TAR Campania (SA) Sez. II n. 491 del 17 febbraio 2022   
Beni ambientali.Poteri Ente parco

L'Ente parco è titolare dell'esercizio dei poteri che si esprimono nel rilascio o meno del nulla osta, atteso che la ratio della disposizione della l. n. 394 del 1991 è quella di radicare un generale potere di intervento dell'Ente parco a presidio del vincolo alla cui tutela è preposto, in ragione dei valori specifici in esso compendiati, da salvaguardare altresì, ma non soltanto, nell'ambito del procedimento per il condono edilizio attivato in relazione al diverso parametro della normativa in materia edilizia e urbanistica. In materia di aree naturali protette, il nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco deve in ogni caso essere chiesto ed espresso da parte dell'Ente Parco, il quale, in assenza del Piano per il Parco di cui all'art. 12 della medesima legge, deve necessariamente fare riferimento agli atti istitutivi dell'ente stesso, alle deliberazioni emanate dagli organi di gestione, ai piani paesistici territoriali ed urbanistici nonché alle misure di salvaguardia. E’, poi, obbligatoria la sua richiesta ai fini del “rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco”, ogniqualvolta debba verificarsi la compatibilità con la tutela dell’area naturale protetta di specifici interventi di modificazione o trasformazione che su di essa possono incidere. Ciò corrisponde alla ratio dell’istituto, finalizzato all’accertamento, da parte dell’Ente preposto, dell’impatto dell’intervento richiesto sui valori naturali e paesaggistici del parco, e quindi della sua ammissibilità a fronte della prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela di tali valori

Pubblicato il 17/02/2022

N. 00491/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01767/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1767 del 2021, proposto da:
Comune di Agropoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Alessandro Comunale Butturini e Nicola Comunale, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Comunale e Marco Scramoncin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura – Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno e Avellino, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza prot. n. 11932 del 26.7.2021, avente ad oggetto “Attività di vigilanza e sorveglianza – Abusi edilizi in Agropoli – Ordine demolitorio e di ripristino dello stato dei luoghi”, a firma del Direttore e del Responsabile del procedimento del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e di Alessandro Comunale Butturini e di Nicola Comunale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Con istanze del 1996 e del 1997, il Sig. De Caro, proprietario di alcuni mappali interessati dalla realizzazione dell’opera (mapp. nn. 162 – 168), nonché rappresentante legale della società agricola denominata “Il Contadino”, che raggruppava, a sua volta, altri proprietari dei mappali interessati dal tracciato stradale, presentava, agli Enti consultivi competenti, richiesta di rilascio di titolo autorizzatorio, per la realizzazione di lavori di costruzione, ampliamento e prolungamento di una strada rurale.

La Soprintendenza, con nota, prot. n. 21095 del 27.8.1996, formalizzava il nulla osta, con la prescrizione per cui: “la strada, essendo di tipo rurale, non va bitumata; i muri di contenimento del terreno vanno eseguiti con materiale lapideo a faccia vista, con pietre locali squadrate, disposte a ricorsi orizzontali e senza stilatura dei giunti”.

L’Ente Parco, con nota del 20.01.1997, n. 2315, richiamava, per relationem, le prescrizioni de quibus formalizzate dalla Soprintendenza.

Con nota, n. 12 dell’8.4.1997, allegata alla nota prot. n. 42053 del 4.12.1997, il Presidente della Provincia di Salerno, nell’esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania, concedeva l’assenso paesaggistico, con la seguente prescrizione per cui “i muri di contenimento, a vista, siano rivestiti da pietra locale e che vengano messe a dimora, lungo tutto il perimetro, piante autoctone”.

Le due summenzionate autorizzazioni erano rilasciate al proprietario di alcuni mappali interessati dalla realizzazione dell’opera (mapp. nn. 162 – 168), nonché rappresentante legale della società agricola denominata “Il Contadino”, che raggruppava, a sua volta, altri proprietari dei mappali interessati dal tracciato stradale.

Nella nota prot. n. 42053 del 4.12.1997, la Provincia di Salerno rimarcava che “il Ministero dell’Ambiente non ha esercitato il potere di annullamento nel termine dei 60 giorni dal ricevimento della stessa (legge n. 431/85)”, sull’autorizzazione de qua.

