Cass. Sez. III n. 23198 del 30 luglio 2020 (PU 9 lug 2020)
Pres. Liberati Est. Corbetta Ric. Cerri
Beni Ambientali.Contravvenzione art. 30 legge 394\91 reato di pericolo astratto

La fattispecie di reato di cui all’art. 30 l. 394\91 è da annoverare tra i reati di pericolo astratto: il pericolo, infatti, non compare tra gli elementi di fattispecie, né è implicitamente racchiuso nella descrizione della condotta, in quanto il legislatore ha inteso sanzionare, peraltro come mera contravvenzione, la violazione di talune misure poste a salvaguardia dei delicati equilibri presenti nell’ecosistema delle aree protette, violazione quindi di per sé pericolosa per il bene che si intende tutelare. Da questa ricostruzione, discende che non occorre accertare la concreta messa in pericolo del bene protetto, dovendo il giudice limitarsi a verificare la conformità della condotta concreta alla previsione legale, senza indagare in ordine all’effettiva messa in pericolo del bene tutelato.


RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Lucca e appellata dall’imputato, la quale aveva condannato Emiliano Cerri alla pena di giustizia per il reato ex artt. 6 e 30 l. n. 394 del 1991, così diversamente qualificato l’originaria imputazione ex art. 11 l. n. 394 del 1991 (capo A) e in esso assorbito l’ulteriore violazione all’art. 13, comma 1, della medesima legge (capo B). Al Cerri, quale legale rappresentante della Maki Maki s.r.l. ad oggetto la gestione dell’omonimo bar sito in Marina di Levante, in area soggetta al Piano del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e sottoposta alle norme del Paino di Gestione della Tenuta Borbone Macchi Lucchese, è contestato di aver organizzato nel predetto locale un’attività di discoteca estiva all’aperto (attività non consentita né autorizzabile secondo il Piano del Parco), installando un impianto di amplificazione e un impianto capace di proiettare luci colorate cangianti e fasci luminosi colorati rotanti, e di avere organizzato serate danzanti che si protraevano nella nottata (come da controlli eseguiti alle ore 1.30 e alle ore 1,10) con emissioni di forte consistenza, tali da impedire una normale conversazione tra persone e con diffusione di luci scenografiche, provocando emissioni sonore e luminose che si diffondevano nell’area retrostante il locale, classificata area regionale boscata del Piano del Parco. In Viareggio, frazione di Torre del Lago, il 21 e il 28 giugno 2015.
 
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per Cassazione, affidato due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 6 e 30, comma 1, l. n. 394 del 1991. Assume il ricorrente che, nel caso in esame, non sarebbe configurabile il reato contestato per mancanza di offensività delle condotta, inidonea ad incidere sulla morfologia e sugli equilibri del territorio; invero, la fattispecie in questione sarebbe ascrivile ai reati di pericolo concreto, in cui, pertanto, il pericolo, essendo elemento costituivo del fatto, deve essere oggetto di specifico accertamento nel singolo caso. Nel caso di specie, come emerge dal compendio testimoniale - largamente riportato, per stralcio, alle p. 6-8 del ricorso con riferimento alla deposizione del teste Guerrini -, non sarebbe stata compiuta alcuna verifica dagli operanti in ordine all’effettiva lesione del bene tutelato dalla norma, avendo il teste Guerrini desunto il pregiudizio arrecato alla fauna selvatica del parco unicamente da valutazioni personali, senza nemmeno procedere alla misurazione strumentale delle emissioni sonore emesse per verificare il superamento del limite massimo consentito dalla normativa vigente.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di manifesta illogicità e mancanza della motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe irragionevolmente omesso di valutare la documentazione di impatto acustico tecnico-scientifico redatta dal dott. Luca Tommasi, che attesterebbe al conformità dell’impianto di amplificazione del “Maki Maki” alla normativa vigente, e le relative dichiarazioni rese dal consulente in sede dibattimentale, ampiamente riportate nel ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, esaminabili congiuntamente state la stretta correlazione logica e giuridica tra le questioni dedotte.

