Cass. Sez. III n. 43863 del 17 novembre 2009 (Ud. 14 ott 2009)
Pres. Onorato Est. Mulliri Ric. Manzoni
Beni ambientali. Interventi in area boscata
Nessun rilievo assume, ai fini della configurazione del reato paesaggistico, la comunicazione di taglio di legna perché questa denuncia non autorizza il taglio a raso e tantomeno lo spianamento di un terreno ma solo il taglio di legna da ardere. Nell’area boschiva protetta ogni intervento modificativo deve essere autorizzato. Lo sradicamento di alberi ed il livellamento del terreno costituiscono a tutti gli effetti “lavori” ai sensi del’art. 181 D.L.vo 42/04.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza qui impugnata, la Corte d'Appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado all'odierno ricorrente Manzoni, ritenuto colpevole della violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, lett. g)D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 181 in rel. al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) per avere, quale legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile, effettuato un intervento di taglio a raso e successivo sradicamento degli alberi e delle relative ceppaie con livellamento del terreno e sua preparazione per fini agricoli.
Avverso tale decisione, Manzoni ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore, deducendo:
1) violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza (art. 606 c.p.p., lett. c) in rel. all'art. 516 c.p.p.) obiettando che, inizialmente, l'accusa è stata rivolta al M. sull'assunto che egli fosse proprietario del terreno o comunque lo avesse in concessioni l'immobiliare di cui egli è amministratore. In giudizio, però, la difesa "aveva depositato una propria lista testimoniale ed idonea documentazione". All'udienza dibattimentale, poi, l'unico testimone assunto era stato l'ispettore del Corpo delle Guardie Forestali che aveva, dapprima, asserito che i terreni erano di proprietà dell'imputato ma, poi, a precise contestazione della difesa aveva sostenuto, in maniera generica, che i terreni erano "in qualche maniera" nella disponibilità del sig. M. e che ciò l'aveva appreso a suo tempo dai Vigili Urbani di Spessa Po. Sostiene il ricorrente che la situazione così venuta a determinarsi avrebbe imposto una precisazione dell'imputazione da parte del P.M. visto che l'art. 521 c.p.p. facoltizza solo una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto non anche la pronuncia di sentenza per un fatto nel quale siano modificati elementi significativi come - nel caso di specie - la qualifica personale dell'accusato.
Altro argomento - correlato al tema della modifica dell'imputazione - discende dal rilievo che il procedimento cui è stato sottoposto il Manzoni scaturiva da decreto penale opposto. Dopo un excursus giurisprudenziale su tale istituto e sul giudizio conseguente ad opposizione, il ricorrente conclude evidenziando che esso si sottrae alla possibilità di una modifica dell'imputazione mossa originariamente perché consacrata nella condanna inizialmente pronunciata con decreto. Di fronte al sopraggiungere di elementi che evidenzino la diversità dell'accusa, come nel caso in esame, non sarebbe, dunque, stato possibile modificare l'imputazione ma si sarebbe imposto una proscioglimento ex art. 129 c.p.p. da parte del G.i.p. e, in suo difetto, una sentenza di assoluzione dal parte del giudice dibattimentale. Ciò perché l'emissione del decreto penale di condanna determina una sorta di "cristallizzazione dell'imputazione".
2) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. c) in rel. all'art. 195 c.p.p.) per avere utilizzato la testimonianza indiretta dell'ispettore D.M. a dispetto del divieto di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4. Se, è vero, infatti che la giurisprudenza di questa S.C. ha escluso il divieto di utilizzazione per le dichiarazioni per le quali non vi sia un obbligo di verbalizzazione (come era nella specie), è anche vero che sempre questa S.C. ha precisato (s.u. 28 maggio 2003, Torcasio, Rv. 225469) che gli "altri casi" di cui all'ultima parte del comma 4, sono quelli di "situazioni operative eccezionali o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste ed ufficiale o agente di polizia giudiziaria ciascuno nella propria qualità".
3) vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c)) per avere la Corte richiamato pedissequamente la decisione di primo grado rendendo così impossibile comprendere l'iter logico seguito per respingere i rilievi del ricorrente posto che, anche ammesso e non concesso che il ricorrente avesse la disponibilità del fondo, non per questo sarebbe stato automaticamente provato che fosse l'autore del reato contestato (nella specie, si tratta di fondi di proprietà demaniale). Quanto all'argomento utilizzato dalla Corte di non avere il ricorrente impugnato altri provvedimenti ablativi emessi con riferimento al medesimo terreno in un procedimento amministrativo, si obietta che, semmai, ciò è prova che il ricorrente su quel terreno non aveva alcun interesse.
4) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) in rel. artt. 163 e 175 c.p.) per mancata concessione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna che sono stati negati in primo grado e di cui non tratta assolutamente la sentenza di qui impugnata.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1. (quanto al primo motivo). Non risulta commessa alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza dal momento che il fatto, nella sua articolazione e nei suoi elementi essenziali, è stato contestato fin dall'inizio ed ha consentito la più ampia difesa da parte dell'imputato sì che nessun pregiudizio può essere derivata dal mutamento della qualifica, da proprietario ad effettivo detentore dell'area. Ad ogni buon conto - anche a voler riconoscere l'imprecisione della contestazione sul punto relativo alla veste formale dell'imputato - è un fatto che esso non costituisce certo l'unico elemento in base al quale i giudici di merito sono pervenuti al convincimento che la significativa opera di disboscamento effettuata fosse da ascrivere al Manzoni.
Ed infatti, è bene enunciato dalla Corte che "la disponibilità dell'area in capo all'imputato si desume anche da altri elementi quali, ad esempio, il fatto stesso di aver subito sia un procedimento amministrativo (v. doc. 8 prod. P.M.) sia un sequestro penale (doc. 11 prod. P.M.) senza mai sollevare questioni sulla reale detenzione dell'area in oggetto" (f. 4). In ogni caso, è innegabilmente logico il rilievo della Corte secondo cui "quello che convince della responsabilità personale del M. è proprio la presentazione a suo nome della denuncia di taglio di alberi (doc. 6 prod. P.M.) cui lo stesso ha allegato due planimetrie che identificano l'area di intervento". Dopo avere diffusamente precisato che le planimetrie in questione coincidono perfettamente con l'aerofotogrammetria e con i luoghi oggetto di disboscamento, correttamente la Corte conclude osservando che " M., denunciando, nel gennaio 2005 di voler operare un taglio di legna proprio su quell'area ove è stato accertato, nel maggio successivo il disboscamento ha, di fatto, confessato di averne la disponibilità".
Alla stregua di tali rilievi, risulta, quindi, evidente la irrilevanza delle questioni formali poste dal ricorrente attorno al profilo della qualifica dell'imputato. In questa sede, si può, anzi, soggiungere l'ulteriore riflessione logica che, per il tipo di lavori effettuati, il M. era anche l'unico portatore di un interesse effettivo a compierli. Non si è, infatti in presenza di un mero taglio di alberi per raccolta legna (astrattamene attribuibile a terzi ignoti) bensì di una lavorazione molto più radicale mirata a rendere l'area coltivabile la qual cosa difficilmente avrebbe potuto essere posta in essere da terzi ignoti, ad insaputa del titolare, il quale ultimo, invece, a propria volta, risulta peculiarmente interessato a quei lavori per essere titolare dell'Azienda Agricola Fratelli Manzoni.
2.2. (quanto al secondo motivo). Per le conclusioni appena raggiunte relativamente al punto che precede, infondata è anche la questione relativa alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste D.M.. E ciò, non solo perché, eventualmente, non decisive, ma anche perché - come giustamente si sottolinea nella sentenza impugnata - non solo, nel caso di specie, sarebbe stato agevole risalire alla fonte delle conoscenze riportate dal teste ma, "in caso di dubbio, la difesa aveva l'onere di chiedere l'audizione del teste di riferimento (i vigili urbani di Spessa Po, appunto) ai sensi dell'art. 195 c.p.p., comma 1 ed il giudice aveva il dovere di ammettere tale testimonianza". La risposta puntuale della Corte è completata dal giusto rilievo che, in difetto di una tale richiesta, ex art. 195 c.p.p., comma 2 l'esercizio dell'analogo potere di ufficio da parte del giudice costituisce una mera facoltà ed i giudici di merito danno conto di tale potere replicando che "in mancanza, il giudice ritiene di dare massima credibilità al teste De Marco, non ritenendo opportuno l'utilizzo del potere officioso ... in quanto la disponibilità dell'area in capo all'imputato si desume anche da altri elementi.
