Corte di Giustizia(Nona Sezione) 7 dicembre 2023
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 3 – Nozione di “piano o progetto” su un sito protetto – Intervento in una foresta per assicurarne la protezione contro gli incendi – Necessità di effettuare una valutazione preventiva dell’incidenza di tale intervento sul sito interessato»

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

7 dicembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 3 – Nozione di “piano o progetto” su un sito protetto – Intervento in una foresta per assicurarne la protezione contro gli incendi – Necessità di effettuare una valutazione preventiva dell’incidenza di tale intervento sul sito interessato»

Nella causa C‑434/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administratīvā rajona tiesa, Rīga tiesu nams (Tribunale amministrativo distrettuale, sezione di Riga, Lettonia), con decisione del 30 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2022, nel procedimento

«Latvijas valsts meži» AS

contro

Dabas aizsardzības pārvalde,

Vides pārraudzības valsts birojs,

con l’intervento di:

Valsts meža dienests,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J.-C. Bonichot (relatore), facente funzione di presidente di sezione, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la «Latvijas valsts meži» AS, da M. Gūtmanis;

–        per la Dabas aizsardzības pārvalde, da A. Svilāns;

–        per la Commissione europea, da C. Hermes e I. Naglis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Latvijas valsts meži» AS e l’amministrazione regionale di Kurzeme (Lettonia) della Dabas aizsardzības pārvalde (Servizio di protezione dell’ambiente) in merito alla decisione del direttore generale di tale servizio, del 22 marzo 2021, che impone a detta società di adottare differenti misure per ridurre l’impatto negativo di un abbattimento di alberi nella zona speciale di conservazione di importanza comunitaria (Natura 2000) di Ances purvi un meži (Paludi e foreste di Ance), situata in Lettonia.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Direttiva «habitat»

3        L’articolo 1, lettera l), della direttiva «habitat» definisce una zona speciale di conservazione come «un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato».

4        La designazione di zone speciali di conservazione è determinata all’articolo 4, paragrafo 4, di detta direttiva:

«Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti».

5        La protezione dei siti Natura 2000 è disciplinata, in particolare, all’articolo 6 di detta direttiva, il quale recita quanto segue:

«1.      Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

2.      Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3.      Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4.      Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione [europea] delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

 Direttiva VIA

6        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva VIA»), vale quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      “progetto”:

–        la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

–        altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo».

 Diritto lettone

 La legge sulle zone speciali di conservazione

7        La direttiva «habitat» è stata recepita nel diritto lettone dal likums «Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām» (legge sulle zone speciali di conservazione), del 2 marzo 1993 (Latvijas Vēstnesis, 1993, n. 5).

8        Ai sensi dell’articolo 15 di tale legge, intitolato «Norme per la protezione e l’utilizzazione delle zone di conservazione»:

«(1)      Possono essere stabilite norme per la protezione e l’utilizzazione delle zone di conservazione al fine di garantire la protezione di tali siti e la preservazione del loro valore naturale.

(2)      Per le zone di conservazione esistono norme generali di protezione e di utilizzazione, norme individuali di protezione e di utilizzazione e piani di protezione della natura».

9        Ai sensi dell’articolo 43 della medesima legge, intitolato «Zone speciali di conservazione di importanza comunitaria»:

«(...)

(4)      Qualsiasi attività prevista o qualsiasi documento di pianificazione (ad eccezione dei piani di protezione della natura per le zone di conservazione e delle attività previste in tali piani che siano necessarie per la gestione o il ripristino degli habitat di specie oggetto di protezione specifica, degli habitat di specie oggetto di protezione specifica a uso ristretto o dei biotopi oggetto di protezione specifica, oppure necessarie per l’organizzazione di infrastrutture di ricerca e di turismo verde aperte al pubblico previste nei piani di protezione della natura per le zone di conservazione), che, separatamente o unitamente ad altre attività previste o ad altri documenti di pianificazione, possa avere incidenze significative su una zona di conservazione di importanza comunitaria (Natura 2000), deve essere sottoposto a una valutazione del suo impatto ambientale. (...)».

