Consiglio di Stato  Sez. VI  n. 1201 del 23 marzo 2016
Beni Ambientali.Autorizzazione paesaggistica e irrilevanza della oggettività del novum sul paesaggio preesistente

Le motivazioni dell’eventuale diniego ( seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica. Ogni nuova opera d’altronde ha una qualche incidenza sul paesaggio ( che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell’uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l’ oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile.

N. 01201/2016REG.PROV.COLL.

N. 02617/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2617 del 2014, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del paesaggio per le Provincie di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, in persona dei rispettivi rappresentanti legali,rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

Daniele Bodio, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Dagna, con domicilio eletto presso Silvio Crapolicchio in Roma, viale Parioli 44;

nei confronti di

Franco Barbero, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Massaia, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso l’avvocato Francesco Vagnucci in Roma, Via Mercalli Giuseppe 13; Comune di Camino;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 1024/2013, resa tra le parti, concernente parziale rigetto sanatoria - demolizione di opere abusive

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Daniele Bodio e di Franco Barbero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Colaiacomo per delega dell’avvocato Dagna, l’avvocato Vagnucci e l’avvocato dello Stato Marrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte 16 settembre 2013 n. 1024 che ha accolto il ricorso proposto dal signor Boido, titolare di un’azienda vitivinicola posta nel Comune di Camino, avverso il parziale diniego di autorizzazione paesaggistica opposto dalla competente soprintendenza nel procedimento di sanatoria edilizia di un piccolo impianto fotovoltaico allocato sul tetto dei fabbricati agricoli aziendali.

Le Amministrazioni appellanti lamentano l’erroneità della gravata sentenza che ha ritenuto illegittimo l’avversato diniego di autorizzazione, sotto il profilo che lo stesso era supportato da una motivazione di mera forma, non sufficientemente correlata al caso concreto.

Le appellanti assumono che, per converso, il provvedimento negativo di primo grado fosse stato adottato con piena cognizione della fattispecie dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo, che aveva rilevato la incompatibilità delle opere con i tratti caratteristici del paesaggio, eccezion fatta per i pannelli posti sulla linea di falda che si riversa sul cortile interno dell’azienda.

Si è costituito in giudizio l’appellato per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza pubblica del 25 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L’appello è infondato e va respinto.

3.- Giova premettere che ai sensi del d. lgs 29 dicembre 2003 n. 387 ( recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità, in quanto la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’eco-sistema. Anche in vista del più proficuo raggiungimento di tale finalità, l’art. 12 del citato d.lgs. ha introdotto un procedimento unico semplificato per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla implementazione delle infrastrutture strumentali alla produzione dell’energia pulita da fonti rinnovabili.

Tale premessa induce a ritenere che le motivazioni dell’eventuale diniego ( seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.

Ogni nuova opera d’altronde ha una qualche incidenza sul paesaggio ( che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell’uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l’ oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile.

Tali considerazioni impongono una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi – ivi compreso quello paesaggistico - alla realizzazione ( o, come nel caso di specie, al mantenimento, trattandosi di un procedimento di sanatoria) di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile ( nella specie da fonte solare). Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l’opera progettata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, non può ridursi all’esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti: la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici ( in particolare, consentendo l’esercizio di un’agricoltura sostenibile e la conservazione dell’ecosistema, entrambe precondizioni alla conservazione del paesaggio rurale).

A tanto va soggiunto che, nel caso di specie, il diniego parziale opposto dalla autorità soprintendentizia appare di dubbia legittimità, se si tien conto:

a) che si tratta di piccolo impianto fotovoltaico sostanzialmente integrato nel tetto di fabbricati ad uso agricolo;

b) che l’impianto non è visibile, se non in minima parte, dalla strada panoramica del Monferrato, e cioè dall’unico punto in cui è possibile vedere i pannelli solari utilizzando coni visuali posti al di fuori dell’azienda agricola in titolarità dell’originario ricorrente;

c) che l’impianto è posto a servizio di un’azienda agricola, la cui normale attività ( a beneficio della quale è stata progettata la sua realizzazione, in vista dell’abbattimento di una significativa voce di costi aziendali) costituisce essa stessa presidio per la salvaguardia dei valori ambientali e della diversità territoriale.

4.- In tale contesto giuridico-fattuale, non merita censura a parer del Collegio la sentenza impugnata, che ha correttamente divisato una motivazione insufficiente a base del parziale diniego di autorizzazione paesaggistica oggetto della impugnazione di primo grado. Ed invero non si rinviene, nel corpo motivazionale di tale atto, il tentativo di assicurare la tutela paesaggistica - magari sulla base di accorgimenti tecnici funzionali ad abbattere ulteriormente l’impatto negativo dei pannelli sul paesaggio – attraverso la contestuale valutazione degli altri interessi pubblici implicati nel procedimento autorizzatorio e che, come detto, risultano spesso collegati, sia pure indirettamente, ai profili di stretta rilevanza paesaggistica ( posto che la tutela dell’ambiente, attraverso l’incentivazione della produzione dell’energia pulita, nonché l’affermazione di una agricoltura sostenibile non sono temi estranei alla conservazione ed alla valorizzazione del paesaggio rurale).

L’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico deve dunque farsi carico, nei casi quali quello qui in esame, della complessità degli interessi coinvolti, favorendo la soluzione – qui però non adottata – che consenta ove possibile la realizzazione dell’intervento con il minor sacrificio dell’interesse paesaggistico nella sua declinazione meramente estetica ( a tal uopo fornendo se del caso indicazioni conformative sulle modalità allocative dell’impianto ).

5.- Né rileva, in senso contrario, la circostanza che, vertendosi nel caso di specie in un procedimento di sanatoria di opere già realizzate sine titulo, la valutazione della compatibilità paesaggistica delle opere sia stata compiuta dall’autorità paesaggistica non ex ante ma ex post, e cioè a seguito di un pieno esame della fattispecie concreta. La predetta circostanza fattuale doveva ancor più spingere l’autorità soprintendentizia alla ricerca di una soluzione di mediazione tra i contrapposti interessi, tenuto conto vieppiù che gli impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica ( al pari di ogni altro impianto tecnologico) sono soggetti a rapida obsolescenza tecnica, di guisa che l’incidenza sul paesaggio non ha carattere permanente essendo destinata a perdurare fino a quando le nuove tecnologie non consentiranno di utilizzare nuove forme di sfruttamento dell’energia solare ( più sofisticate e con ogni probabilità maggiormente apprezzabili sul piano estetico).

6.- Da ultimo, non appare convincente il rilievo svolto dalla appellante amministrazione secondo cui andrebbe adeguatamente tutelata anche la visuale prospettica di cui si goda anche dall’interno della proprietà privata del soggetto che – nella specie - ha realizzato l’impianto fotovoltaico; se è pur vero che il vincolo paesaggistico si estende a tutta l’area, senza distinzioni di sorta a seconda dei diversi assetti dominicali dei luoghi ricompresi nel perimetro del vincolo, nondimeno non par dubbio che le bellezze panoramiche siano tutelate dalla legge in ragione della loro fruibilità collettiva, restando recessivo il profilo del vulnus alla fruizione individuale del paesaggio da parte del soggetto che abbia dato causa alla compromissione della sua originaria integrità.

6.- In definitiva, per quanto detto, l’appello va respinto, dovendosi confermare la impugnata sentenza.

7.- Quanto alle spese del presente grado di giudizio, giusti motivi depongono per la loro compensazione tra le parti, tenuto conto della complessità degli interessi pubblici implicati nel procedimento autorizzatorio sotteso agli atti impugnati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( RG n. 2617/14), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Sergio Santoro, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)