Con decreto n. 15466 del 17.11.1998, il Presidente della Giunta Regionale approvava il progetto, disponendo che i lavori venissero realizzati dal Comune di Agropoli e concedendo un contributo di £ 306.903.000.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 124 del 29.12.1998, l’Amministrazione stabiliva di realizzare l’intervento “come da progetto approvato con decreto del Presidente della G.R. n. 15466 del 17.11.1998, procedendo nell’appalto mediante licitazione privata”.

Con nota prot. n. 5933 del 19.4.2021, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, si comunicava, al Comune di Agropoli ed altri cointeressati, l’avvio dell’iter procedimentale per il ripristino, ex art. 29 della L. 6.12.1991, n. 394, del tracciato di “via degli asparagi”, con la seguente motivazione: “il tracciato stradale in questione è stato realizzato, nel corso del 2000, dal Comune di Agropoli in difformità a quanto autorizzato dall’Ente con provvedimento n. prot. 2315 del 20.01.1997 (rilasciato al sopra generalizzato sig. Giovanni De Caro) nel quale veniva stabilito il rispetto delle stesse prescrizioni impartite in proposito dalla competente Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Salerno e Avellino; le prescrizioni in parola stabilivano, in particolare, la necessità che il predetto tracciato stradale non fosse bitumato e che le opere murarie (muri di contenimento) fossero realizzate con pietre locali”.

Seguiva l’ordinanza, prot. n. 11932 del 26.7.2021, recante l’ingiunzione demolitoria delle opere abusive descritte in premessa nonchè il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione dello strato bituminoso che interessa il tracciato stradale.

Avverso l’ordine de quo insorge il Comune epigrafato, proponendo gravame di annullamento, notificato il 30.10.2021 e depositato il 24.11.2021, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso e così di seguito sintetizzate:

1)INCOMPETENZA (ART. 21-SEPTIES L. 7.8.1990, N. 241) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 29, COMMI 1 E 2, L. 6.12.1991, N. 394; ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990, N. 241; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ – ARBITRARIETÀ – ABNORMITÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E TIPICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

Secondo la prospettazione attorea, l’ordinanza gravata sarebbe viziata da incompetenza, atteso che, a suo dire, le prescrizioni esecutive provenienti dalla Soprintendenza, cui ha fatto richiamo l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità tutoria dell’area protetta cilentana, esulando dalle spettanze del Parco, in ogni caso, sono inidonee a legittimare l’azione repressiva intrapresa. Questo, peraltro, in ragione della rimarcata diversità di poteri ed attribuzioni funzionali, atteso che, secondo il suo assunto, mentre l’assenso che l’Ente Parco è chiamato a rendere preventivamente all’esecuzione di interventi ed opere mira alla cura dell’interesse naturalistico e ambientale, in ragione della quale è istituita l’area protetta con il suo speciale regime di tutela e di gestione, il nulla osta della Soprintendenza è finalizzato ad assicurare la salvaguardia del paesaggio.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 29, COMMI 1 E 2, L. 6.12.1991, N. 394; ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990, N. 241, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 82 D.P.R. 24.7.1977, N. 616, NONCHÉ ALLA L. 8.8.1985, N. 431, ALLA L. 29.6.1939, N. 1497, ALLA L.R. 29.5.1980, N. 54, ALLA L.R. 1.9.1981, N. 65, ALLA L.R. 23.2.1982, N. 10, E ALLA L.R. 20.3.1982, N. 17; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA – DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ – ARBITRARIETÀ – ABNORMITÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E TIPICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

La parte ricorrente si duole dell’illegittimità dell’ingiunzione demolitoria-ripristinatoria, inficiata anzitutto da un difetto di legittimazione passiva. L’Autorità tutoria avrebbe, a suo dire, disatteso circostanze assolutamente dirimenti, atteso che è lo stesso Ente Parco ad ammettere che la sanzione irrogata deriverebbe dall’inosservanza delle “prescrizioni” imposte al sig. Giovanni De Caro, in quanto nominativamente citato quale destinatario del provvedimento autorizzativo prot. n. R/16/7 del 20.1.1997 (prot. n. 2315 del 27.1.1997), asseritamente disatteso in parte qua, e, prim’ancora, del nulla osta soprintendentizio ivi richiamato.