 La legge sulla protezione e la lotta contro gli incendi

10      Ai sensi dell’articolo 10.1, paragrafo 1, dell’Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (legge sulla protezione e la lotta contro gli incendi), del 24 ottobre 2002 (Latvijas Vēstnesis, 2002, n. 165), il proprietario o il detentore di una foresta deve garantire che siano osservate le prescrizioni in materia di protezione delle foreste dagli incendi.

11      Ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, il Consiglio dei ministri stabilisce i criteri cui le persone fisiche o giuridiche devono conformarsi al fine di prevenire e di estinguere efficacemente gli incendi e di attenuarne le conseguenze, indipendentemente dalla forma di proprietà e dall’ubicazione del bene di interessato.

 Decreto n. 238

12      Il punto 1 del Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 «Ugunsdrošības noteikumi» (decreto n. 238 del Consiglio dei ministri, relativo alla prevenzione degli incendi), del 19 aprile 2016 (Latvijas Vēstnesis, 2016, n. 78) (in prosieguo: il «decreto n. 238»), enuncia che tale decreto stabilisce i criteri di prevenzione dei rischi cui le persone fisiche o giuridiche devono conformarsi al fine di prevenire e di estinguere efficacemente gli incendi e di attenuarne le conseguenze, indipendentemente dalla forma di proprietà e dall’ubicazione del bene interessato.

13      Il punto 2.7.1 del decreto n. 238 precisa che costituiscono infrastrutture di protezione antincendio delle foreste le strade forestali, le linee tagliafuoco, le strisce mineralizzate, i sentieri naturali, i punti di approvvigionamento idrico con accesso e le torri di avvistamento.

14      Il punto 417.3 del medesimo decreto dispone che, entro il 1° maggio di ogni anno, il responsabile del sito forestale interessato rimuova dalle strade forestali e dai sentieri naturali utilizzabili per la lotta agli incendi la boscaglia che può ostacolare la circolazione dei mezzi antincendio.

15      Il punto 417.4 del decreto n. 238 dispone che, entro il 1° maggio di ogni anno, il responsabile del sito forestale prepari le strade e le vie di accesso ai punti di approvvigionamento idrico antincendio e le mantenga idonee a garantire l’accesso dei mezzi antincendio.

16      In conformità del punto 418 del decreto n. 238, il responsabile di un sito forestale che gestisce una superficie di terreni forestali contigui superiore a 5 000 ettari deve predisporre un piano di prevenzione degli incendi per tutto il terreno forestale e metterlo in atto. Il piano deve essere accompagnato da mappe cartografiche del sito forestale.

 Decreto n. 478

17      Conformemente al punto 2 del Ministru kabineta noteikumi Nr. 478 Dabas lieguma «Ances purvi un meži» individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi» (decreto n. 478 del Consiglio dei ministri, recante norme specifiche per la conservazione e l’utilizzazione della zona naturale protetta «Paludi e foreste di Ance»), del 16 agosto 2017 (Latvijas Vēstnesis, 2017, n. 164) (in prosieguo: il «decreto n. 478»), la creazione della zona naturale protetta «Paludi e foreste di Ance» è intesa a garantire la conservazione del paesaggio di depressioni costiere e di dune caratteristiche del sito e a proteggere biotopi e specie oggetto di protezione specifica importanti per la Repubblica di Lettonia e per l’Unione europea.

18      Il punto 11 di detto decreto dispone quanto segue:

«Nelle zone forestali sono vietati:

(...) 11.2.      l’abbattimento di alberi secchi e la rimozione di alberi caduti, di alberi morti o di loro parti, con diametro superiore a cm 25 nel punto più spesso, se il loro volume totale è inferiore a 20 metri cubi per ettaro di popolamento forestale, fatta eccezione per:

11.2.1.      l’abbattimento e la rimozione degli alberi pericolosi, che devono essere lasciati in loco;

11.2.2.       l’esercizio delle suddette attività nei biotopi forestali prioritari dell’Unione: torbiere boscose (91D0*), boschi paludosi (9080*), foreste alluvionali riparie e inondabili (91E0*) e foreste boreali antiche o naturali (9010*), dove sono vietati l’abbattimento di alberi secchi e la rimozione di alberi caduti, di alberi morti o di loro parti, con diametro superiore a cm 25 nel punto più spesso. (...)».

