Cass. Sez. III n. 46689 del 21 novembre 2023 (UP 2 nov. 2023)
Pres. Ramacci Est. Galterio Ric. Cavaliere
Acque.Superamento limiti ed eventi eccezionali o imprevedibili

In materia di inquinamento idrico, l’eccezionalità e l’imprevedibilità del superamento dei limiti di scarico delle acque reflue non è ravvisabile nel verificarsi di guasti tecnici dell'impianto trattandosi di accadimenti che, sebbene eccezionali, ben possono essere in concreto, previsti ed evitati secondo la stessa ratio ispiratrice delle norme dettate a tutela delle acque dall’inquinamento evincibile dall’art. 73 del d. lgs. 152/2006. Ed invero, a fronte del dovere incombente sul titolare di un insediamento produttivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici e alla costante vigilanza, la giurisprudenza di questa Corte ha univocamente escluso l'applicabilità dell'art. 45 cod. pen. con riferimento ad ogni evenienza di malfunzionamento, quale la rottura di un tubo, il guasto ad una pompa funzionale alla depurazione, la rottura di una guarnizione o alla mancanza di energia, la bruciatura di una resistenza, la corrosione di canalette di adduzione dei reflui conseguente all'acidità dei reflui medesimi, l'intasamento di un depuratore per la presenza di scorie all'interno, il piegamento di un tubo destinato ad immettere nell'impianto sostanze atte all'abbattimento dei valori di determinati inquinanti, essendosi peraltro pervenuti alle medesime conclusioni anche in presenza di un guasto verificatosi su impianto che in precedenza non aveva mai manifestato inconvenienti tecnici.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6.10.2022 il Tribunale di Napoli Nord ha condannato Michele Cavaliere alla pena di € 3.000,00 di ammenda ritenendolo colpevole del reato di cui all’art. 137, quinto comma d. lgs. 152/2006 per aver, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. Bo Industries, operante nel settore caseario, superato i limiti di scarico delle acque reflue derivanti dalla lavorazione aziendale, secondo quanto constatato dal personale dell’ARPAC in data 23.5.2018.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 552, secondo comma cod. proc. pen., l’indeterminatezza del capo di imputazione, stante la mancata indicazione di quale fra le plurime tabelle indicate dall’art. 137 d. lgs. 152/2006 e dei parametri in relazione ai quali sarebbe stato riscontrato lo sforamento. Deduce che, avendo sollevato in dibattimento la suddetta questione preliminare, la risposta resa al riguardo dal Giudice, secondo la quale si trattava della tabella 3 allegato n.5, non solo costituiva la plastica dimostrazione della genericità dell’editto accusatorio, ma comunque che era stata sconfessata dall’accertamento compiuto in sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputato in relazione al superamento dei parametri fissati dalla tabella 4, allegato n. 5. Puntualizza in ogni caso la sussistenza di differenti sanzioni previste dall’art. 137 in relazione alle singole tabelle e la diversità delle soglie previste dalla tabella n.3 a seconda che le acque reflue vengano scaricate nel sistema fognario o invece in acque superficiali. Altro profilo di indeterminatezza del capo di imputazione sarebbe ravvisabile, secondo la difesa, dal fatto che fosse stata indicata quale data di accertamento del reato il 23 maggio 2018, laddove il prelevamento dei campioni attraverso i quali erano state compiute le verifiche era stato effettuato, in assenza di contraddittorio con chi aveva provveduto ad effettuare le analisi, il precedente 7 marzo, senza che i risultati fossero stati comunicati alla società, di fatto così privata della facoltà di svolgere le relative contestazioni
2.2. Con il secondo motivo si duole, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 137, quinto comma d. lgs. 152/2006 e 593, terzo comma cod. proc. pen., dell’applicazione della sola sanzione pecuniaria che avrebbe invece dovuto essere fissata insieme a quella dell’arresto, così precludendo alla difesa la possibilità di appellare la sentenza con la richiesta di una rivalutazione nel merito dell’illecito contestato e al contempo l’operatività della prescrizione che sarebbe maturata il 7.3.2023: rileva come dalla suddetta preclusione derivasse la sussistenza dell’interesse ad impugnare in capo all’imputato.