2.3. (quanto al terzo motivo). Nessun vizio motivazionale inficia la sentenza impugnata che, al contrario, risulta ben argomentata e completa. Fermo restando che la motivazione del giudice di merito non deve dare conto di tutti gli elementi di prova esaminati, ma concentrarsi su quelli che assumono valore decisivo ai fini della decisione, ed, in tale ottica, è fuori discussione che la motivazione della Corte d'appello risulti più che congrua dimostrando di aver inquadrato correttamente l'intera vicenda, di aver considerato tutte le eccezioni sollevate nell'atto di appello e di averle risolte in modo tale da rendere edotte le parti delle ragioni essenziali della decisione stessa e del percorso logico seguito. La verifica positiva di tutti questi profili esaurisce il compito di controllo di questa S.C. essendo costante, e consolidato nel tempo (tra le ultime, sez. 6^ 17.10.06 Ouardass, n. 37270), l'orientamento secondo cui i giudici di legittimità non devono stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se le argomentazioni addotte siano compatibili con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento".
E', pertanto, irrilevante il fatto che la mancata presentazione di impugnazioni avverso i provvedimenti ablativi (amministrativo e penale) possa essere interpretata come espressione di estraneità dell'imputato rispetto a quei terreni dal momento che, per altro verso, è innegabilmente logico - come fatto di giudici di merito - desumere dall'esistenza di quei procedimenti una cointeressenza dell'imputato. Fermo restando che, a voler portare alle estreme conseguenze il ragionamento dell'imputato non si comprenderebbe perché, in questo caso, egli abbia, invece, ritenuto di ricorrere.
Risulta, altresì, alquanto contraddittorio da parte del ricorrente, per un verso, sostenere che Manzoni "non avesse impugnato" i precedenti sequestri (a dimostrazione "che non aveva veramente alcun interesse") e, dall'altro, asserire che "il citato procedimento amministrativo incardinato nei confronti dell'Azienda Agricola Fratelli Manzoni è sfato tempestivamente impugnato dall'odierno imputato anche rilevando l'assenza di una relazione dell'imputato con il predetto fondo" (f. 16 ric.); delle due, l'una.
A parte, quindi, ogni altra considerazione sulla genericità degli assunti (non confortati da documentazione a sostegno) resta il fatto che il ragionamento del ricorrente punta solo ad ottenere da questa Corte una diversa interpretazione dei dati processuali alternativa a quella adottata dalla Corte che, però, essendo pienamente logica, non è censurabile.
In realtà, la motivazione qui in esame è chiara, completa e corretta. Essa fa, infatti, notare che nessun rilievo ha la circostanza che il ricorrente avesse dato la comunicazione di taglio di legna (depositata nel gennaio del 2005) perché questa denuncia non autorizzava il taglio a raso e tantomeno lo spianamento del terreno ma solo il taglio di legna da ardere (come spiegato dal teste De Marco della Guardia Forestale dello Stato) tanto che quella denuncia implicava comunque, "l'obbligo di mantenere una determinata densità di piante all'interno della superficie interessata". L'area boschiva in questione risultava protetta ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, lett. g) ed ogni intervento modificativo avrebbe dovuto essere autorizzato D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 146. "Lo sradicamento di alberi ed il livellamento del terreno costituiscono a tutti gli effetti "lavori" ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181".
Queste ed altre considerazioni (come quelle già evocate), "saldate con la decisione di primo grado correttamente richiamata, danno vita ad una motivazione ineccepibile.
2.4. (quanto al quarto motivo). E' addirittura manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna dal momento che la questione non era minimamente stata sollevata dall'odierno ricorrente nei motivi di appello.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e seg. c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.