19      Il punto 23.3.3 del decreto enuncia che, dal 1º febbraio al 31 luglio, nelle zone naturali protette stagionali sono vietate le attività forestali, ad eccezione delle misure di protezione delle foreste e di lotta contro gli incendi.

20      La zona naturale protetta «Paludi e foreste di Ance» è inoltre oggetto di un piano di protezione della natura (relativo agli anni dal 2016 al 2028; in prosieguo: il «piano di protezione»), che è stato approvato conformemente al vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2016. gada 28. aprīļa rīkojums Nr.105 (ordinanza n. 105 del Ministro per la Protezione ambientale e lo Sviluppo regionale, del 28 aprile 2016).

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21      La zona naturale protetta di cui trattasi è una zona speciale di conservazione di importanza comunitaria (Natura 2000) situata nel comune di Ventspils (Lettonia). Dotata di una superficie di 9 822 ettari, tale zona è stata creata per garantire la conservazione e la gestione di biotopi e habitat di specie animali e vegetali rare protette in Lettonia e nell’Unione, come pure del paesaggio di depressioni e di dune costiere tipico della regione.

22      Il 7 e il 14 gennaio 2021, agenti del Servizio di protezione dell’ambiente dell’amministrazione regionale di Kurzeme, nell’ispezionare tale zona naturale, hanno constatato che la ricorrente nel procedimento principale aveva fatto abbattere alberi su detta zona lungo le strade naturali per circa km 17.

23      Per il Servizio di protezione dell’ambiente, la misura in questione non era prevista né dal piano di protezione né dal decreto n. 478 e avrebbe dovuto essere sottoposta, in via preliminare, a procedura di valutazione ambientale.

24      Con decisione del 15 gennaio 2021, lo stesso servizio ha imposto alla ricorrente nel procedimento principale di ridurre gli effetti negativi delle attività svolte nella zona naturale protetta interessata e di lasciare in situ i pini abbattuti con diametro superiore a cm 25 nel punto più spesso, affinché – decomponendosi – essi costituissero substrato propizio allo sviluppo di specie di insetti specificamente protette in tale zona, in particolare il coleottero delle conifere (Tragosoma depsarium) e il grande coleottero (Ergates faber). Il Servizio di protezione dell’ambiente ha altresì ordinato alla ricorrente nel procedimento principale di ricostituire la quantità di legno morto nel biotopo prioritario protetto 9010* «Foreste boreali antiche o naturali», poiché di livello insufficiente.

25      La ricorrente nel procedimento principale ha impugnato tale decisione, ma il direttore generale del Servizio di protezione dell’ambiente ne ha disposto la conferma, con decisione del 22 marzo 2021 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

26      Avverso la decisione controversa, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso di annullamento dinanzi all’Administratīvās rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Tribunale amministrativo distrettuale, sezione di Riga, Lettonia), giudice del rinvio.

27      Essa sostiene che le attività che le sono contestate sono richieste dalla normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, la quale implica la manutenzione dei sentieri forestali e delle strade naturali, compreso l’abbattimento di alberi se autorizzato dal Valsts meža dienests (Servizio forestale statale, Lettonia); che tali attività non sono soggette alla procedura di valutazione prevista all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» e che sono state realizzate conformemente al piano di protezione e al decreto n. 478.

28      La ricorrente nel procedimento principale sostiene inoltre che le misure imposte dalla decisione controversa si ripercuotono negativamente sulla protezione e la lotta agli incendi nella zona naturale protetta interessata. Secondo il giudice del rinvio, anche il Servizio forestale è di tale avviso.

29      Il giudice del rinvio considera di dover stabilire se le attività svolte dalla ricorrente nel procedimento principale costituiscano attività soggette alla procedura di valutazione dell’incidenza dei piani e dei progetti previsti nelle zone speciali di conservazione di importanza comunitaria (Natura 2000), di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».