2.3. Con il terzo motivo contesta in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 42 e 45 cod. pen. e 137 d. lgs. 152/2006 e al vizio motivazionale, l’affermazione di responsabilità dell’imputato in qualità di legale rappresentante della società Bo Industries rilevando come in tale veste avesse stipulato un contratto con la società Refluodep, avente sede in Caserta e non a Mantova come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, per il controllo e la manutenzione dell’impianto di depurazione, che prevedeva una verifica da parte del personale di quest’ultima almeno settimanale oltre alla disponibilità per ipotesi di particolare urgenza implicanti interventi, informazioni o pareri. Deduce che avendo la società incaricata effettuato l’ultimo controllo antecedente alla verifica da parte dell’ARPAC in data 28.2.2018 e che dallo stesso era risultata la conformità degli scarichi alle previsioni di legge, il superamento dei limiti oggetto della contestazione in esame doveva ritenersi attribuibile ad un malfunzionamento imprevisto dello stesso impianto,  e non già ad una negligente manutenzione, malfunzionamento che non poteva essere ascritto al Cavaliere in ragione sia del contratto di manutenzione concluso con la società casertana, sia della delega delle funzioni di direzione e vigilanza sul funzionamento dell’impianto, ivi comprese l’osservanza degli impegni contrattuali assunti dalla Refluodep, a Giuseppe Zuccarella, dipendente della Bo Industries, con autonomia di spesa per intervenire in caso di guasto dell’impianto. Rileva altresì l’incongruenza del precedente giurisprudenziale citato nella sentenza impugnata in cui la responsabilità del legale rappresentante della società era stata affermata in relazione ad accertati deficit strutturali del processo produttivo.
2.4. Con il quarto motivo lamenta che il referto posto a fondamento della pronunciata condanna delle analisi delle acque, eseguite all’esito di campionamenti, comunque prelevati dallo scarico in un arco sensibilmente più breve di quello di tre ore previsto ex lege con rischio di alterazione delle concentrazioni, era stato acquisito in assenza di contraddittorio non avendo la difesa potuto escutere il soggetto incaricato di eseguire le analisi  


CONSIDERATO IN DIRITTO

1.    Il primo motivo è manifestamente infondato.
In tanto può essere ritenuta l’indeterminatezza del fatto enunciato nel decreto di citazione a giudizio in quanto la descrizione della condotta ivi contenuta unitamente alle norme indicate non contenga i tratti essenziali del reato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da non consentire il completo contraddittorio e il pieno diritto di difesa. Va tuttavia chiarito che la contestazione non è costituita solo dal capo di imputazione in senso stretto, ma anche da tutti quegli atti, che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere con adeguata specificità l’addebito (Sez. 2, Sentenza n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741). Deriva da tale univoca interpretazione giurisprudenziale che l'attributo della chiarezza e della precisione dell'imputazione debba essere declinato con riferimento alla incisione sul diritto di difesa nel contraddittorio processuale, di talché eventuali formulazioni imprecise dei capi di accusa debbono essere integrate dagli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato; Sez. 5, Sentenza n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090; Sez. 5, n. 6335 del 18 ottobre 2013, Morante, Rv. 258948; Sez. 2, n. 16817 del 27 marzo 2008, Muro e altri, Rv. 239758).