2. Il ricorrente dipana il proprio argomentare da un presupposto giuridicamente non condivisibile, ossia che la fattispecie di cui all’art. 30 l. n. 394 del 1991 sia da ricondursi nella categoria dei reati di pericolo concreto.
Così, invece, non è.
Reati di pericolo concreto sono, anzitutto, quelli in cui il pericolo compare come elemento espresso della fattispecie - che costituisce un attributo ora dell’evento (come nell’art. 423, comma 2, cod. pen., che punisce chi cagiona l’“incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica”), ora della condotta (è l’ipotesi dell’art. 441 cod. pen., che sanziona chi “adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio”), ora dell’oggetto materiale dell’azione (si veda l’art. 444 cod. pen., che incrimina il commercio di sostanze alimentari “non contraffatte, né adulterate ma pericolose alla salute pubblica”); come per ogni elemento costitutivo del fatto, la sussistenza del pericolo deve essere accertata dal giudice nel singolo caso concreto.
Alla categoria dei reati di pericolo concreto sono riconducibili anche quelle fattispecie in cui il pericolo, pur non essendo previsto in maniera espressa, è un elemento implicito del fatto, che viene descritto con termini dotati di una particolare pregnanza semantica  - come, ad esempio, per gli eventi considerati tra i delitti contro l’incolumità pubblica (quali “incendio”, “inondazione”, “frana”, “naufragio”, “disastro aviatorio”, “disastro ferroviario”, “epidemia”, “avvelenamento”, ecc.) – idonea, appunto, ad evocare il carattere pericoloso del fatto vietato.
Reati di pericolo astratto (o presunto), invece, sono quelli in cui il pericolo non compare – né espressamente, né implicitamente - tra gli elementi della fattispecie legale, perché il giudizio di pericolosità è formulato una volta per tutte dal legislatore, il quale, sulla base di leggi scientifiche e/o di massime d’esperienza, ha selezionato fatti tipicamente pericolosi per un determinato bene giuridico; il giudice deve perciò astrarre dalle circostanze presenti nel singolo caso, e limitarsi ad accertare la conformità della situazione concreta al tipo legale, senza ulteriormente verificare se il bene giuridico abbia corso un effettivo pericolo.

3. Ciò premesso, l’art. 30 l. n. 394 del 1991 è una disposizione sanzionatoria, che incrimina, come illecito contravvenzionale, la violazione di talune disposizioni espressamente contemplate dalla legge in esame, tra cui, ai fini che qui rilevano, quelle contemplate dall’art. 6, che prevede peculiari “misure di salvaguardia”; in particolare, il comma 3 vieta “l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta”.
L’art. 30, comma 8, l. n. 394 del 1991 stabilisce che "le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di legge regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali".

4. Orbene, non vi è dubbio che la fattispecie qui in rilievo sia da annoverare tra i reati di pericolo astratto: il pericolo, infatti, non compare tra gli elementi di fattispecie, né è implicitamente racchiuso nella descrizione della condotta, in quanto il legislatore ha inteso sanzionare, peraltro come mera contravvenzione, la violazione di talune misure poste a salvaguardia dei delicati equilibri presenti nell’ecosistema delle aree protette, violazione quindi di per sé pericolosa per il bene che si intende tutelare.

5. Da questa ricostruzione, discende che non occorre accertare la concreta messa in pericolo del bene protetto, dovendo il giudice limitarsi a verificare la conformità della condotta concreta alla previsione legale, senza indagare in ordine all’effettiva messa in pericolo del bene tutelato.

6. Si tratta di una conclusione già affermata da questa Corte di legittimità proprio in riferimento a un vicenda relativa all’odierno ricorrente (Cass., Sez. 3, n. 38945 del 29.05.2019, dep. 23.09.2019, Cerri ed altro, non massimata; in senso conforme, Cass.,  Sez. 3, n. 9353 del 08.01.2020, dep. 09.03.2020, non massimata), laddove si è ritenuto che la proiezione verso l’alto, in plurime direzioni, di fasci di luci bianche e colorate, in quanto idonea ad arrecare disturbo agli equilibri dell’ecosistema, integra il reato di cui agli artt. 6 e 30 legge n. 394 del 1991, per la violazione delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali.

7. Ciò posto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principio ora indicati, evidenziando come l’illecito in esame sia delineato come reato di pericolo presunto, connesso alla violazione del divieto di cui all’art. 6, comma 3, l. n. 394 del 1991, “il cui accertamento – si legge a p. 6 nella motivazione – non necessita di ulteriori verifiche circa l’offensività della condotta”.
Nel caso di specie, l’imputato aveva svolto un’attività non autorizzata o, comunque, diversa da quella autorizzata – circostanza che il ricorrente non contesta - del tutto incompatibile con la destinazione dell’area a parco e ciò è sufficiente a integrare il reato contestato.

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 09/07/2020.