30      A tal fine, il giudice del rinvio ritiene di dover anzitutto stabilire se le attività di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano un «piano» o un «progetto», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, dal momento che solo i «piani» e i «progetti» che possono avere incidenze significative su una zona speciale di conservazione devono formare oggetto di una opportuna valutazione della loro incidenza in conformità di tale disposizione.

31      Qualora i lavori di cui trattasi dovessero avere tale qualificazione, il giudice del rinvio si pone l’ulteriore questione se essi siano direttamente connessi o necessari alla gestione della zona naturale protetta interessata, nella misura in cui mirano a preservare tale zona naturale protetta dal rischio di incendi. Infatti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», per i piani o i progetti direttamente connessi o necessari alla gestione del sito interessato non è richiesta la valutazione della loro incidenza su tale sito.

32      Il giudice del rinvio si chiede se, anche in assenza di una tale connessione o necessità per la gestione del sito, la valutazione dell’incidenza delle attività di cui trattasi sia comunque richiesta allorché le attività controverse sono imposte dalla normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi.

33      In tali circostanze, l’Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Tribunale amministrativo distrettuale, sezione di Riga) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se nella nozione di “progetto” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della [direttiva VIA] rientrino anche le attività svolte in una zona forestale per garantire la manutenzione delle infrastrutture forestali antincendio in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione antincendio.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se si debba ritenere che le attività svolte in una zona forestale per garantire la manutenzione delle infrastrutture forestali antincendio in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione antincendio, costituiscano, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva “habitat”, un progetto direttamente connesso [o] necessario alla gestione del sito, cosicché, per tali attività, non occorra effettuare la procedura di valutazione relativa alle zone speciali di conservazione di importanza comunitaria (Natura 2000).

3)      In caso di risposta negativa alla seconda questione, se dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva “habitat” derivi l’obbligo di procedere ad una valutazione anche dei piani e progetti (attività) che, senza essere direttamente connessi [o] necessari alla gestione della zona speciale di conservazione, possono avere incidenze significative sulle zone di conservazione di importanza comunitaria (Natura 2000) e che sono tuttavia realizzati in adempimento della normativa nazionale al fine di soddisfare le esigenze di protezione e lotta contro gli incendi boschivi.

4)      In caso di risposta affermativa alla terza questione, se una tale attività possa essere proseguita e completata prima dell’espletamento della valutazione ex post delle zone speciali di conservazione di importanza comunitaria (Natura 2000).

5)      In caso di risposta affermativa alla terza questione, se le autorità competenti siano obbligate, al fine di evitare possibili incidenze significative, a richiedere la riparazione del danno e ad adottare misure, qualora l’importanza delle incidenze non sia stata valutata in un procedimento di valutazione delle zone speciali di conservazione di importanza comunitaria (Natura 2000)».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

34      Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che la nozione di «progetto», ai sensi di tale disposizione, include le attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi.

35      In via preliminare, occorre ricordare che tale disposizione prevede che, nelle zone speciali di conservazione, ai sensi dell’articolo 1, lettera l), della direttiva «habitat», «[q]ualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo».

36      In primo luogo, occorre rilevare che la direttiva «habitat» non contiene una definizione della nozione di «progetto». Per contro, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VIA, al quale il giudice del rinvio ha espressamente fatto riferimento nella sua questione, ne fornisce una definizione. Ai suoi termini, sono un «progetto», ai sensi di quest’ultima direttiva, la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, nonché altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

37      Orbene, la Corte ha dichiarato che la nozione di «progetto» ai sensi della direttiva «habitat» comprende quella di «progetto» ai sensi della direttiva VIA, cosicché, se un’attività rientra nell’ambito di applicazione della direttiva VIA, essa deve, a maggior ragione, rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva «habitat» (sentenza del 9 settembre 2020, Friends of the Irish Environnement, C‑254/19, EU:C:2020:680, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

38      In secondo luogo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che un «progetto» ai sensi della direttiva VIA implica la realizzazione di lavori o di interventi di modifica della realtà fisica del sito (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a., C‑275/09, EU:C:2011:154, punto 24). Nel caso di specie, le attività di cui trattasi nel procedimento principale sono consistite in abbattimenti di alberi per mantenere le strade naturali che attraversano la zona naturale protetta interessata. Pertanto, esse soddisfano il criterio sostanziale della nozione di «progetto» ai sensi della direttiva VIA.