Da nessuna genericità o indeterminatezza può perciò ritenersi inficiato nel caso di specie l’editto accusatorio in cui alla descrizione della condotta contenuta nel capo di imputazione si accompagna la specifica indicazione della norma di legge contestata, ovverosia il quinto comma dell’art. 137 d. lgs. 152/2006, che consente di fugare ogni dubbio in ordine alla tabella di riferimento, avuto riguardo al recapito dello scarico del complesso aziendale di cui l’imputato ha avuto piena contezza nel corso delle indagini ove si consideri che ha preso parte alle operazioni di campionamento delle acque reflue, cui ha presenziato un rappresentante della società. Del resto, emerge anche dai verbali del processo svoltosi innanzi al Tribunale che all’esito della contestazione svolta dalla difesa in ordine alla nullità della contestazione per mancata indicazione della tabella di riferimento o comunque di parametri definiti il Giudice ha rilevato che “nel capo di imputazione è sufficientemente definito il parametro che sarebbe stato violato dall’imputato”, disponendo procedersi oltre (cfr. verbale di udienza del 27.1.2022).
2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare.
Ove si consideri che la pena astrattamente applicabile per la contravvenzione in esame è quella dell’ammenda congiunta all’arresto, l’errore in cui è incorso il Tribunale partenopeo per aver, invece, irrogato la sola pena pecuniaria si traduce in una condizione di inequivoco favore per l’imputato la quale, proprio sulla scorta della stessa giurisprudenza citata nel ricorso, esclude che possa essere conseguito attraverso l’accoglimento della doglianza in esame alcun vantaggio in termini di attualità e concretezza.
L’argomentazione addotta dal ricorrente a sostegno dell'interesse all'annullamento della sentenza in ragione dell’erronea applicazione di una pena diversa da quella prevista per il reato giudicato, secondo cui è stato privato della possibilità di proporre appello avverso la sentenza, così impedendogli di ottenere una nuova valutazione nel merito dei fatti contestati e di ottenere la declaratoria della prescrizione che sarebbe medio tempore sopravvenuta, è fallace.
Delineandosi la condizione di ammissibilità dell’impugnazione prevista dall’art. 568, quarto comma cod. proc. pen. nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, purché logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693), deve escludersi che la pretesa all’irrogazione del trattamento sanzionatorio astrattamente corretto, e come tale comprensivo anche della pena detentiva, si traduca in un risultato nella sostanza automaticamente favorevole. Non può infatti prescindersi dagli attributi, costituiti secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 568, quarto comma cod. proc. pen. dall'attualità e dalla concretezza, che devono necessariamente assistere, proprio in ragione del vantaggio sostanziale ottenibile, l’interesse ad impugnare, il quale non è integrato dalla mera aspirazione della parte, per effetto della riforma o dell’annullamento della decisione impugnata, all’esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, bensì ma dalla rimozione del pregiudizio concretamente subito (Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093). Ne deriva che poiché al momento della pronuncia impugnata il termine di prescrizione non era, avuto riguardo al tempus commissi delicti, ancora maturato, la difesa non può addurre ora per allora l’interesse a far valere una causa di estinzione del reato che non era al momento della sentenza resa dal Tribunale venuta in essere, dovendo l’attualità e la concretezza dell’interesse ad impugnare essere valutate al momento della pronuncia del provvedimento da cui si assume essere derivato il pregiudizio lamentato (in termini analoghi con riferimento al procedimento cautelare in materia di libertà personale cfr. Sez. 3, Sentenza n. 23015 del 21/05/2020, Franceschini, Rv. 279828).
3. Il terzo motivo incorre anch’esso nella censura di inammissibilità sostanziandosi in doglianze di merito, precluse alla disamina di questa Corte, in ordine all’imprevedibilità del fatto al momento degli accertamenti eseguiti sussumibile nel caso fortuito, e in contestazioni sulla assunta delega di funzioni di natura del tutto generica.
