Cass. Sez. III n.18047 del 11 maggio 2007 (Cc 17 gen. 2007)
Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Arcamone
Beni Ambientali..Ipotesi di sanatoria

In virtù dell'art. 1, comma 36, letto c), della legge 15.12.2004 n. 308 (delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), nella parte in cui ha introdotto i commi 1 ter, l quater e 1 quinques all'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, l'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità tutoria, previo parere vincolante della soprintendenza, configura una causa di non punibilità della contravvenzione ambientale prevista dal comma primo del predetto art. 181, quando questa consista in lavori non autorizzati di minima entità (in particolare: a) non comportanti la creazione di superfici utili o volumi; b) o consistenti in impiego di materiali difformi da quelli autorizzati; c) o di manutenzione ordinaria o
straordinaria). Ove poi si tratti di lavori ultimati prima del 30.9.2004, in virtù della norma transitoria di cui al comma 37 dell'anzidetto art. 1, l'accertamento di compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione del menzionato reato contravvenzionale e di ogni altro reato in materia paesaggistica, purché si tratti di tipologie edilizie assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o comunque compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il contravventore abbia provveduto al versamento di determinate sanzioni pecuniarie previste dalla legge (c.d. minicondono ambientale).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/01/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 51
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 43171/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nel procedimento cautelare contro:
ARCAMONE Silvano, nato a Ischia il 7.2.1970;
avverso la ordinanza resa il 25.9.2006 dal tribunale per il riesame di Napoli.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore dell'indagato, avv. Lorenzo Bruno Molinaro, che ha depositato memoria difensiva, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e in subordine il rigetto del medesimo.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con ordinanza del 25.9.2006, il tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha annullato il decreto del 28.6.2006 con cui il g.i.p. dello stesso tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di una strada sterrata (parallela e sottostante alla strada provinciale già SS270) costruita in zona soggetta a vincolo paesaggistico, tra il molo di levante del porto di Casamicciola Terme e la testa di una scogliera preesistente, ravvisando il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 181 a carico di Arcamone Silvano, responsabile unico del procedimento di appalto del comune di Casamicciola d'Ischia.
Al riguardo, il tribunale ha accertato e osservato che:
- nel corso dei lavori appaltati dal comune di Casamicciola d'Ischia per l'ampliamento del porto, regolarmente autorizzati D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 146 con provvedimento comunale n. 9 del 27.4.2004, era stata realizzata la predetta strada, non prevista nel progetto autorizzato, e destinata al passaggio di autocarri, per consentire il trasporto dei massi necessari alla cd. rifioritura di una preesistente scogliera frangiflutti, che invece era prevista nel progetto;
- in data 21.9.2006 la Soprintendenza di Napoli, aveva rilasciato un certificato di compatibilità paesaggistica, sul rilievo: a) che la strada si era resa necessaria in via provvisoria per ripascere la scogliera semisommersa, stante la impraticabilità della via marina a causa dei bassi fondali prossimi alla scogliera; b) che l'opera aveva carattere temporaneo, dovendo essere rimossa con la chiusura del cantiere, e non comportava incrementi di volume o di superficie;
- per conseguenza, considerata la provvisorietà della pista di cantiere e la sua accertata compatibilità paesaggistica, esulava ogni pregiudizio al bene ambientale protetto.
2 - Avverso l'ordinanza, il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 142 e 181.
Sostiene che la precarietà dell'opera è rilevante per la disciplina urbanistica, ma non per quella ambientale, atteso che il reato paesaggistico è di pericolo astratto e come tale prescinde dalla concreta alterazione dello stato dei luoghi. Aggiunge che anche la immutazione temporanea del luogo può recare pregiudizio all'ambiente.
Infine, sostiene in subordine che la costruzione di una strada con la distruzione o la spaccatura di massi non può definirsi precaria. 3 - Il procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, così come il difensore dell'indagato, che in subordine ha concluso per il rigetto.
4 - Il Pubblico Ministero ricorrente coglie nel segno laddove sostiene che la precarietà dell'opera non rileva ai fini della sussistenza del reato ambientale. Ma cade in errore laddove non considera gli effetti prodotti dall'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato in data 21.9.2006.
In virtù della L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 36, lett. c), (delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), nella parte in cui ha introdotto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, commi 1 ter, 1 quater e 1 quinques, l'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità tutoria, previo parere vincolante della soprintendenza, configura una causa di non punibilità della contravvenzione ambientale prevista dal comma primo del predetto art. 181, quando questa consista in lavori non autorizzati di minima entità (in particolare: a) non comportanti la creazione di superfici utili o volumi; b) o consistenti in impiego di materiali difformi da quelli autorizzati; c) o di manutenzione ordinaria o straordinaria). Ove poi si tratti di lavori ultimati prima del 30.9.2004, in virtù della norma transitoria di cui al comma 37 dell'anzidetto art. 1, l'accertamento di compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione del menzionato reato contravvenzionale e di ogni altro reato in materia paesaggistica, purché si tratti di tipologie edilizie assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o comunque compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il contravventore abbia provveduto al versamento di determinate sanzioni pecuniarie previste dalla legge (cd. minicondono ambientale). Orbene, nel caso di specie, non risulta in linea di fatto se sussistono le condizioni temporali e quelle pecuniarie necessarie per l'applicazione del minicondono ambientale, così come d'altra parte non sembra ricorrere una causa di non punibilità del reato. E tuttavia, anche se allo stato degli atti sembra permanere il fumus del reato ipotizzato, sicuramente è venuto meno il periculum in mora.
Infatti, il parere della soprintendenza napoletana che ha attestato la compatibilità paesaggistica della costruzione della pista di cantiere di cui trattasi, non potendo essere disapplicato dal giudice penale se non invadendo arbitrariamente la sfera della discrezionalità tecnica riservata all'autorità amministrativa, fa venir meno il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre la le conseguenze del reato ambientale. Invero, le conseguenze di tale reato, che si identificano nella offesa all'equilibrio paesaggistico che è oggetto finale della tutela della norma, sono positivamente escluse dal parere legittimamente rilasciato dall'autorità amministrativa competente, che il giudice penale non può che rispettare nel suo merito proprio. (Per un caso analogo, v. Cass. Sez. 3^, n. 2637 del 20.1.2006, c.c. 13.10.2005, Ziri, non propriamente massimata sul punto).
Del resto, non si può fare a meno di notare che, trattandosi di una pista di cantiere strettamente funzionale al ripascimento della scogliera, il sequestro dell'opera richiesto dal pubblico ministero non farebbe venir meno l'asserito danno ambientale, mentre il dissequestro e la conseguente possibilità di portare a termine il ripascimento e di chiudere il cantiere porterebbero al ripristino della situazione paesaggistica autorizzata col provvedimento comunale del 27.4.2004.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2007