39      Per contro, nessun criterio giuridico limita tale nozione. La circostanza che i lavori di abbattimento di alberi di cui trattasi sarebbero stati imposti dalla normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi non è pertanto idonea a rimettere in discussione la qualificazione di tali lavori come «progetto», ai sensi della direttiva VIA.

40      Da quanto precede risulta che detti lavori di abbattimento costituiscono un «progetto» ai sensi della direttiva VIA e, di conseguenza, un «progetto» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».

41      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che la nozione di «progetto», ai sensi di tale disposizione, include le attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, qualora tali attività modifichino la realtà fisica del sito interessato.

 Sulla seconda questione

42      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che le attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, debbano essere considerate un progetto «direttamente connesso e necessario alla gestione del sito», ai sensi di tale disposizione, e, di conseguenza, non debbano formare oggetto di una valutazione della loro incidenza sul sito interessato.

43      Infatti, in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», se i lavori di cui trattasi nel procedimento principale, che sono stati eseguiti conformemente alla normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito interessato, non era richiesta una valutazione della loro incidenza su tale sito.

44      In primo luogo, dall’articolo 1, lettera l), della direttiva «habitat» risulta che una zona speciale di conservazione è definita in funzione del mantenimento o del ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di taluni habitat o specie naturali. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat», le misure di conservazione necessarie che implicano, all’occorrenza, appropriati piani di gestione specifici dei siti interessati o integrati in altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I di tale direttiva e delle specie di cui all’allegato II della stessa presenti in tali siti.

45      Ne consegue che le misure di conservazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat» devono essere direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito interessato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva.

46      In secondo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, misure precauzionali volte a prevenire o a combattere gli incendi possono essere connesse o necessarie alla gestione di un sito protetto. Peraltro, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, sia il piano di protezione sia il decreto n. 478 contengono indicazioni indirette sulla necessità di adottare misure di prevenzione dei rischi di incendi boschivi nel sito interessato.

47      Tuttavia, non tutte le misure volte a garantire la protezione di una zona speciale di conservazione contro i rischi di incendi boschivi sono direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito interessato. Occorre in più che tali misure siano necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat o delle specie protetti, e proporzionate a tali obiettivi, il che presuppone che esse siano adeguate alla zona interessata e tali da consentire la realizzazione di detti obiettivi.

48      Per quanto riguarda, nel caso di specie, i lavori di abbattimento alberi destinati a mantenere in buono stato strade naturali in una zona protetta, occorre valutare se tali lavori incidano su obiettivi di conservazione e se, eventualmente, tenuto conto dell’insieme delle caratteristiche di tale zona, siano giustificati dal rischio di un futuro pregiudizio al sito interessato a causa degli incendi.

49      Una siffatta valutazione richiede un’opportuna valutazione dell’incidenza delle misure previste a titolo di prevenzione degli incendi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».

50      La situazione è diversa solo se tali misure rientrano già tra quelle che sono state adottate in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat» e che sono, a tale titolo, direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito interessato.

51      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che le attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, non possono essere considerate, per il solo fatto di avere un tale oggetto, direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito interessato e non possono quindi essere dispensate a tal titolo dalla valutazione della loro incidenza sul sito, a meno che esse rientrino tra le misure di conservazione del sito già adottate in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat».

 Sulla terza questione

52      Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che esso impone di procedere a una valutazione dei piani e dei progetti previsti da tale disposizione anche qualora la loro realizzazione sia richiesta dalla normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi.