In secondo luogo, lamenta il vizio di eccesso di potere per erronea istruttoria, atteso che, a suo dire, la P.A. intimata avrebbe pretermesso la circostanza fattuale, per cui l’esecuzione delle opere nelle modalità contestate trova la sua ragion d’essere nell’autorizzazione paesaggistica n. 12 dell’8.4.1997, rilasciata, con nota prot. n. 42053 del 4.12.1997, dal Presidente della Provincia di Salerno. Questo provvedimento, assunto successivamente al nulla osta prot. n. 21095/1996 cui ha fatto rimando l’autorizzazione dell’Ente Parco presuntamente violata, avrebbe, a suo dire, superato le primigenie prescrizioni riportate nello stesso avviso soprintendentizio, prevedendo unicamente che “i muri di contenimento, a vista, siano rivestiti da pietra locale e che vengano messe a dimora, lungo tutto il perimetro, piante autoctone” e nulla più disponendo in relazione alla preclusione dell’asfaltatura della strada de qua.

La parte ricorrente puntualizza, poi, che l’atto de quo è stato inviato alla Soprintendenza B.a.a.a.s. di Salerno e Avellino, la quale, come certificato nella menzionata nota prot. n. 42053/1997, “non ha esercitato il potere di annullamento nel termine dei 60 giorni dal ricevimento della stessa (legge n. 431/85)”, prestando acquiescenza alla rimodulazione operata nel successivo atto autorizzativo provinciale.

3) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 29, COMMI 1 E 2, L. 6.12.1991, N. 394; ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990, N. 241, ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 8 E 18 DELLE N.T.A. DEL PIANO DEL PARCO DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ – ARBITRARIETÀ – ABNORMITÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E TIPICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

Secondo l’assunto attoreo, l’ordinanza prot. n. 11932 del 26.7.2021 è manifestamente inficiata da un macroscopico deficit istruttorio e motivazionale oltre che da un’ellittica interpretazione e da un’inadeguata applicazione dell’art. 29 della L. 6.12.1991, n. 394.

4) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 12 E 29, COMMI 1 E 2, L. 6.12.1991, N. 394; ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990, N. 241, ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 8 E 18 DELLE N.T.A. DEL PIANO DEL PARCO DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ – ARBITRARIETÀ – ABNORMITÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E TIPICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

Il giudizio relazionale tra lo stato di fatto censurato con l’ordinanza, giacché presuntamente contrastante con la risalente autorizzazione prot. n. R/16/7 del 20.1.1997, e l’attuale disciplina d’uso dell’area d’interesse, ricalibrata in seguito all’entrata in vigore del piano del parco, assumeva un carattere pregiudiziale e assorbente.

5) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 12 E 29, COMMI 1 E 2, L. 6.12.1991, N. 394; ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990, N. 241; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ – ARBITRARIETÀ – ABNORMITÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E TIPICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

Secondo la ricostruzione attorea, l’ordinanza impugnata è deficitaria sotto il profilo motivazionale, anche perché non indica alcuna ragione di effettivo contrasto dell’intervento con i valori tutelati ai sensi della “Legge-quadro sulle aree protette”.

6) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 29, COMMI 1 E 2, L. 6.12.1991, N. 394; ARTT. 1 E 3 L. 7.8.1990, N. 241; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ – ARBITRARIETÀ – ABNORMITÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E DI GRADUALITÀ DELLE SANZIONI – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

La parte ricorrente lamenta il fatto che il provvedimento demolitorio gravato viola patentemente i principi di proporzionalità e di gradualità delle sanzioni, ledendo anche i canoni del legittimo affidamento.

Resiste in giudizio l’Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.

Con ordinanza collegiale del 16.12.2021, n. 373, l’istanza cautelare era accolta, con la seguente motivazione: “Ritenuto che l’esame della vicenda sia meritevole del necessario approfondimento da effettuare nella sede di merito, con particolare riguardo alla rilevanza dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Salerno prot.n.12 dell’8.4.1997; Valutato pertanto che l’istanza cautelare sia favorevolmente apprezzabile, tenuto conto anche di quanto dichiarato dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Tecnico-Manutentivo del Comune di Agropoli con nota del 2.12.2021, in merito alle possibili conseguenze derivanti dall’immediata rimozione dell’asfalto”.

