Rifiuti.Misure emergenziali
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Consiglio di Stato Sez.IV n. 1147 del 2 febbraio 2023
Rifiuti.Misure emergenziali
In materia di inquinamento, l'impossibilità di imporre le misure di bonifica al proprietario non responsabile della contaminazione si giustifica, in sintesi estrema, per la natura sanzionatoria di questa misura. Diverso discorso si deve, invece, fare per le misure di prevenzione le quali, al pari della messa in sicurezza di emergenza, non hanno questa natura, ma costituiscono prevenzione dei danni, sono imposte dal principio di precauzione e dal correlato principio dell'azione preventiva, e quindi gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente solo perché egli è tale senza necessità di accertarne il dolo o la colpa. Le misure emergenziali possono essere, dunque, disposte a carico del proprietario anche laddove venga ordinata una misura di prevenzione, e non solo di messa in sicurezza di emergenza; e anche soltanto per evitare un incremento repentino e potenzialmente immediato e incontrollabile dell'inquinamento.
Acque.Differenza tra scarico ed illecita gestione di rifiuti
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Cass. Sez. III n. 5738 del 10 febbraio 2023 (UP 2 feb 2023)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Lombardo
Acque.Differenza tra scarico ed illecita gestione di rifiuti
Le modalità in concreto seguite per lo sversamento segnano l’imprescindibile criterio per stabilire se vi sia stato scarico di reflui piuttosto che un abbandono o ancor più in generale uno smaltimento non autorizzato di rifiuti. In tema di inquinamento idrico, ai fini della integrazione del reato di cui agli artt. 124, comma primo, e 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, costituisce scarico non autorizzato di acque reflue industriali qualsiasi immissione delle stesse che deve tuttavia avvenire attraverso un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali. Occorre precisare che la stabilità del collettamento non va in ogni caso confusa con la presenza, continuativa nel tempo, dello stesso sistema di riversamento, in contrasto con la occasionalità del medesimo, bensì va identificata nella presenza di una struttura che assicuri il progressivo riversamento di reflui da un punto all’altro, cosicchè, in altri termini, la disciplina delle acque sarà applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue, in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile nei termini suddetti. In tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti.
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Rifiuti.Localizzazione impianti
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Consiglio si Stato Sez.IV n. 1072 del 31 gennaio 2023
Rifiuti.Localizzazione impianti
Il d. lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti prevede competenze distinte per lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni e le elenca in dettaglio rispettivamente negli artt. da 195 a 198. In nessuna di queste norme si prevede però una competenza a localizzare i singoli impianti di smaltimento ovvero trattamento dei rifiuti stessi, intesa come potere di indicare in positivo e in via imperativa dove un dato impianto debba essere localizzato.
Ambiente in genere.Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche
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Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 2 marzo 2023
Ambiente in genere.Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafi da 1 a 3, articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d), articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e articolo 16, paragrafo 1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, lettere a), b) e d), e articolo 9, paragrafo 1 – Gestione forestale basata sulla buona pratica – Piani di gestione forestale – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e articolo 9, paragrafo 2 – Esame della legittimità, sostanziale e procedurale, dei piani di gestione forestale – Diritto di ricorso delle organizzazioni per la tutela dell’ambiente»
Beni Ambientali.Nozione di superficie utile
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Cass. Sez. III n. 5750 del 10 febbraio 2023 (UP 2 feb 2023)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. PM in proc. D’Alterio
Beni Ambientali.Nozione di superficie utile
Con riferimento ai casi eccezionali di rilascio postumo di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 181 comma 1 ter del Dlgs. 42/04, la nozione di superficie utile, va individuata, in mancanza di specifica definizione, con riferimento alla finalità della disposizione che la contempla e, per quanto riguarda la disciplina paesaggistica, considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio tale da determinare una compromissione ambientale. Nè occorre, peraltro, accertare che la "superficie utile" realizzata, per essere qualificabile come tale, debba inferire un concreto pregiudizio all'assetto territoriale in cui viene inserita, poiché il concetto deve essere rapportato alla natura del reato di cui circoscrive la sanatoria postuma, e il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, è un reato di pericolo.
Rifiuti.Abbandono e responsabilità del proprietario in caso di omessa recinzione
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TAR Campania (SA) Sez. II n. 267 del 3 febbraio 2023
Rifiuti.Abbandono e responsabilità del proprietario in caso di omessa recinzione
In caso di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi (nella specie cumulo di pneumatici fuori uso, la maggior parte dei quali combusti) seppure non sia provato che il proprietario ne fosse a conoscenza, è tuttavia configurabile una colpa in termini di omissione della dovuta vigilanza, stante l’entità del cumulo di rifiuti presenti nel suo terreno e la mancata denuncia all’Autorità della loro presenza. È pur vero che la recinzione del terreno è mera facoltà e non obbligo in capo al proprietario dello stesso, ma è ancor più vero che se questi avesse prestato la normale diligenza avrebbe quanto meno denunciato la presenza dei rifiuti sul suo terreno e il loro accumulo progressivo, allertando di conseguenza le Autorità competenti. Tra l’altro, risultando l’area interclusa, esiste un ancor più forte indizio di responsabilità per colpa omissiva.
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