53      In primo luogo, si deve ricordare che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, deve formare oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha su detto sito, requisito che implica l’identificazione, la valutazione e la presa in considerazione di tutte le incidenze di tale piano o progetto su quest’ultimo. Un piano o progetto siffatto deve essere sottoposto a una tale valutazione qualora esista una probabilità o un rischio che esso possa avere incidenze significative sul sito interessato, condizione che, tenuto conto del principio di precauzione, deve essere considerata soddisfatta qualora l’esistenza di una probabilità o di un rischio di effetti pregiudizievoli significativi su tale sito non possa essere esclusa sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche di detto sito [v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2022, AquaPri (C‑278/21, EU:C:2022:864, punti 49 e 50 nonché giurisprudenza citata)]. Spetta al giudice del rinvio valutare se il progetto di cui trattasi nel procedimento principale possa avere incidenze significative sul sito interessato, fermo restando, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, che la normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi non può sottrarre un piano o un progetto al rispetto delle prescrizioni dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».

54      Ciò premesso, e in secondo luogo, occorre sottolineare che non esiste contraddizione tra l’obbligo, in forza del diritto nazionale, di adottare determinate misure destinate a prevenire e combattere gli incendi boschivi e quello, previsto all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», di sottoporre, in via preliminare, tali misure a una valutazione della loro incidenza sul sito interessato, qualora esse possano avere un’incidenza significativa su una zona di conservazione speciale.

55      Infatti, da un lato, tale valutazione consente, al contrario, di definire le modalità di attuazione di dette misure che siano le più idonee al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat o delle specie naturali per la cui protezione la zona di conservazione speciale interessata è stata istituita.

56      Dall’altro lato, anche nel caso in cui la valutazione accerti un’incidenza negativa sul sito da parte delle misure previste e non esistano soluzioni alternative, l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» prevede che tali misure possano comunque essere realizzate quando lo giustifichino motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, purché lo Stato membro adotti ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata [v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 190].

57      In terzo luogo e in ogni caso, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» non può autorizzare uno Stato membro ad emanare norme nazionali che escludano, in generale, taluni tipi di piani o progetti dall’obbligo di una valutazione della loro incidenza sul sito interessato [sentenza del 22 giugno 2022, Commissione/Slovacchia (Protezione del gallo cedrone), C‑661/20, EU:C:2022:496, punto 69 e giurisprudenza ivi citata].

58      Infatti, la possibilità di esentare in maniera generale talune attività, conformemente alla normativa nazionale in vigore, dalla valutazione della loro incidenza sul sito protetto interessato sarebbe tale da compromettere l’integrità del sito stesso.

59      Del resto, occorre rilevare che, nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi non prevede una siffatta possibilità.

60      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che esso impone di procedere a una valutazione dei piani e progetti previsti da tale articolo anche qualora la loro realizzazione sia richiesta dalla normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi.

 Sulla quarta questione

61      Con la sua quarta questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che le attività destinate a garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, possono essere proseguite e concluse prima di attuare la procedura di valutazione della loro incidenza prevista da tale disposizione.

62      Ai termini della seconda frase dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», «[a]lla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica». Pertanto, nessun piano o progetto può essere attuato in una zona speciale di conservazione prima che la sua incidenza sul sito interessato sia stata valutata.

63      La Corte ha confermato a più riprese il carattere preliminare della procedura di valutazione prevista all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» (sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, EU:C:2004:482, punto 34; dell’11 aprile 2013, Sweetman e a., C‑258/11, EU:C:2013:220, punto 28, nonché del 21 luglio 2016, Orleans e a., C‑387/15 e C‑388/15, EU:C:2016:583, punto 43).

64      Come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, è del resto indispensabile che la valutazione dell’incidenza del piano o del progetto preceda la sua attuazione. Infatti, da un lato, una valutazione a posteriori non consentirebbe di evitare danni allo stato di conservazione del sito. Dall’altro, sarebbe spesso difficile valutare l’entità di tali incidenze in assenza di una valutazione preliminare delle condizioni originarie del sito.

65      Pertanto, la direttiva «habitat» non consente di realizzare un piano o un progetto in una zona di conservazione speciale né, a fortiori, di proseguirne e completarne la realizzazione prima che sia effettuata un’opportuna valutazione della sua incidenza sul sito interessato.

66      Tale divieto si applica alle attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona, le quali hanno natura di progetto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», come risulta dalla risposta della Corte alla prima questione.