Nell’udienza pubblica del 16 febbraio 2022, la causa è introitata per la decisione.

Il gravame è accolto.

E’ d’obbligo una premessa ricostruttiva.

La materia è regolamentata dalla Legge quadro sulle bellezze naturali (L. 394/1991).

L’art. 13 così dispone: “Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato”.

L’art. 29 così recita: “Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell’area naturale protetta, qualora venga esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere”.

La giurisprudenza è chiara sul punto.

L'Ente parco è, dunque, titolare dell'esercizio dei poteri che si esprimono nel rilascio o meno del nulla osta, atteso che la ratio della disposizione della l. n. 394 del 1991 è quella di radicare un generale potere di intervento dell'Ente parco a presidio del vincolo alla cui tutela è preposto, in ragione dei valori specifici in esso compendiati, da salvaguardare altresì, ma non soltanto, nell'ambito del procedimento per il condono edilizio attivato in relazione al diverso parametro della normativa in materia edilizia e urbanistica (Consiglio di Stato sez. VI, 26/01/2015, n.318).

In materia di aree naturali protette, il nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco deve in ogni caso essere chiesto ed espresso da parte dell'Ente Parco, il quale, in assenza del Piano per il Parco di cui all'art. 12 della medesima legge, deve necessariamente fare riferimento agli atti istitutivi dell'ente stesso, alle deliberazioni emanate dagli organi di gestione, ai piani paesistici territoriali ed urbanistici nonché alle misure di salvaguardia (Consiglio di Stato sez. IV, 10/09/2018, n.5296).

E’, poi, obbligatoria la sua richiesta ai fini del “rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco”, ogniqualvolta debba verificarsi la compatibilità con la tutela dell’area naturale protetta di specifici interventi di modificazione o trasformazione che su di essa possono incidere. Ciò corrisponde alla ratio dell’istituto, finalizzato all’accertamento, da parte dell’Ente preposto, dell’impatto dell’intervento richiesto sui valori naturali e paesaggistici del parco, e quindi della sua ammissibilità a fronte della prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela di tali valori (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 24/05/2016, n.9).

Il nulla osta dell'art. 13, l. n. 394 cit., ha ad oggetto la "previa verifica di conformità dell'intervento con le disposizioni del piano per il parco" (che persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente) "e del regolamento del parco" (che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il suo territorio);

tali atti generali rappresentano gli strumenti essenziali e indefettibili della cura dell'interesse naturalistico e ambientale in ragione della quale è istituito il parco con il suo speciale regime di tutela e di gestione. Essi disciplinano in dettaglio e per tutto il territorio del parco gli interventi e le attività vietati e quelli solo parzialmente consentiti, le loro ubicazioni, destinazioni, modalità di esplicazione e così via, secondo un disegno organico inteso alla conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.

In questa cornice, il nulla osta dell'art. 13 ha per legge la stretta funzione di verifica della corrispondenza, con una tale prefigurata cura, dell'intervento immaginato in concreto.

Esso non riguarda altri specifici interessi demandati ad appositi procedimenti a elevato contenuto concreto tecnico come autorizzazioni paesaggistiche, idrogeologiche e archeologiche. Questi strumenti, dettando i parametri di riferimento per la valutazione dei vari interventi, inverano l'indispensabile e doverosa cura degli interessi naturalistico-ambientali. I limiti di cui si tratta sono del resto intesi essenzialmente alla preservazione del dato naturalistico e si esplicano per lo più in valutazioni generali di tipo negativo con l'indicazione di opere reputate comunque incompatibili con quella salvaguardia (T.A.R. Latina, sez. I, 27/09/2021, n.531). Sicché detti strumenti assorbono in sé le valutazioni possibili e le traducono in precetti per lo più negativi (divieti o restrizioni quantitative), rispetto ai quali resta in concreto da compiere una mera verifica di conformità senza residui margini di apprezzamento. Questi strumenti così definiscono ex ante le inaccettabilità o limiti di accettabilità delle trasformazioni che altrimenti caratterizzerebbero un congruo giudizio di compatibilità rispetto a quella salvaguardia (A.P. 27 luglio 2016 n. 17).

