T.A.R. Puglia (BA) Sez. I n. 1044 del 8 luglio 2011
Ambiente in genere. Valutazione impatto ambientale
All’obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore (per espressa previsione di norme regionali): in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal d. lgs. n. 387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si dispone che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi.
N. 01044/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 00736/2011 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 736 del 2011, proposto da Torremaggiore  Energia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe  Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni  210;
 contro
 Regione Puglia, non costituita;
 
 per l'accertamento
 
 dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza  di autorizzazione unica, di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, per la  realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da  fonte eolica nel Comune di Torremaggiore, di potenza pari a 135 MW;
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il dott. Savio  Picone e udito l’avv. Giuseppe Mescia;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 1. La ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla  Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un  impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di  Torremaggiore, presentata il 21 marzo 2008.
 
 Deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14-ter della legge 7  agosto 1990 n. 241 nonché dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387,  lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro il  termine di 180 giorni previsto dal quarto comma del citato art. 12.
 
 Alla camera di consiglio del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in  decisione.
 
 2. Il ricorso merita accoglimento.
 
 Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto  dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità in capo al soggetto  istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso  del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del  silenzio.
 
 Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse  della società richiedente alla definizione del procedimento di autorizzazione  alla costruzione e gestione di impianti eolici, avendo essa presentato specifica  richiesta del titolo abilitativo, il cui rilascio rientra nella competenza  regionale.
 
 Difatti, l’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede, al terzo comma,  che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia  elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,  potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti  dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture  indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono  soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province  delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di  tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio  storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento  urbanistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla regione  entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”.
 
 Il successivo quarto comma statuisce che l’autorizzazione è rilasciata a seguito  di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni  interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le  modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che deve concludersi entro  il termine massimo di 180 giorni.
 
 All’obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni la Regione deve  inderogabilmente uniformarsi, anche nelle ipotesi in cui il termine di  conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto  ambientale risulti pari o superiore (per espressa previsione di norme  regionali): in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve  essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal d. lgs. n.  387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter,  quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si dispone che, in caso di  persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione  sia direttamente acquisita in conferenza di servizi.
 
 Peraltro, nella fattispecie la valutazione di impatto ambientale si è già  positivamente conclusa, con determinazione n. 1353 del 7 maggio 2010 della  Provincia di Foggia.
 
 Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto  termine di conclusione del procedimento (che è spirato, nella fattispecie, il 17  settembre 2008) senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato  sull’istanza.
 
 3. Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Regione Puglia di  pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica, nel termine  di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie  e per l’effetto ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di  sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente  sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza  presentata dalla ricorrente per il rilascio di autorizzazione unica per la  realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica  nel Comune di Torremaggiore, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003.
 
 Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della  ricorrente, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed  accessori di legge.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con  l’intervento dei magistrati:
 
 Corrado Allegretta, Presidente
 Giuseppina Adamo, Consigliere
 Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 08/07/2011
                    