67      Per contro, detto divieto non si applica alle attività svolte a titolo di misure di conservazione del sito adottate in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat». Infatti, come indicato ai punti 52 e 53 della presente sentenza, tali attività devono essere considerate, a tale titolo, direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito.

68      Pertanto, se sono già state previste come misure di conservazione del sito in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «habitat», le attività di manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi non devono essere oggetto della valutazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva.

69      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, occorre far salvo altresì il caso di un rischio attuale o imminente che imponga il compimento senza indugio di misure necessarie alla protezione del sito. In un’ipotesi simile, il previo espletamento della procedura di valutazione dell’incidenza di tali misure sul sito potrebbe non servire all’obiettivo di tale procedura, vale a dire la preservazione del sito, ma rischierebbe, al contrario, di comprometterlo.

70      Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso di misure di emergenza per la protezione e la lotta contro gli incendi boschivi. Spetta al giudice del rinvio valutare se l’esecuzione dei lavori di cui trattasi nel procedimento principale, senza valutazione preventiva della loro incidenza sulla zona naturale protetta interessata, potesse essere giustificata a tale titolo.

71      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che le attività destinate a garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, non possono essere avviate né, a fortiori, proseguite e concluse prima dell’espletamento della procedura di valutazione della loro incidenza prevista da tale articolo, a meno che tali attività rientrino tra le misure di conservazione del sito interessato già adottate in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva o che un rischio attuale o imminente che incombe sulla preservazione di tale sito ne imponga la realizzazione immediata.

 Sulla quinta questione

72      Con la sua quinta questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che esso obbliga le autorità competenti ad adottare misure per rimediare alle eventuali incidenze significative di lavori eseguiti senza la valutazione preliminare prevista da tale disposizione e ad esigere la riparazione del danno causato da tali lavori.

73      In via preliminare, occorre interrogarsi sull’utilità della quinta questione, così come formulata, per la soluzione della controversia principale.

74      Infatti, con la decisione controversa, il direttore generale del Servizio di protezione dell’ambiente ha ingiunto alla ricorrente nel procedimento principale, da un lato, di lasciare in loco i pini abbattuti con ceppo di diametro superiore a cm 25 e, dall’altro, di ricostituire la quantità di legno morto nel biotopo prioritario protetto 9010* «Foreste boreali antiche o naturali», quantità a suo giudizio insufficiente.

75      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 69 e 72 delle sue conclusioni, la prima ingiunzione mira ad impedire la prosecuzione dei lavori eseguiti in violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», mentre la seconda costituisce un’applicazione del punto 11.2 del decreto n. 478, che impone di lasciare a terra il legno morto, qualora quest’ultimo sia in quantità insufficiente.

76      In altri termini, la decisione controversa non sembra essere diretta a rimediare agli effetti dei lavori eseguiti dalla ricorrente nel procedimento principale, né ad esigere da quest’ultima la riparazione del danno causato da tali lavori.

77      Occorre tuttavia ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

78      Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la quinta questione verte, al pari delle altre questioni sollevate, sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» e non è manifestamente priva di utilità ai fini della soluzione della controversia principale. La Corte è quindi competente a risolverla.

79      In primo luogo, occorre constatare che la direttiva «habitat», in particolare il suo articolo 6, paragrafo 3, non contiene disposizioni relative alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di previa valutazione dell’incidenza di un piano o progetto (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punto 169).

80      L’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva impone solamente agli Stati membri di adottare «le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di [detta] direttiva».

81      In forza del principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono nondimeno tenuti a eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione (sentenze del 16 dicembre 1960, Humblet/État belge, 6/60-IMM, EU:C:1960:48, pag. 1146, e del 7 gennaio 2004, Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12, punto 64). Tale obbligo è imposto a ogni organo dello Stato membro interessato e, in particolare, alle autorità nazionali che, nell’ambito delle loro competenze, sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti nazionali necessari per rimediare all’omissione di una valutazione di impatto ambientale di un piano o progetto [v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2019, Commissione/Irlanda (Centrale eolica di Derrybrien), C‑261/18, EU:C:2019:955, punto 75]. Tale obbligo incombe altresì alle imprese appartenenti allo Stato membro interessato [v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2019, Commissione/Irlanda (Centrale eolica di Derrybrien), C‑261/18, EU:C:2019:955, punto 91].