In questo scenario normativo e giurisprudenziale così delineato si staglia la fattispecie, sottoposta allo scrutinio del Collegio.

Ed invero, l’ordinanza demolitoria gravata, prot. n. 11932 del 26.7.2021, si appalesa illegittima, in ragione del riscontrato vizio motivazionale, che la inficia evidentemente, nei termini profilati dalla parte ricorrente.

Lo stato degli atti è inequivoco.

L’atto de quo, oggetto della presente impugnazione, si limita a scandire il suo substrato argomentativo nei seguenti termini: “il raggruppamento Carabinieri Parco ha accertato la realizzazione di abusi edilizi in Via degli Asparagi…che riguardano la realizzazione di un tracciato stradale asfaltato, completo di cunette per lo sgrondo delle acque, attraversando le particelle, tutte localizzate al foglio 33 del Comune di Agropoli;…il tracciato stradale è stato realizzato in difformità a quanto realizzato da questo Ente con provvedimento prot. n. 2315 del 20.01.1997”.

La prefata autorizzazione così stabiliva: “autorizza il Sig. Giovanni De Caro, amministratore della società agricola “Il Contadino” ad effettuare i lavori di costruzione ed ampliamento della strada rurale, con le seguenti prescrizioni: seguire quelle della SBAAA di Salerno”.

Le prescrizioni, richiamate per relationem, erano così declinate nel nulla osta, prot. n. 21095 del 27.8.1996, della Soprintendenza: “la strada, essendo di tipo rurale, non va bitumata; i muri di contenimento del terreno vanno eseguiti con materiale lapideo a faccia vista, con pietre locali squadrate, disposte a ricorsi orizzontali e senza stilatura dei giunti”.

Ne discende che la gravata sanzione ripristinatoria è stata adottata, in carenza di una motivazione specifica e pregnante, che andava necessariamente esplicitare, in merito alla rilevata difformità dell’intervento realizzato rispetto alle previsioni dello strumento di pianificazione vigente nel parco e/o anche al nulla osta rilasciato.

Il substrato argomentativo, ad essa sottesa, è consistito in un mero richiamo relazionale a prescrizioni, peraltro demandate alla esclusiva competenza valutativa della Soprintendenza, che, come noto, esplica poteri e funzioni, sostanzialmente differenti.

Per cui, l’onere motivazionale, come richiesto nei termini legali e giurisprudenziali su esposti, non può reputarsi assolto, mediante un mero richiamo a prescrizioni, del tutto superate dalle successive manifestazioni provvedimentali espresse.

Come infatti rimarca la parte ricorrente, nel suo gravame, le prescrizioni della Soprintendenza, richiamate nell’autorizzazione del 1997, dell’Ente Parco, poste a fondamento della gravata ordinanza demolitoria, sono state comunque superate dalla successiva autorizzazione rilasciata, con nota, n. 12 dell’8.4.1997, con la quale il Presidente della Provincia di Salerno, nell’esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania, concedeva l’assenso paesaggistico, sulla base della seguente prescrizione per cui “i muri di contenimento, a vista, siano rivestiti da pietra locale e che vengano messe a dimora, lungo tutto il perimetro, piante autoctone”.

Rispetto alle sopravvenute prescrizioni, afferenti i soli muri e non più il tracciato, la Soprintendenza, resa edotta delle medesime, prestava acquiescenza.

Nella nota prot. n. 42053 del 4.12.1997, la Provincia di Salerno rimarcava, proprio, che “il Ministero dell’Ambiente non ha esercitato il potere di annullamento nel termine dei 60 giorni dal ricevimento della stessa (legge n. 431/85)”, sull’autorizzazione de qua.

In ragione delle considerazioni espresse, l’Ente Parco non si sottrae alle su esposte censure di illegittimità, nei termini prospettati dalla parte ricorrente.

Il gravame è accolto.

Stante la peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza gravata, prot. n. 11932 del 26.7.2021,

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario, Estensore