In ordine al primo profilo occorre rilevare che non viene addotta dalla difesa alcuna evidenza tra le acquisite risultanze processuali dalla quale desumere l’eccezionalità e l’imprevedibilità del contestato superamento dei limiti di scarico delle acque reflue, dovendosi al contrario ribadire che, specie in materia di inquinamento idrico, tale evenienza non è ravvisabile nel verificarsi di guasti tecnici dell'impianto trattandosi di accadimenti che, sebbene eccezionali, ben possono essere in concreto, previsti ed evitati secondo la stessa ratio ispiratrice delle norme dettate a tutela delle acque dall’inquinamento evincibile dall’art. 73 del d. lgs. 152/2006 (Sez.3, n.24333 del 13/05/2014, Rv.259195). Ed invero, a fronte del dovere incombente sul titolare di un insediamento produttivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici e alla costante vigilanza, la giurisprudenza di questa Corte ha univocamente escluso l'applicabilità dell'art. 45 cod. pen. con riferimento ad ogni evenienza di malfunzionamento, quale la rottura di un tubo (Sez. 3 n. 11410, 7 ottobre 1999; Sez. 3 n.5863 de1 10 maggio 1999), il guasto ad una pompa funzionale alla depurazione (Sez. 3 n.7497, 12 luglio 1991), la rottura di una guarnizione o alla mancanza di energia (Sez. 3 n.3954, 12 aprile 1995), la bruciatura di una resistenza (Sez. 5 n.9134, 11 settembre 1991), la corrosione di canalette di adduzione dei reflui conseguente all'acidità dei reflui medesimi (Sez. 3 n.1814, 12 febbraio 1998), l'intasamento di un depuratore per la presenza di scorie all'interno (Sez. 3 n.10153, 26 settembre 1998), il piegamento di un tubo destinato ad immettere nell'impianto sostanze atte all'abbattimento dei valori di determinati inquinanti (Sez. 3 n.1054, 14 gennaio 2003), essendosi peraltro pervenuti alle medesime conclusioni anche in presenza di un guasto verificatosi su impianto che in precedenza non aveva mai manifestato inconvenienti tecnici (Sez. 3 n.5050, 24 aprile 1987).
Prive di consistenza sono invece le deduzioni in ordine all’assunta delega di funzioni da parte dell’imputato nella veste di legale rappresentante della società che non si confrontano con i puntuali principi declinati da questa Corte in materia, che, così come riaffermati anche nella sentenza impugnata, postulano all’interno di una struttura aziendale di vaste dimensioni e comunque di natura complessa la competenza tecnica del delegato, la concreta esercitabilità dei poteri conferiti, l'autonomia di intervento e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i pericoli che la stessa ripartizione dei compiti è volta a prevenire (Sez. 3, Sentenza n. 27587 del 16/06/2020, Ladisa, Rv. 280159).
Al di là della natura del guasto dell’impianto verificatosi nel caso di specie, non è mai configurabile una delega di funzioni nei confronti di un soggetto estraneo alla compagine aziendale, quale è la società Refludep, cui erano peraltro erano state esclusivamente conferite con contratto mansioni di manutenzione e controllo del funzionamento dell’impianto, e non certo poteri di intervento diretto, mentre con riferimento al direttore dello stabilimento, nessuna confutazione è stata articolata dalla difesa in ordine all’inconsistenza della cifra, emblematicamente definita dal Tribunale partenopeo “risibile”, in relazione alla quale avrebbe avuto autonomia di spesa, né alla mancanza di competenze del dipendente in materia chimico-ambientale, così come all’adozione di modelli organizzativi interni all’assetto gestionale, fermo restando in ogni caso in tema di reati ambientali il dovere, anche in caso di delega di funzioni, di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, sul piano della culpa in vigilando (Sez. 3, Sentenza n. 17174 del 03/03/2020, Ceirano, Rv. 279013).
4. Alla medesima sorte non si sottrae il quarto motivo essendo al riguardo sufficiente rilevare che nessuna contestazione risulta essere stata sollevata in ordine al procedimento di estrazione dei campioni da sottoporre ad analisi e sull’utilizzabilità di queste ultime innanzi al giudice di primo grado che ha comunque escusso l’operatore che aveva prelevato i campioni, senza che risulti dalla sentenza impugnata che in relazione all’acquisizione delle analisi  e dei relativi risultati sia stata svolta dalle parti alcuna opposizione.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, della possibilità di rilevare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, in pendenza del procedimento di legittimità (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, Rv. 217266, nonché a seguire, ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 2.11.2023