82      In forza di tale principio, lo Stato membro interessato ha inoltre l’obbligo di risarcire tutti i danni causati dalla mancata valutazione dell’impatto ambientale di un piano o di un progetto (sentenza del 7 gennaio 2004, Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12, punto 66).

83      Per contro, dal puro principio di leale cooperazione, che si impone solo agli Stati membri e ai loro organi, non può derivare un obbligo dei singoli di riparare i danni causati all’ambiente in una zona speciale di conservazione con lavori intrapresi senza opportuna valutazione preliminare di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».

84      Dal momento che la direttiva «habitat» non contiene alcuna disposizione relativa alla riparazione del danno ambientale e che, in ogni caso, nessun obbligo può essere imposto ai singoli sulla sola base di tale direttiva, l’obbligo di riparare un danno come quello di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe risultare unicamente dal diritto lettone.

85      Occorre aggiungere che, nel caso in cui il diritto lettone prevedesse un tale obbligo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, le autorità nazionali competenti sarebbero tenute a farne applicazione.

86      Di conseguenza, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», letto alla luce del principio di leale cooperazione, non può obbligare le autorità competenti ad esigere dai singoli la riparazione di un siffatto danno.

87      Tale disposizione, pertanto, non obbliga la ricorrente nel procedimento principale a riparare il danno causato dai lavori che ha eseguito senza che fosse stata effettuata un’opportuna valutazione preventiva e consente, quindi, alle autorità competenti di imporle la riparazione di tale danno solo nell’ipotesi, considerata dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, in cui essa debba essere assimilata a un organo dello Stato membro interessato. Per contro, se ha la qualità di singolo, tali autorità non possono esigere, sul solo fondamento di detta disposizione e del principio di leale cooperazione, che essa ripari i danni summenzionati.

88      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», letto alla luce del principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che esso obbliga lo Stato membro interessato, in particolare le sue autorità competenti, ad adottare misure per rimediare all’eventuale incidenza significativa sull’ambiente di lavori eseguiti senza l’opportuna valutazione preventiva di tale incidenza, prevista da tale disposizione, e a riparare il danno causato da tali lavori. Per contro, esso non obbliga lo Stato membro ad esigere dai singoli la riparazione di un tale danno, nel caso in cui quest’ultimo sia loro imputabile.

 Sulle spese

89      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «progetto», ai sensi di tale disposizione, include le attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, qualora tali attività modifichino la realtà fisica del sito interessato.

2)      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che le attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, non possono essere considerate, per il solo fatto di avere un tale oggetto, direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito interessato e non possono quindi essere dispensate a tal titolo dalla valutazione della loro incidenza sul sito, a meno che esse rientrino tra le misure di conservazione del sito già adottate in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva 92/43.

3)      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso impone di procedere a una valutazione dei piani e progetti previsti da tale disposizione anche qualora la loro realizzazione sia richiesta dalla normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi.

4)      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che le attività destinate a garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, non possono essere avviate né, a fortiori, proseguite e concluse prima dell’espletamento della procedura di valutazione della loro incidenza prevista da tale articolo, a meno che tali attività rientrino tra le misure di conservazione del sito interessato già adottate in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva o che un rischio attuale o imminente che incombe sulla preservazione di tale sito ne imponga la realizzazione immediata.

5)      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, letto alla luce del principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che esso obbliga lo Stato membro interessato, in particolare le sue autorità competenti, ad adottare misure per rimediare all’eventuale incidenza significativa sull’ambiente di lavori eseguiti senza l’opportuna valutazione preventiva di tale incidenza, prevista da tale disposizione, e a riparare il danno causato da tali lavori. Per contro, esso non obbliga lo Stato membro ad esigere dai singoli la riparazione di un tale danno, nel caso in cui quest’ultimo sia loro imputabile.