Urbanistica.Reato di cui all'art. 75 TU edilizia
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Cass. Sez. III n. 29342 del 19 luglio 2024 (UP 21 mar 2024)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Fraternali
Urbanistica.Reato di cui all'art. 75 TU edilizia
L’art. 75 del d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce un reato di natura permanente a condotta mista in quanto comprende, da un lato, un aspetto commissivo costituito dall'utilizzazione dell'edificio e, dall'altro, un aspetto omissivo, costituito dalla mancata richiesta di collaudo all'autorità competente, con la conseguenza che il momento di cessazione della condotta antigiuridica, da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincide con il momento di dismissione dell'utilizzo dell'immobile ovvero con il collaudo
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La tariffa di conferimento dei rifiuti diminuisce in caso di variazioni istat negative secondo il principio di copertura dei costi efficienti
La tariffa di conferimento dei rifiuti diminuisce in caso di variazioni ISTAT negative secondo il principio di copertura dei costi efficienti
di Luca VERGINE
Ambiente in genere.Valutazione di impatto ambientale e sindacato giurisdizionale
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Consiglio di Stato Sez. II n. 6947 del 2 agosto 2024
Ambiente in genere.Valutazione di impatto ambientale e sindacato giurisdizionale
Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. Il sindacato giurisdizionale, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di separazione dei poteri, è consentito soltanto quando risulti violato il principio di ragionevolezza.
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Rfiuti.Abbandono e deposito incontrollato
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Cass. Sez. III n. 30929 del 29 luglio 2024 (UP 10 apr 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Duse
Rfiuti.Abbandono e deposito incontrollato
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, diversamente dall’abbandono, reca in sé i segni del persistente dominio finalistico sulle cose; la qualificazione della condotta come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti costituisce frutto di un accertamento di fatto del giudice di merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità; l’abbandono di rifiuti ha natura istantanea; il deposito incontrollato di rifiuto ha sempre natura permanente; la permanenza cessa con la rimozione definitiva dello stato di antigiuridicità già prodottosi oppure con il vincolo reale del bene oppure, ancora, con la sentenza di primo grado quando la contestazione è di natura aperta; colui il quale subentra contrattualmente nella gestione dei rifiuti risponde direttamente del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e non del reato di cui all’art. 255, comma 3, stesso decreto se, dopo aver provveduto all’iniziale smaltimento dei rifiuti, ha cessato la condotta lasciando in deposito incontrollato i residui rifiuti; la condotta di deposito incontrollato dei rifiuti consiste anche nel lasciare in deposito i rifiuti stessi, non richiedendo necessariamente la norma che l’agente conferisca ulteriori rifiuti rispetto a quelli dei quali abbia assunto la gestione diretta
Ecodelitti. Inquinamento ambientale e responsabilità pubblici amministratori
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Tribunale Torino Sez. VI penale sent. 4 luglio 2024
Est. Ruscello Imp. Chiamparino ed altri
Ecodelitti. Inquinamento ambientale e responsabilità pubblici amministratori
Sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di alcuni pubblici amministratori (Presidenti di Regione, Sindaci ed Assessori)
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Elettrosmog.Fasce di rispetto per gli elettrodotti quale vincolo di inedificabilità assoluta
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7038 del 7 agosto 2024
Elettrosmog.Fasce di rispetto per gli elettrodotti quale vincolo di inedificabilità assoluta
L’art. 4, comma 1, lett. h), della l. 36/2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, prevede che lo Stato provvede alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, precisando in maniera perentoria che “all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”. La normativa primaria introduce, dunque, nell’ordinamento, un vincolo di inedificabilità assoluta, inderogabile. La metodologia di calcolo delle citate fasce di rispetto è stata definita con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 maggio 2008 che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.C.M. dell’8 luglio 2003, ha previsto il procedimento da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche (aeree e interrate) e alle stazioni elettriche, sia esistenti che allo stato di progetto. Pertanto, il Comune che ha in gestione la pratica edilizia relativa a un edificio da realizzare a una distanza dall’elettrodotto inferiore a quella prevista dal corridoio individuato dalla DPA o dalle aree individuate dalle APA per i casi complessi, deve richiedere al Gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto sul sito specifico di interesse. Una volta ricevuto tale calcolo, il Comune dovrà verificare che l’edificio in progetto non ricada all’interno del tracciato della linea. Se non vi ricade, il progetto potrà essere autorizzato.
- Ambiente in genere.Delega di funzioni e responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante di una società
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- Urbanistica. La CEDU stabilisce che l'ordine di demolizione per costruzione illegale secondo la legge italiana è ripristinatorio e non punitivo
- Danno ambientale.Associazioni portatrici di interessi ambientali ed interesse a ricorrere
- Ambiente in genere. AIA e prescrizioni del sindaco di cui agli art. 216 e 217 RD 1265-34
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