifico e culturale". Trattasi di motivazione coerente con la ricostruzione abbracciata, aderente a quanto al riguardo dichiarato dal teste Aversa e del tutto logica, in quanto la segnalazione del rinvenimento del reperto quando il medesimo si trovava nel sito avrebbe permesso ricerche più circoscritte e meno dispendiose che avrebbero potuto portare a ulteriori scoperte, cui la difesa oppone differenti valutazioni in ordine all'incidenza che l'asportazione dei reperti avrebbe comportato, al valore dei medesimi e alle modalità di rinvenimento senza individuare salti logici o palesi incongruenza nell'argomento contestato. 4.2 La congruità e la non manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità del reato priva del carattere della decisività le ulteriori censure che attingono il concorrente argomento relativo all'abitualità della condotta. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini del diniego della causa di non punibilità, è sufficiente la valutazione negativa anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, quali la particolare tenuità dell'offesa o la non abitualità del comportamento; infatti, il giudizio di particolare tenuità dell'offesa richiede un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131-bis cod. pen. sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 2, n. 8979 del 14/2/2024, Costanzo; Sez. 5, n. 50171 del 30/9/2019, Sclip; Sez. 2, n. 48555 del 10/9/2018, Bartoli).
    Il giudizio in ordine alla gravità del reato formulato dalla Corte territoriale riverbera i suoi effetti anche in ordine alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio. È noto che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02; Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415- 01). Nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente applicato, ratione temporis, l'art. 176 d.lgs. 42/2004, e, stante il più favorevole trattamento sanzionatorio, ha determinato la pena base in maniera più prossima al minimo edittale che al medio (mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa), giustificandola con "l'entità dell'offesa e l'intensità del dolo", e ha applicato la riduzione massima prevista per le attenuanti generiche. Tale dosimetria si sottrae a censure difensive che si limitano a contestare l'adeguatezza della pena, senza evidenziare alcun vizio di legittimità. Va, infatti, osservato che la pena base individuata, in quanto sensibilmente inferiore al minimo edittale, non necessitava neppure della specifica motivazione fornita dalla Corte territoriale, risultando sufficiente l'uso di espressioni quali pena congrua o pena equa, posto che è la stessa contenuta quantificazione del trattamento sanzionatorio ad evidenziare un corretto esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Non sussiste, ancora, un obbligo di stretta proporzionalità tra la pena pecuniaria e quella detentiva, congiuntamente previste dal legislatore, sussistendo, al contrario, un'indipendenza nella loro quantificazione, posto che se la pena detentiva è ugualmente afflittiva per qualsiasi soggetto, quella pecuniaria ha un'efficacia sanzionatoria proporzionata alla capacità economica del destinatario (Sez. 3, n. 26789 del 15/02/2023, Guida, Rv. 284728 - 01; conf. Sez. 2, n. 9361 del 27/05/1975, Lo, Rv. 130927 - 01).
    L'esito del giudizio comporta, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3/3/2026.