Rifiuti.Veicolo fuori uso quale rifiuto pericoloso
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Cass. Sez. III n. 15302 del 23 aprile 2021 (UP 22 gen 2021)
Pres. Sarno Est. Galterio Ric. Passa
Rifiuti.Veicolo fuori uso quale rifiuto pericoloso
La natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose. La distinzione contenuta nell’art. 184 d. lgs. 152/2006 tra rifiuti pericolosi e non pericolosi deve essere, integrata con gli allegati al medesimo decreto legislativo e segnatamente con l’allegato D che contempla tra i rifiuti pericolosi con il codice CER 16 01 04 i veicoli fuori uso in generale e tra i rifiuti non pericolosi con il codice CER 16 01 06 “i veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose”. Deriva da tale distinzione che i veicoli non bonificati perché contenti liquidi, nella specie costituiti dagli olii combusti dei circuiti idraulici e frenanti (cui l’elenco di cui al citato allegato conferisce di per sé autonomo valore di rifiuto pericoloso, come a titolo esemplificativo avviene per il liquido per i freni ivi con il codice CER 16 01 13) e componenti meccaniche, quali marmitte e motori, la cui rimozione richiede operazioni complesse e comunque l’osservanza di specifiche norme di sicurezza, costituiscono perciò rifiuti pericolosi.
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Urbanistica.Vincoli espropriativi
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 8191 del 13 aprile 2021
Urbanistica.Vincoli espropriativi
Il principio della spettanza di un indennizzo al proprietario nel caso di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio non rileva ai fini della legittimità dei provvedimenti che hanno disposto l’approvazione dello strumento urbanistico con la conseguente reiterazione del vincolo. I profili attinenti alla spettanza o meno dell’indennizzo e al suo pagamento non attengono, infatti, alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale devolute alla cognizione della giurisdizione civile (art. 39, I, D.P.R. n. 327 del 2001, T.U. Espropriazione per p.u.)
Urbanistica.Lottizzazione prescrizione e confisca in ipotesi di procedimento cumulativo
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Cass. Sez. III n. 15310 del 23 aprile 2021 (UP 25 feb 2021)
Pres. Marini Est. Gai Ric. Nobis
Urbanistica.Lottizzazione prescrizione e confisca in ipotesi di procedimento cumulativo
Nella sola ipotesi di procedimento cumulativo il cui giudizio sia necessariamente proseguito per gli ulteriori illeciti e in assenza di richiesta di proscioglimento fondata sulla maturazione dei termini di prescrizione del reato, il giudice di primo grado può disporre la confisca all’esito dell’accertamento dei presupposti di applicazione, ferma la doverosità del rilievo della prescrizione (fattispecie in cui il Tribunale ha disposto la confisca urbanistica all’esito del dibattimento nel processo cumulativo per i reati di cui all’art. 323 cod.pen. e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, al termine del quale ha assolto gli imputati dal reato di abuso di atti di ufficio ed ha rilevato la prescrizione dell’illecito lottizzatorio).
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Rifiuti.Obblighi di controllo sulle proprie proprietà gravanti sui soggetti pubblici
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Consiglio di Stato Sez. V n. 3015 del 13 aprile 2021
Rifiuti.Obblighi di controllo sulle proprie proprietà gravanti sui soggetti pubblici
Deve essere riconosciuta l’accentuazione degli obblighi di controllo sulle proprie proprietà gravanti sui soggetti pubblici, riconducendoli al dovere dell’amministrazione di dare esempio del rispetto della legalità e ciò a maggior ragione quando si tratti di realtà locali caratterizzate dalla perduranza di situazioni emergenziali, dalla assenza diffusa di senso civico delle cittadinanze, da una diffusa omertà e dalla presenza di organizzazioni criminali proprio nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti: le pubbliche autorità possono concretamente esigere ed ottenere il rispetto della legalità, solo quando esse stesse ne danno l’esempio, applicando le leggi quando ne sono destinatarie e imponendo la loro applicazione, quando agiscano nell’esercizio dei loro doveri istituzionali. Né può assumere valore in qualche modo scriminante la indisponibilità di risorse economiche, sempre che non si dimostri la postergazione delle spese facoltative a quelle necessarie ad adempiere ai propri obblighi di proprietario, sacrificabili solo per prioritarie esigenze di soddisfacimento di funzioni essenziali
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Urbanistica.Opere di scavo, sbancamento e livellamento del terreno
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Cass. Sez. III n. 12121 del 31 marzo 2021 (UP 23 feb 2021)
Pres. Ramacci Est. Reynaud Ric. Qendraj
Urbanistica.Opere di scavo, sbancamento e livellamento del terreno
In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio
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Ambiente in genere.Protezione umanitaria e situazioni di disastro ambientale, cambiamento climatico e insostenibile sfruttamento delle risorse naturali
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Cass. civ. Sez. II n. 5022 del 24/02/2021 (Ud. 12 nov. 2020)
Pres. Di Virgilio Est. Oliva ric.I.L. contro Min. Interno
Ambiente in genere.Protezione umanitaria e situazioni di disastro ambientale, cambiamento climatico e insostenibile sfruttamento delle risorse naturali
Ai fini del riconoscimento, o del diniego, della protezione umanitaria prevista dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale", costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi - qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica - i casi del disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.
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